BGer 5A_92/2010 |
BGer 5A_92/2010 vom 16.12.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_92/2010
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Sentenza del 16 dicembre 2010
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudici federali Hohl, Presidente,
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Marazzi, von Werdt,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento |
1. Matteo Cheda,
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2. Consumedia sagl,
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rappresentata dal socio e gerente Matteo Cheda,
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ricorrenti,
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contro
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BSI SA,
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patrocinata dall'avv. dott. Goran Mazzucchelli,
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opponente.
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Oggetto
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protezione della personalità,
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ricorso contro la sentenza emanata il 23 dicembre 2009 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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A.a Nell'edizione di gennaio 2004 del periodico L'inchiesta è apparso un articolo firmato da Paolo Fusi dal titolo: "BSI: litigi pericolosi". In estrema sintesi l'articolo, corredato dal sottotitolo: "La banca luganese ha in corso processi per somme esorbitanti. Un professore di economia avverte del rischio di fallimento e chiede un intervento delle autorità", negava alla banca la qualifica di "banca pulita" e che "i risparmi depositati dai clienti fossero al sicuro". Vi si menzionavano cinque procedimenti civili pendenti contro la banca, con richieste di giudizio superiore al miliardo di franchi, suscettibili di metterne in grave pericolo la sopravvivenza, e si metteva l'attività della banca in connessione con i noti casi criminali della "Pizza connection" e "Mani pulite". Riprendendo stralci della risposta del Consiglio federale ad un'interrogazione del Consigliere nazionale Jean Spielmann, l'articolo riportava opinioni critiche attribuite ad un ex-membro della Commissione federale delle banche, il prof. Hans Schmid, ed al segretario dell'Associazione svizzera di difesa degli investitori, Anton Keller.
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A.b
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A.b.a Su richiesta di BSI SA di medesima data, il 31 dicembre 2003 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha decretato inaudita parte a Matteo Cheda, redattore responsabile del periodico, all'autore dell'articolo Paolo Fusi, alla Consumedia Sagl, editrice del periodico, ed a Melisa Messaggerie del Libro e della Stampa SA, distributrice del periodico (poi dimessa dalla lite), il divieto di diffondere o altrimenti spossessarsi degli esemplari della rivista nonché il blocco del sito "www.consumatori.ch/inchiesta.html". In data 25 aprile 2004, il Pretore ha accolto l'istanza previo contraddittorio, impartendo alla BSI SA un termine per promuovere la causa di merito.
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A.b.b Nuovamente adito da BSI SA in data 16 febbraio 2004, il Pretore ha ingiunto inaudita parte il giorno successivo a Consumedia Sagl e a Matteo Cheda di astenersi dal divulgare, distribuire, mettere a disposizione su siti internet o supporti cartacei nuovi articoli che si riconducessero a quello già discusso. L'ingiunzione è stata confermata in data 29 aprile 2004 con decreto cautelare accompagnato da un termine all'istante per promuovere la causa di merito.
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A.c Nell'edizione di marzo 2004 di L'inchiesta sono apparse, in un trafiletto non firmato, rettifiche all'articolo di gennaio 2004, ed in un riquadro pure esso non firmato, un pezzo intitolato "vietato scrivere su...", nei quali si riferiva delle decisioni cautelari menzionate, senza tuttavia fare il nome della banca. Nel mese di maggio 2004 L'inchiesta ha divulgato un altro articolo dal titolo "Precetti misteriosi dalla Libia", firmato da Matteo Cheda e dedicato all'attività di un istituto bancario non menzionato.
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A.d
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A.d.a Accogliendo con sentenza 22 agosto 2007 per l'essenziale l'azione di merito promossa in data 1° giugno 2004 da BSI SA, il Pretore ha vietato ai convenuti Matteo Cheda, Consumedia Sagl e Paolo Fusi di distribuire gli esemplari di gennaio 2004 di L'inchiesta e di altrimenti diffondere l'articolo in questione. Egli ha altresì disposto il blocco del sito internet in relazione con il medesimo articolo, la pubblicazione del dispositivo e di un estratto dei motivi della sentenza sulla rivista, infine il versamento di un risarcimento danni (ridotto per rapporto a quanto chiesto in petizione) e di un importo quale riparazione del torto morale. Con sentenza 23 dicembre 2009, il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il gravame proposto da Matteo Cheda e da Consumedia Sagl con appello del 17 settembre 2007, ed ha riformulato il testo da pubblicare; per il resto, l'appello è stato respinto e le spese (nella misura di nove decimi) e ripetibili ridotte sono state poste a carico di Matteo Cheda e Consumedia Sagl. Con sentenza di data odierna il Tribunale federale ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso in materia civile proposto da Matteo Cheda e Consumedia Sagl (sentenza 5A_93/2010).
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A.d.b Con petizione 2 giugno 2004, BSI SA ha proposto una seconda azione in protezione della personalità. Si tratta dell'azione di merito facente seguito all'istanza di misure cautelari 16 febbraio 2004 ed al relativo decreto pretorile 29 aprile 2004 (supra, consid. in fatto A.b.b) e volta all'ottenimento di un divieto, a carico di Matteo Cheda e Consumedia Sagl, di divulgare, distribuire, mettere a disposizione su siti internet o supporti cartacei nuovi articoli che si riconducessero, nella loro impostazione e formulazione (posizione potenzialmente, ma gravemente debitoria della banca in seguito a pretese di clienti) a quello già discusso. La banca ha inoltre chiesto un risarcimento danni per l'importo di fr. 8'050.80 oltre interessi. In data 27 agosto 2007 il Pretore ha accolto nel principio la petizione, riducendo tuttavia a fr. 3'423.25 l'importo posto a carico dei convenuti a titolo di risarcimento del danno subito dall'attrice; egli li ha inoltre condannati in solido al pagamento delle spese in misura di tre quarti e di ripetibili ridotte.
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B.
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Con sentenza 23 dicembre 2009 qui impugnata, il Tribunale di appello del Cantone Ticino, adito da Matteo Cheda e da Consumedia Sagl con appello del 17 settembre 2007, ha parzialmente accolto il gravame annullando il divieto di divulgare nuovi articoli e revocando il relativo decreto cautelare 29 aprile 2004. Per il resto, i Giudici cantonali hanno respinto l'appello e condannato Matteo Cheda e Consumedia Sagl a sopportare in solido la metà delle spese di giudizio, ripetibili compensate.
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C.
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Con ricorso 1° febbraio 2010, Matteo Cheda e Consumedia Sagl (qui di seguito: ricorrenti) chiedono che venga accolto il loro appello e respinta la petizione di BSI SA (qui di seguito: opponente), subordinatamente che venga annullata la sentenza di appello e che la causa venga rinviata all'ultima istanza cantonale per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi. Chiedono inoltre la revoca delle misure cautelari del 17 febbraio 2004 e del 29 aprile 2004; il tutto con conseguenza di tassa, spese e ripetibili a carico dell'opponente.
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Non sono state chieste determinazioni nel merito.
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Diritto:
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1.
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Il gravame è diretto contro una decisione pronunciata in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF). Per costante giurisprudenza, domande di protezione della personalità non hanno carattere pecuniario (DTF 127 III 481 consid. 1a; 110 II 411 consid. 1; 95 II 481 consid. 1), quand'anche in concreto siano accompagnate da richieste di risarcimento dei danni. Ne segue che il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile, proposto contro una sentenza di ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF) da parte che ha partecipato alla procedura avanti all'autorità precedente, uscendone - parzialmente - soccombente (art. 76 cpv. 1 lit. a LTF), è in linea di principio ammissibile.
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2.
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2.1 Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Ciò significa che il ricorrente deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza impugnata, pena l'inammissibilità del gravame (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Giova poi ricordare che il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dalla sentenza cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF). Giusta l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti unicamente se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF oppure in maniera manifestamente inesatta; quest'ultima definizione corrisponde a quella di arbitrio (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252) e configura a sua volta una violazione del diritto (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1 pag. 39). Poiché il divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.) rientra fra i diritti fondamentali, la censura relativa ad una sua violazione va espressamente sollevata e motivata in termini qualificati (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 136 I 229 consid. 4.1, con rinvii; 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.2). In ogni caso, la motivazione deve essere esposta nell'allegato ricorsuale medesimo: il rinvio ad altri documenti non è ammissibile (DTF 134 I 303 consid. 1.3; 133 II 396 consid. 3.1). Inoltre, non possono essere addotti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 135 V 194 consid. 2.2).
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2.2 I ricorrenti chiedono che i loro ricorsi contro le due sentenze del Tribunale di appello del 23 dicembre 2009 vengano trattati congiuntamente: il testo dei ricorsi sarebbe identico, come pure lo sarebbero i fatti, le motivazioni, le questioni giuridiche e le contestazioni. Va tuttavia considerato che le due sentenze cantonali scaturiscono da e trattano situazioni ben distinte: la prima riguarda la condanna dei ricorrenti per la pubblicazione dell'articolo del numero di gennaio 2004 di L'Inchiesta, mentre la seconda - qui trattata - ha per oggetto il divieto di pubblicare nuovi articoli connessi con il primo. Le due sentenze, seppur pronunciate fra le medesimi parti, hanno dunque per oggetto dei complessi di fatto distinti, ciò che preclude la possibilità di una loro congiunzione.
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3.
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Il Pretore aveva accolto le conclusioni della banca qui opponente dopo aver constatato che l'articolo pubblicato nell'edizione di gennaio 2004 di L'Inchiesta era lesivo della sua immagine commerciale. In particolare, il Pretore aveva considerato falsa l'affermazione secondo la quale la banca sarebbe stata oggetto di vertenze giudiziarie di un'ampiezza tale da evocare il pericolo del suo fallimento, ponendo in evidenza la differenza fra la litispendenza di cause avanti al giudice e l'esistenza di precetti esecutivi. Il paventato rischio di fallimento si fondava dunque su fatti inveritieri. Inoltre, il Pretore aveva constatato che nell'articolo in questione, la risposta del Consiglio federale ad un'interpellanza del Consigliere nazionale Jean Spielmann in merito alla situazione della banca era stata riportata in modo lacunoso e fuorviante; e che il prof. Hans Schmid, già membro dell'autorità di controllo sulle banche, non aveva affermato quanto gli veniva imputato. Infine, il Pretore aveva ritenuto lesivo della personalità della banca l'intero articolo nella sua globalità. Sulla scorta dei predetti accertamenti, visti i nuovi articoli pubblicati a marzo e maggio 2004 sulla medesima rivista e considerata la domanda posta al gruppo assicurativo Generali proprietario della banca opponente, il Pretore - ribadito che affermazioni del genere erano atte a causare danni particolarmente gravi all'immagine, al credito ed alla clientela della banca - ha ravvisato nella possibilità di un ulteriore articolo una seria minaccia suscettibile di configurare una nuova lesione della personalità dell'opponente. Egli ha conseguentemente pronunciato il divieto chiesto e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese legali sopportate dall'opponente, negando tuttavia a quest'ultima la rifusione dei costi per il dispendio in risorse umane.
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Il Tribunale di appello ha in sostanza confermato la sentenza pretorile, annullando tuttavia il divieto di nuove pubblicazioni in considerazione del lungo tempo trascorso, e revocando contestualmente il divieto cautelare di pubblicazione pronunciato a suo tempo (infra consid. 6.3). La Corte cantonale ha infatti ritenuto - come si vedrà oltre - infondate o irricevibili gran parte delle obiezioni sollevate dai ricorrenti.
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4.
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4.1 I ricorrenti propongono un unico allegato ricorsuale contro entrambe le sentenze cantonali, senza considerare che queste due sentenze trattano fatti diversi (supra consid. 2.2) e perlopiù senza spiegare quale censura sia diretta contro quale sentenza. In applicazione delle regole formali suesposte (consid. 2.1), verranno qui di seguito esaminate unicamente le censure la cui pertinenza con la sentenza impugnata appare evidente, e la cui motivazione ne permette un riesame critico e non si esaurisce invece in dichiarazioni di principio avulse dal contesto.
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4.2 In termini quantitativi, le critiche dei ricorrenti sono per la maggior parte rivolte contro l'operato del Pretore: è il caso - a titolo esemplificativo e senza la pretesa di redigere una lista esaustiva - delle censure concernenti la presunta violazione dell'art. 6 n. 3 lit. d CEDU, della maggior parte delle censure concernenti l'arbitrio (art. 9 Cost.), infine di numerosi passaggi relativi alla discussione della pretesa violazione dell'art. 28 segg. CC. Queste critiche sono nella loro integralità inammissibili, poiché rivolte contro una decisione che non è di ultima istanza cantonale: i ricorrenti devono e possono criticare unicamente la sentenza d'appello (art. 75 cpv. 1 LTF).
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4.3 Le disquisizioni al capitolo 2 del ricorso non si fondano su una particolareggiata critica atta a dimostrare l'arbitrio di ben determinati accertamenti del Tribunale di appello (consid. 2.1 supra). Inammissibili, non possono essere tenute in considerazione alcuna.
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4.4 I ricorrenti pongono la pretesa violazione, da parte delle autorità giudiziarie cantonali, del divieto della censura giusta l'art. 17 Cost. e della libertà di espressione ai sensi dell'art. 10 CEDU esclusivamente in relazione alla sentenza relativa alla (vietata) pubblicazione dell'articolo di gennaio 2004, non invece al divieto di pubblicare ulteriori articoli. Inconferente rispettivamente priva di motivazione, in questo contesto la censura non merita ulteriore disamina.
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5.
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I Giudici cantonali hanno accertato le circostanze fattuali della fattispecie. Lo hanno fatto in parte in modo diretto ed in parte riferendosi, confermandola, alla sentenza di prima istanza.
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5.1 Essi hanno in primo luogo escluso l'assunzione di nuove prove. A proposito dell'audizione dei testi A.________ e B.________, i Giudici di appello - premessa l'insufficiente motivazione della censura - hanno abbondanzialmente avallato l'opinione del Pretore, che le aveva rifiutate negandone anticipatamente la rilevanza. Le hanno a loro volta respinte poiché da un lato la posizione dei testi era già stata chiarita, e dall'altro poiché determinante sarebbe stata l'esistenza di cause civili contro la banca, e non di semplici pretese, seppur oggetto di procedimenti esecutivi; inoltre, l'entità delle pretese dei due testi, nel loro ordine di grandezza mai sminuita dall'opponente, sarebbe già emersa con sufficiente chiarezza dalla testimonianza del legale di quest'ultima.
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Per i ricorrenti, questa decisione violerebbe il loro diritto ad un equo processo, così come codificato all'art. 6 n. 3 lit. d CEDU. A prescindere dal fatto che la discussione sull'apprezzamento anticipato di prove riguarda l'arbitrio e cade nel campo d'applicazione dell'art. 9 Cost. (DTF 134 I 140 consid. 5.3 pag. 148; 131 I 153 consid. 3), la censura è priva di una qualsiasi motivazione: in particolare, i ricorrenti non spiegano quali garanzie essi deducano dall'art. 6 n. 3 lit. d CEDU, né perché la Corte cantonale abbia violato questa norma convenzionale. Alla dichiarazione di inammissibilità per carenza di motivazione della loro censura in sede cantonale, i ricorrenti oppongono la perentoria affermazione che i testi andavano sentiti; mera tautologia, obiezione priva di una motivazione del perché tali testi andassero sentiti, essa è manifestamente immotivata. La critica ricorsuale è pertanto doppiamente inammissibile.
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5.2 A titolo abbondanziale, i Giudici cantonali hanno poi constatato che la domanda sottoposta, in data 12 febbraio 2004, dal qui ricorrente Matteo Cheda al gruppo Generali (allora proprietario della banca opponente) - domanda che dette origine all'istanza per nuove misure cautelari ed alla presente procedura - si inseriva senz'altro nel filone dell'articolo del dicembre 2003 / gennaio 2004 e si fondava dunque sul fallace presupposto dell'esistenza di cause civili per oltre un miliardo di franchi potenzialmente atte a comportare il fallimento dell'istituto. In altro contesto hanno pure constatato che i numeri di marzo e maggio 2004 di L'Inchiesta contenevano ulteriori pubblicazioni connesse con la vicenda qui discussa. In via principale, i Giudici di appello hanno tuttavia dichiarato la censura di violazione della libertà di stampa inammissibile poiché sprovvista di una qualsiasi presa di posizione relativa alla motivazione pretorile.
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L'inammissibilità della censura viene controbattuta dai ricorrenti in sede federale con la più stringata ed apodittica affermazione del contrario; priva di motivazione, la censura è anche qui inammissibile. In fatto, i ricorrenti non contestano che la domanda sottoposta a Generali si inserisse nel filone del primo articolo, la cui pubblicazione era già stata inibita; nemmeno criticano l'accertamento che essi avessero l'intenzione di pubblicare la risposta sul numero 2/2004 del periodico; infine, non negano l'apparizione di ulteriori pubblicazioni connesse con la presente vicenda nei numeri di marzo e maggio 2004 di L'Inchiesta.
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5.3 È in fatto accertato senza arbitrio, concludendo, l'esistenza ed il tenore dello scritto 12 febbraio 2004 di Matteo Cheda, nonché la stretta connessione del medesimo con l'articolo già pubblicato nel numero di gennaio 2004 di L'Inchiesta, infine l'intenzione dei ricorrenti di procedere ad ulteriori pubblicazioni, segnatamente alla pubblicazione della risposta del gruppo Generali alla domanda sottopostagli - intenzione peraltro già parzialmente posta in atto con ulteriori articoli a marzo e maggio 2004.
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6.
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6.1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice (art. 28 cpv. 1 CC). Illecita è la lesione quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (art. 28 cpv. 2 CC). Il compito informativo dei media non è un motivo giustificativo assoluto (DTF 126 III 209 consid. 3a). La pubblicazione di fatti falsi è dunque e rimane di per sé illecita; un preponderante interesse alla loro divulgazione sussiste unicamente in casi eccezionali, ad esempio quando si riporti, senza commento e con indicazione della fonte, un comunicato di polizia (DTF 126 III 209 consid. 3a, 305 consid. 4b/aa). Ma non ogni imprecisione giornalistica rende la notizia falsa nel suo insieme: l'articolo è suscettibile di ledere la personalità della vittima se è errato in punti essenziali, e se in conseguenza di ciò viene presentata un'immagine manifestamente falsata della vittima, tale da sminuirne considerevolmente la considerazione agli occhi dei terzi (DTF 126 III 305 consid. 4b/aa). Giudizi di valore sono per contro ammissibili, a patto che siano sostenibili sulla base del complesso di fatti sul quale si fondano; sono invece pure loro lesivi della personalità se portano a concludere alla veridicità di un complesso di fatto invero falso o se sono formulati in termini che travalicano i limiti della decenza (DTF 126 III 305 consid. 4b/bb). Va deciso sulla base dell'impressione generale che suscita un articolo se, ed eventualmente quali passi del medesimo siano illeciti. Per tutti gli apprezzamenti fa stato la prospettiva del lettore medio (DTF 126 III 209 consid. 3a).
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Il giudice interviene per proibire una lesione imminente, far cessare una lesione attuale oppure accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (art. 28a cpv. 1 n. 1 a 3 CC); nei primi due casi può ordinare misure cautelari (art. 28c cpv. 1 CC). Il pericolo di un'imminente lesione può essere legittimamente dedotto dal comportamento dell'autore (sentenza 5A_228/2009 dell'8 luglio 2009 consid. 4.1, in sic! 12/2009 pag. 888, con rinvio a DTF 97 II 97 consid. 5b e 124 III 72 consid. 2a): ciò si verifica segnatamente quando questi ha già commesso un atto lesivo della personalità, e minaccia di ripeterlo rispettivamente pone in atto preparativi a tal fine (PIERRE TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, margin. 918 pag. 126; CHRISTIAN BRÜCKNER, Das Personenrecht des ZGB, 2000, margin. 688 pag. 204) oppure contesta di aver agito illecitamente (ANDREAS BUCHER, Natürliche Personen und Persönlichkeitsschutz, 4a ed. 2009, margin. 555 pag. 126, con rinvio a DTF 124 III 72).
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6.2 Il Tribunale di appello ha esposto la sussunzione operata dal Pretore, avallandola implicitamente e discutendo le singole obiezioni sollevate dai qui ricorrenti. Il Tribunale di appello ha in tal modo ribadito che l'errato presupposto fattuale di cause civili di ampiezza tale da esporre la banca a pericolo di fallimento costituisse un'offesa gratuita alla personalità della medesima, non tutelata dalla libertà di stampa.
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Alla luce dei fatti accertati senza arbitrio (supra consid. 5.3) e dei principi di legge e giurisprudenziali esposti (supra consid. 6.1), la sussunzione operata dai Giudici di appello non si presta a critica alcuna. Premessa l'oggettiva falsità della tesi presentata dai ricorrenti nell'articolo pubblicato nel numero di gennaio 2004 di L'Inchiesta nonché il carattere lesivo della stessa per la personalità della banca opponente - approfonditamente trattata nella parallela procedura; si rimanda pertanto a quanto colà constatato in fatto (sentenza 5A_93/2010 del 16 dicembre 2010 consid. 5.2 fino a 5.7) e ritenuto in diritto (ibid. consid. 6.2) -, ed accertata l'intenzione dei ricorrenti (peraltro ammessa ed in parte già realizzata con gli ulteriori articoli di marzo e maggio 2004) di insistere con la pubblicazione di articoli fondati sulla medesima fallace premessa, il pericolo di una diffusione via stampa di nuove affermazioni lesive della personalità della banca corrisponde al normale andamento delle cose. Come a ragione considerato dal Tribunale di appello in connessione con la discussione dell'iniziale legittimità delle misure cautelari, il timore della banca di vedersi nuovamente confrontata con atti lesivi della sua personalità appare dunque assolutamente giustificato e soddisfa senza ombra di dubbio i requisiti posti per un intervento preventivo del giudice ai sensi dell'art. 28a cpv. 1 n. 1 CC.
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Le censure che sollevano i ricorrenti non sono atte a controvertire questa conclusione. Molte sono insufficientemente motivate, al punto da non permettere di capire in cosa sussista la lamentata violazione di legge: è ad esempio il caso del capitolo 5 del ricorso. Altre censure si riferiscono all'articolo del gennaio 2004 - nel presente contesto, semplice premessa in fatto ed in diritto della nuova paventata violazione della personalità tramite ulteriori pubblicazioni - e sono già state discusse nella parallela sentenza (5A_93/2010, consid. 6.2), alla quale si rinvia.
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Non va sottaciuto che i ricorrenti contestano pure che si sia prospettato per la banca un pregiudizio particolarmente grave e difficilmente riparabile. Come si evince anche dai ripetuti rinvii all'art. 28c CC, essi lo fanno tuttavia con espresso riferimento alla liceità delle misure cautelari e non dell'azione di merito. I relativi argomenti non sono pertanto pertinenti. Né i loro argomenti potrebbero venire ascoltati, posto che nel merito essi hanno ottenuto l'accoglimento del loro gravame e non hanno un interesse giuridicamente protetto ad una revisione del giudizio in proposito (art. 76 cpv. 1 lit. b LTF). Si può pertanto prescindere dal constatare esplicitamente che, fossero ammissibili, tali argomenti sfocerebbero nella temerarietà: va da sé che una decisione giudiziaria che persegue lo scopo di prevenire un danno imminente non può fondarsi solo su un danno già dimostrato, ché lo stesso non si è ancora (fortunatamente) prodotto; altrettanto ovvio è che non era la pubblicazione della domanda al gruppo Generali a preoccupare la banca opponente, quanto le illazioni con le quali era lecito presumere che i ricorrenti avrebbero condito la pubblicazione della risposta.
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6.3 Una trattazione separata merita per contro la qui centrale questione dell'imminenza della paventata lesione.
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6.3.1 Il Tribunale di appello, dopo aver interpretato le conclusioni della banca qui opponente ed averle sussunte sotto la fattispecie dell'azione preventiva ai sensi dell'art. 28a cpv. 1 n. 1 CC, ha constatato in fatto che erano trascorsi lunghi anni dall'apparizione dell'articolo in oggetto nel numero di gennaio 2004 di L'Inchiesta, nel corso dei quali fra l'altro le cause civili pendenti si erano effettivamente risolte a favore della banca opponente. I Giudici cantonali ne hanno dedotto che non sussisteva più il pericolo dell'apparizione di nuovi articoli ed hanno pertanto accolto l'appello nella misura in cui esso tendeva alla revoca del divieto di nuove pubblicazioni; hanno inoltre ritenuto che la reiezione dell'azione di merito comporti pure la revoca dei relativi decreti cautelari pretorili del 17 febbraio e del 29 aprile 2004.
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6.3.2 La revoca del divieto di nuove pubblicazioni non è stata impugnata dalla banca opponente (soccombente in istanza cantonale e dunque unica parte con un interesse degno di protezione) ed è divenuta definitiva: la conclusione nel merito della banca è stata respinta e le misure cautelari prese in corso di procedura sono state revocate. I ricorrenti chiedono tuttavia al Tribunale federale di confermare la revoca delle misure cautelari con una motivazione diversa da quella adottata dal Tribunale di appello: essi chiedono in particolare di constatare che il decreto supercautelare del 17 febbraio 2004 violava tanto il divieto della censura (art. 17 Cost.) che l'art. 28c CC.
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6.3.3 Così facendo i ricorrenti paiono ignorare che, per costante giurisprudenza, le parti che vedono accolto il proprio gravame cantonale non hanno un interesse giuridicamente protetto a che vengano ridiscussi i soli motivi della sentenza (DTF 129 III 320 consid. 5.1). Nella misura in cui reputano inoltre che - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello - le misure cautelari sarebbero state emanate dal Pretore senza che fossero dati i presupposti che permettevano la loro pronuncia, essi dimenticano che - per prevalersi di tale argomento - avrebbero dovuto a suo tempo appellarle (cfr. la parallela sentenza 5A_93/2010 del 16 dicembre 2010 consid. 4.4.1). Ne segue che la censura non può essere esaminata nel merito.
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7.
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La parte lesa che ha proceduto con successo contro l'autore della pubblicazione lesiva del suo onore può chiedere, fra l'altro, il risarcimento del danno subito (art. 28a cpv. 3 CC). Il giudice stabilisce forma ed entità del risarcimento del danno in applicazione dell'art. 43 cpv. 1 CO, tenendo conto delle circostanze del caso e della colpa dell'autore. Danno ai sensi della legge è la differenza fra il patrimonio del danneggiato dopo l'evento dannoso e il patrimonio che egli avrebbe senza lo stesso evento, rispettivamente fra i guadagni realizzati dopo l'evento dannoso e quelli che si sarebbero verificati senza il medesimo (DTF 132 III 359 consid. 4). Il calcolo del danno è questione di fatto, l'impiego dei corretti criteri di calcolo è invece una questione di diritto (DTF 127 III 403 consid. 4a).
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7.1 A proposito della colpa dei ricorrenti, e con riferimento all'articolo apparso nel gennaio 2004, il Pretore aveva ritenuto che al giornalista andava imputato di aver pubblicato le falsità nel frattempo accertate, mentre editore e redattore responsabile avevano omesso ogni verifica al riguardo. Il Tribunale di appello ha scartato le obiezioni tirate dal presunto decadimento delle misure cautelari e dal mancato esercizio del diritto di risposta, ricordando altresì la presa di posizione della banca e negando di conseguenza una qualsiasi concolpa della parte lesa. Esso ha poi ribadito che la domanda rivolta al gruppo Generali si fondava sulla fallace ipotesi dell'esistenza di cause civili di ampiezza tale da poter causare il tracollo della banca, che l'ulteriore pubblicazione di questa falsa notizia poteva ledere gravemente la personalità della qui opponente, e che i convenuti avevano dimostrato l'intenzione di reiterare nella diffusione della tesi illecitamente lesiva per la banca. Il danno fatto valere dall'opponente era in ovvio rapporto di causalità con l'agire dei ricorrenti, i quali peraltro non avevano affermato di aver adempiuto gli obblighi di verifica e prudenza dettati dalla gravità delle affermazioni riportate.
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Visto quanto accertato dal Tribunale di appello, senza che gli sia stato rimproverato arbitrio in proposito, le obiezioni dei ricorrenti circa l'assenza di ogni loro colpa sono per lo più nuove e dunque inammissibili. Nella ridotta misura della loro ammissibilità, esse sono al più infondate laddove non temerarie. Attribuire alla sfortuna l'errore di impaginazione nell'articolo del gennaio 2004, segnatamente lo scambio di persona fra Keller ed il prof. Schmid, quando invece anche in esso si manifesta - nella migliore delle ipotesi - un'evidente carenza di controllo almeno da parte del redattore responsabile Cheda, non è comunque di soccorso ai ricorrenti, se si pensa che la mera negligenza è una forma di colpa sufficiente per una condanna al risarcimento dei danni (DTF 126 III 161 consid. 5b/aa). E sminuire l'importanza della domanda rivolta al gruppo Generali il successivo 14 febbraio, scaricando su quest'ultimo l'onere di controbattere, significa travisare del tutto la motivazione della Corte cantonale, che ha letto nella domanda la prova dell'intenzione dei ricorrenti di recidivare, indipendentemente dal tenore letterale della medesima.
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7.2 Il Pretore prima ed il Tribunale di appello poi hanno considerato, quali poste del danno dell'opponente, i costi legali preprocessuali e quelli per il procedimento provvisionale (ripetibili dedotte). I Giudici d'appello hanno constatato, in fatto, che non sussistono indizi a favore della tesi dei ricorrenti, secondo la quale la fattura del legale della banca comprenderebbe pure il tempo dedicato alla querela penale contro Fusi, ed hanno ritenuto la tariffa oraria di fr. 400.-- non eccessiva.
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Limitandosi a ribadire la propria lettura delle deposizioni e degli ulteriori mezzi di prova relativi alle fatture del legale della banca, senza minimamente confrontarsi con l'argomentazione dei Giudici cantonali, i ricorrenti propongono ancora una volta una critica meramente appellatoria, insufficiente a sostanziare l'arbitrarietà (nemmeno affermata) delle constatazioni di fatto dei Giudici di appello. L'apprezzamento dell'adeguatezza della tariffa oraria da parte di questi ultimi non è criticato del tutto.
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7.3 Alla luce di quanto precede, la sentenza impugnata merita integrale conferma anche in punto al risarcimento dei danni riconosciuto all'opponente.
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8.
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Ne discende che il ricorso in materia civile deve essere respinto nella ridotta misura della sua ammissibilità. Tassa e spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF): i ricorrenti soccombenti sopportano le spese in parti uguali ed in solido (art. 66 cpv. 5 LTF). Non sono attribuite ripetibili, l'opponente non essendo stata invitata a prender posizione sul ricorso, e non essendo di conseguenza incorsa in spese per la sede federale (art. 68 cpv. 1 e contrario LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno e con vincolo di solidarietà.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 16 dicembre 2010
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Il Cancelliere:
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Hohl Piatti
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