BGer 2C_231/2010
 
BGer 2C_231/2010 vom 03.04.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
2C_231/2010
Sentenza del 3 aprile 2011
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
Partecipanti al procedimento
A.________Inc.,
patrocinata dall'avv. Fabio Soldati,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna.
Oggetto
Imposizione di autoveicoli,
ricorso in materia di diritto pubblico contro
la sentenza emanata il 16 febbraio 2010 dal
Tribunale amministrativo federale, Corte I.
Fatti:
A.
Il 4 aprile 2006 la A.________Inc. con sede a Belize City, ha acquistato da una società americana un'automobile "Ferrari xxx" (in seguito: Ferrari) al prezzo di USD 1'500'000.--. Incaricata dall'acquirente d'importare la Ferrari in Svizzera, la B.________AG ha proceduto, il 25 aprile 2006, al suo sdoganamento presso l'ufficio doganale di Zurigo-Aeroporto il quale, il giorno dopo, ha esatto il pagamento di un'imposta sugli autoveicoli di fr. 87'563.30.--.
B.
Contestando di dover pagare il tributo richiesto poiché, a suo avviso, la legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut; RS 641.51) non si applicava alla fattispecie, A.________Inc. si è rivolta il 12 giugno 2006 alla Direzione di circondario delle dogane di Sciaffusa (in seguito DCD) chiedendone l'annullamento. Dopo uno scambio di corrispondenza tra le parti, nell'ambito del quale l'ammontare dell'imposta è stato ridotto, la DCD ha respinto il gravame con decisione del 9 luglio 2007. A parere dell'autorità doganale, le auto da corsa rientravano nella definizione di "autoveicoli destinati al trasporto di persone" di cui all'art. 1 e 2 LIAut motivo per cui, non essendo prevista un'esenzione, la Ferrari era stata correttamente sdoganata secondo la voce di tariffa 8703.2310. Ha poi precisato che il fatto che non venisse immatricolata in Svizzera non influiva sulla classificazione tariffale né, di riflesso, sull'obbligo di pagare l'imposta sugli autoveicoli.
La decisione è stata confermata su ricorso dal Tribunale amministrativo federale, Corte I, con sentenza del 16 febbraio 2010.
C.
Il 16 marzo 2010 A.________Inc. ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui censura un'errata applicazione degli art. 1 e 2 LIAut.
Chiamati ad esprimersi il Tribunale amministrativo federale, Corte I, ha fatto sapere, il 15 aprile 2010, che rinunciava ad esprimersi, mentre la DGD ha chiesto, con risposta del 27 aprile 2010, la reiezione del ricorso in ordine e nel merito.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43; 135 II 22 consid. 1 pag. 24; 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3; 134 IV 36 consid. 1 pag. 37 con rispettivi rinvii).
2.
2.1 Giusta l'art. 83 lett. l LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro "le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci". Questa norma è materialmente identica all'art. 100 cpv. 1 lett. h OG, di modo che la prassi stabilita quando ancora era in vigore quest'ultima normativa continua a essere valida anche sotto la nuova legge sul Tribunale federale (sentenza 2C_276/2008 del 27 giugno 2008 consid. 1.2 e rinvio). Con riferimento alla non entrata in materia (disciplinata ora dall'art. 83 lett. l LTF, in precedenza dall'art. 100 cpv. 1 lett. h OG) il Tribunale federale ha già avuto modo di spiegare che detta esclusione si riferiva ai quesiti tecnici concernenti la tariffazione stessa, non invece all'esame di una questione di diritto, come ad esempio la modifica delle basi legali nel corso del procedimento. Ha poi precisato che la peculiarità o le caratteristiche di una merce in vista della sua classificazione tariffaria attenevano all'aspetto tecnico di una tariffazione e non potevano di conseguenza essere impugnate dinanzi al Tribunale federale. Infine ha specificato che il ricorso era inammissibile anche quando la classificazione tariffaria era effettuata a fini diversi dalla riscossione di dazi (ALAIN WURZBURGER in: Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 122 segg. all'art. 83; DTF 115 Ib 202 consid. 2b pag. 204).
2.2 Conformemente all'art. 1 della legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane (vLD [CS 6 475; RU 42 409 e successive modifiche], normativa applicabile in virtù dell'art. 132 cpv. 1 della legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane, entrata in vigore il 1° maggio 2007 [LD; RS 631.0]), chiunque trasporta merci attraverso la linea doganale svizzera deve osservare le prescrizioni della legislazione doganale, segnatamente quelle concernenti il traffico attraverso il confine (obbligo della denunzia doganale) e il pagamento delle tasse (obbligo di pagare il dazio) previste, per quanto qui d'interesse, dalla legge federale del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LTD tutte le merci importate o esportate attraverso la linea doganale svizzera devono essere sdoganate conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2 (la quale non è pubblicata nella RU, ma è consultabile su Internet all'indirizzo www.tares.ch), i cui disposti definiscono, tra l'altro, i tributi dovuti (DTF 129 II 160 consid. 2.1 pag. 163).
2.3 Nel caso concreto la ricorrente contesta di dover pagare l'imposta reclamata. A suo avviso la Ferrari è un auto da collezione la quale non ricade pertanto sotto la definizione degli art. 1 e LIAut., motivo per cui non è imponibile. Oggetto del contendere è quindi la questione di sapere se la Ferrari, importata in Svizzera su richiesta della ricorrente, è stata sdoganata alla voce di tariffa corretta. In effetti mentre l'autorità doganale l'ha classificata sotto la voce di tariffa "8703.2310" (che peraltro, come emerge dagli atti di causa, è quella indicata dallo spedizioniere all'atto di sdoganamento), dagli argomenti della ricorrente discende che essa vorrebbe vedere applicata la voce sotto la quale sono classificati gli oggetti di collezione (cioè la voce di tariffa "9705.000"). Orbene per risolvere questa problematica, rispettivamente per giudicare se la voce di tariffa applicata dall'autorità doganale sia quella corretta e, di riflesso appurare se la LIAut si applichi o meno, occorre procedere all'esame della qualità, rispettivamente delle caratteristiche della Ferrari ("die Beschaffenheit einer Ware" cfr. DTF 115 Ib 202 consid. 2b pag. 204) per poi potere determinare sotto quale voce di tariffa la stessa dev'essere classificata. Problematica la quale, giusta l'art. 83 lett. l LTF, sfugge all'esame del Tribunale federale (cfr. THOMAS HÄBERLI in: Basler Kommentar BGG, Basilea 2008, n. 209 all'art. 83). Il presente ricorso, il quale può essere evaso secondo la procedura semplificata dall'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, è quindi inammissibile.
3.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Direzione generale delle dogane e al Tribunale amministrativo federale, Corte I.
Losanna, 3 aprile 2011
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La Cancelliera:
Zünd Ieronimo Perroud