BGer 9C_15/2011 |
BGer 9C_15/2011 vom 24.03.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_15/2011
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Sentenza del 24 marzo 2011
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
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cancelliere Grisanti.
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Partecipanti al procedimento |
G.________, Italia,
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rappresentata dall'avv. Sybille Plouda Gilardoni,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 4 novembre 2010.
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Visto:
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il ricorso del 7 gennaio 2011 (timbro postale) contro il giudizio del 4 novembre 2010 del Tribunale amministrativo federale,
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il decreto del 4 marzo 2011, con il quale questa Corte ha assegnato a G.________ un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 15 marzo 2011, per versare un anticipo spese, avvertendola che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
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la domanda del 15 marzo 2011 (timbro postale) con cui la ricorrente ha chiesto una proroga di 20 giorni per versare l'anticipo spese,
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considerando:
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che la domanda di proroga - trasmessa l'ultimo giorno del termine suppletorio e nemmeno indicante motivi nuovi, sopravvenuti dopo la scadenza del primo termine - non può essere accolta, la ricorrente essendo stata espressamente resa attenta nel decreto del 4 marzo 2011 sul fatto che il termine suppletorio non era prorogabile,
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che la ricorrente non ha così versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitole,
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che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
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che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,
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Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 24 marzo 2011
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Il Cancelliere:
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Borella Grisanti
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