BGer 4A_372/2010 |
BGer 4A_372/2010 vom 11.11.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_372/2010
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Decreto dell'11 novembre 2010
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I Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Klett, Presidente,
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Cancelliera Gianinazzi.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Fiorenzo Cotti,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinato dall'avv. Monica Marazzi,
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opponente.
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Oggetto
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contratto di locazione, disdetta, sfratto,
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ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
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il 7 giugno 2010 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che con sentenza del 27 ottobre 2009 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha confermato la validità della disdetta notificata il 27 luglio 2009 da B.________ a A.________, con effetto al 31 agosto 2009, e ha ordinato lo sfratto immediato di quest'ultima;
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che il 7 giugno 2010 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'impugnativa inoltrata dalla soccombente contro la pronunzia pretorile;
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che il 22 giugno 2010, considerato l'ordine di sfratto immediato pronunciato nei suoi confronti, A.________ ha manifestato al Tribunale federale la volontà di aggravarsi contro la predetta sentenza - riservandosi d'inoltrare la motivazione del gravame entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 100 cpv. 1 LTF, scadente il 16 agosto 2010 - e ha chiesto il conferimento dell'effetto sospensivo in via supercautelare al gravame;
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che la richiesta è stata accolta il 25 giugno 2010;
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che l'11 agosto 2010 A.________ ha introdotto al Tribunale federale la preannunciata motivazione;
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che con decreto del 12 agosto 2010 B.________ è stato quindi invitato ad esprimersi (i) sull'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso entro il 30 agosto 2010 e (ii) sul ricorso entro il 14 settembre 2010;
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che con osservazioni del 26 agosto 2010 egli ha proposto di negare l'effetto sospensivo al rimedio;
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che il 1° settembre 2010, sempre con riferimento alla questione dell'effetto sospensivo, la ricorrente ha presentato un atto di replica, notificato all'opponente il 7 settembre 2010;
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che l'8 settembre 2010 la ricorrente ha domandato di sospendere la procedura fino al 31 ottobre 2010, vista la stipulazione di un accordo transattivo, la cui validità dipendeva però ancora dall'adempimento di alcune reciproche prestazioni;
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che il 10 settembre 2010 l'opponente si è associato a tale domanda;
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che con decreto del 13 settembre 2010 la procedura dinanzi al Tribunale federale è stata sospesa fino al 31 ottobre 2010;
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che il 29 ottobre 2010 il legale della ricorrente ha confermato l'avvenuta composizione della lite dinanzi al Tribunale di commercio del Canton Zurigo, postulando di conseguenza lo stralcio della causa pendente dinanzi al Tribunale federale;
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che tale richiesta configura un ritiro del ricorso;
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che con riferimento ai costi della procedura federale la ricorrente cita un passaggio della transazione giudiziale, prodotta in copia, dal quale emerge l'accordo delle parti a sopportare le spese in ragione di metà ciascuno;
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che in siffatte circostanze la causa può venire stralciata dai ruoli, conformemente a quanto previsto dall'art. 32 cpv. 2 LTF;
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che per le spese giudiziarie si rinvia all'art. 65 cpv. 1, cpv. 2 e cpv. 3 lett. b nonché all'art. 66 cpv. 2 e cpv. 3 LTF;
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per questi motivi, la Presidente decreta:
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1.
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Si prende atto del ritiro del ricorso e la causa 4A_372/2010 è stralciata dai ruoli.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 11 novembre 2010
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: La Cancelliera:
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Klett Gianinazzi
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