BGer 5D_108/2010 |
BGer 5D_108/2010 vom 05.08.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_108/2010
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Decreto del 5 agosto 2010
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Hohl, Presidente,
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Cancelliera Gianinazzi.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________SA,
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opponente.
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Oggetto
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accertamento di non ritorno a migliore fortuna,
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ricorso contro la sentenza emanata l'8 luglio 2010
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dalla Camera di cassazione civile del Tribunale
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d'appello del Cantone Ticino.
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Visto:
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che il 27 maggio 2010 B.________SA ha fatto notificare a A.________ un precetto esecutivo per l'incasso di fr. 1'388.65 al quale egli ha interposto opposizione, motivandola con il mancato ritorno a miglior fortuna;
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che all'udienza svoltasi il 9 giugno 2010 dinanzi al Giudice di pace supplente del Circolo di Bellinzona le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, in virtù del quale A.________ si è impegnato a pagare ratealmente il proprio debito;
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che pertanto la lite è stata stralciata dai ruoli;
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che con sentenza dell'8 luglio 2010 la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato da A.________ contro il decreto di stralcio, siccome teso a invalidare la transazione giudiziale con argomenti (paura e confusione) che andrebbero semmai fatti valere nel quadro di un'azione ordinaria;
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che contro questa sentenza A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale, il 28 luglio 2010, con un "ricorso civile";
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che il 29 luglio 2010 egli è stato invitato a versare, entro un termine di dieci giorni, l'importo di fr. 300.-- a titolo di garanzia per le spese processuali presunte del ricorso;
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considerando:
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che con lettera del 30 luglio 2010 A.________ ha dichiarato di ritirare il ricorso, aggiungendo però di essere "disposto a continuare" qualora "ci fosse un procedimento senza [...] spese";
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che qualora si volesse ravvedere in quest'affermazione una domanda tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 64 LTF, la stessa andrebbe respinta, l'impugnativa del ricorrente - che può essere tenuta in considerazione solo quale ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF) dato l'esiguo valore di causa (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), e il tema della lite, non concernente una questione di diritto d'importanza fondamentale (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) - essendo manifestamente priva di possibilità di successo a causa della sua motivazione, non conforme ai requisiti posti dalla legge (116 seg. LTF);
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che, pertanto, la possibilità di un "procedimento senza spese" è esclusa;
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che in siffatte circostanze la causa può venire stralciata dai ruoli, conformemente a quanto previsto dall'art. 32 cpv. 2 LTF;
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che per le spese giudiziarie si rinvia all'art. 65 cpv. 1, cpv. 2 e cpv. 3 lett. b nonché all'art. 66 cpv. 1 LTF;
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per questi motivi, la Presidente decreta:
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1.
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Si prende atto del ritiro del ricorso e la causa 5D_108/2010 è stralciata dai ruoli.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 5 agosto 2010
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: La Cancelliera:
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Hohl Gianinazzi
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