BGer 1C_79/2010
 
BGer 1C_79/2010 vom 08.06.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1C_79/2010
Sentenza dell'8 giugno 2011
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Reeb, Raselli, Merkli, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dagli avv.ti dott. Christoph Meyer e Stefan Schönberger,
ricorrente,
contro
Sinodo della Chiesa Evangelica riformata grigionese,
patrocinato dall'avv. dott. Pierluigi Schaad,
opponente.
Oggetto
esclusione dal sinodo,
ricorso contro la sentenza emanata il 13 ottobre 2009
dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni,
1a Camera.
Fatti:
A.
A.________ ha iniziato la propria attività pastorale per la Comunità evangelica riformata di X.________ nel 1988, nel 1987 secondo lui. In tale qualità era membro del Sinodo della Chiesa evangelica riformata grigionese. In seguito ne ha assunto anche la carica di decano. Il 4 ottobre 2007 la direttiva del Sinodo, ossia il Decanato, dopo aver udito il pastore, l'ha provvisoriamente sospeso dal suo seno fino alla prevista seduta del 7/8 gennaio 2008 a causa di comportamenti non conformi alla funzione, in particolare della ripetuta accettazione di regali sotto forma di ingenti somme di denaro, della violazione del segreto professionale, della disdetta per vendetta di un contratto di locazione, della denuncia di una parrocchiana per pretesi abusi di rendita d'invalidità e di una condanna penale inerente alla rettifica di accuse ingiustamente mosse al docente del figlio durante una trasmissione radiofonica. Lo stesso si impegnava a destinare parte (fr. 30'000.--) dei fondi ricevuti a un'opera di interesse pubblico.
B.
L'8 gennaio 2008 il Sinodo ha impartito al pastore un ammonimento per violazione dei doveri d'ufficio. Il 5 febbraio 2008 egli ha sottoscritto una dichiarazione d'intenti con la Commissione sinodale del personale. Il 22 febbraio seguente, l'Assemblea della comunità evangelica locale lo confermava nelle sue funzioni con 27 voti favorevoli e 25 contrari. Il 30 giugno 2008, sulla base di rapporti allestiti dalla citata Commissione e dal Concistoro, il Sinodo, ritenuta l'incapacità dell'interessato di abbandonare "i suoi vecchi schemi", gli consigliava di cambiare il posto di lavoro, confermando nel contempo determinate misure di accompagnamento concordate in precedenza con la Commissione sinodale del personale.
C.
Il 3 ottobre 2008 il pastore veniva condannato dal Presidente del Circolo di Y.________ a un multa di fr. 200.--, per aver molestato telefonicamente nel mese di luglio un utente durante le ore notturne. Il 12 gennaio 2009, 41 membri della comunità evangelica locale hanno presentato una petizione al Decanato chiedente la nomina di un nuovo pastore: d'altro canto, un'ottantina di firmatari gli esprimevano il loro sostegno. Nonostante l'impegno assunto, l'interessato non ha versato l'importo stabilito a un'opera d'utilità pubblica.
D.
In una relazione del 26 gennaio 2009, la Commissione sinodale del personale ha ritenuto il pastore inidoneo a svolgere il suo ministero. In seguito alla proposta di escluderlo dal Sinodo, il 2 febbraio 2009 egli si è dimesso dalla carica. Il 19 febbraio seguente, il Sinodo ha comunicato al pastore la sua esclusione con effetto immediato, decisa il 16 febbraio precedente.
E.
Avverso questa esclusione l'interessato è insorto al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni che, con giudizio del 13 ottobre/27 novembre 2009, ha respinto il gravame.
F.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia di diritto pubblico, rispettivamente con un ricorso in materia costituzionale al Tribunale federale. Chiede di annullarla, eventualmente di rinviare la causa alla Corte cantonale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
La Corte cantonale propone di respingere il ricorso, il Sinodo di respingerlo in quanto ammissibile.
G.
La I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha deliberato la causa l'8 giugno 2011 nel quadro di una seduta pubblica.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 136 II 101 consid. 1).
1.2 Secondo l'art. 54 cpv. 1 primo periodo LTF, il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali, di regola nella lingua della decisione impugnata. Dopo l'inoltro del gravame, redatto legittimamente in lingua tedesca (art. 42 cpv. 1 LTF), il ricorrente, rilevato che anche l'opponente utilizza tale lingua, ha chiesto di determinarla come lingua della procedura. Nel giudizio impugnato, redatto in lingua italiana, la Corte cantonale, fondandosi sulla legge cantonale sulle lingue, ha stabilito che la decisione, concernente l'esclusione di un pastore esercitante la propria attività nel Grigioni italiano e di lingua italiana, doveva essere redatta in tale idioma, nel quale era anche stato stilato il gravame. Il ricorrente non critica queste conclusioni. Non si giustifica quindi di scostarsi dalla regola dell'art. 54 cpv. 1 LTF.
1.3 La Chiesa evangelica riformata di Stato è una corporazione di diritto pubblico (art. 2 della sua Costituzione, del 26 febbraio 1978; art. 98 Cost./GR; sul tema della protezione giuridica in tale ambito vedi GIUSEP NAY, Staatlicher und landeskirchlicher Rechtsschutz in kirchlichen Angelegenheiten, in Schweizerisches Jahrbuch für Kirchenrecht, 2008, pag. 11-22, pag. 13 seg. e 18; cfr. anche DTF 108 Ia 264; 129 I 91). Si è quindi in presenza, come rettamente stabilito dalla Corte cantonale, di una decisione pronunciata in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF), emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Il ricorso, tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF), è di massima ammissibile, ritenuto che, come rettamente rilevato sia dal ricorrente sia dall'opponente, si tratta dell'esclusione dal Sinodo e pertanto di una decisione relativa a misure disciplinari da parte di un'autorità di vigilanza e non di una decisione in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, ricordato ch'egli si era già dimesso dalla propria carica: non si è quindi in presenza dell'eccezione prevista dall'art. 83 lett. g LTF. Ne segue che il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 89 cpv. 1 LTF).
1.4 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (art. 95 e 96 LTF; DTF 136 II 101 consid. 3). Riservati i casi disciplinati dall'art. 95 lett. c-e LTF, la violazione del diritto cantonale non costituisce di per sé un motivo di ricorso, ma può configurare una violazione del diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a LTF, segnatamente qualora disattenda il divieto dell'arbitrio (DTF 134 II 349 consid. 3).
1.5 Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio viola il diritto (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta, come in concreto, la violazione di diritti fondamentali e di norme del diritto cantonale (art. 106 cpv. 2 LTF), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto federale (DTF 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5; 136 I 229 consid. 4.1, 65 consid. 1.3.1). In questa misura, argomentazioni vaghe o appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono quindi ammissibili.
L'atto di ricorso, come rettamente rilevato dall'opponente, adempie solo in parte queste esigenze di motivazione: in larga misura esso si limita infatti a criticare in maniera appellatoria e generica la decisione impugnata, adducendo semplicemente una diversa, parziale e personale versione dei fatti e una loro differente e unilaterale interpretazione, senza tuttavia confrontarsi puntualmente con i motivi addotti dai giudici cantonali, né spiegando perché sarebbero arbitrari.
1.6 Il ricorrente parrebbe disattendere che, per motivare la censura di arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata, né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile, dei fatti o una propria valutazione delle prove. In effetti, l'arbitrio è ravvisabile solo quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione dev'essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. Non si è inoltre in presenza d'arbitrio per il semplice fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4; 134 I 140 consid. 5.4). Per di più, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 133 IV 119).
1.7 Il ricorrente critica, estrapolandoli dal contesto generale, singoli aspetti della fattispecie, sostenendo che sarebbero stati descritti dalla Corte cantonale in maniera sbagliata, inesatta o per lo meno equivoca. Ora, contrariamente all'assunto ricorsuale, da una parte, alcuni di questi punti non sono rilevanti né decisivi per il giudizio, dall'altra, egli si limita a proporre, più che censure, una cronistoria unilaterale e soggettiva dei fatti, senza per nulla dimostrare che il loro accertamento sarebbe avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e che l'eliminazione del vizio sarebbe determinante per l'esito del procedimento. Il Tribunale federale è quindi vincolato dai fatti accertati dalla Corte cantonale, non essendo ravvisabili motivi che ne imporrebbero una rettifica o una modifica d'ufficio (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 136 I 184 consid. 1.2; 136 II 304 consid. 2.4).
2.
2.1 Alla fine del gravame, il ricorrente fa valere diverse violazioni di diritti procedurali, segnatamente del diritto di essere sentito, con particolare riguardo alla mancata consegna a lui e al suo precedente legale della relazione 26 gennaio 2009 della Commissione sinodale del personale. La critica, generica e appellatoria, non regge.
2.2 Il contenuto del diritto di essere sentito è determinato in primo luogo dalle norme cantonali, non invocate dal ricorrente, e dalle garanzie minime dedotte direttamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Esso conferisce all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia adottata una decisione sfavorevole nei suoi confronti, di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 135 I 279 consid. 2.2 e 2.3).
2.3 La Corte cantonale ha richiamato la prassi secondo cui il diritto di essere sentito è osservato quando l'interessato può consultare i documenti di causa presso la sede dell'autorità giudicante, prendendo se del caso i necessari appunti, e non necessariamente facendoseli inviare al proprio domicilio. Al ricorrente, precedentemente informato oralmente del contenuto della relazione in questione, il 5 febbraio 2009 è stata concessa la facoltà di consultarla presso la sede della Chiesa di Stato: ciò poiché egli aveva abbandonato la seduta del Decanato del giorno precedente, nel cui ambito il rapporto era stato letto ad alta voce. In seguito, nel maggio 2009, dopo l'emanazione della decisione di esclusione, il suo precedente legale aveva chiesto l'edizione di detta relazione per motivare il ricorso. Gli sono quindi stati trasmessi tutti gli atti richiesti, sui quali egli si è pronunciato con replica del 30 giugno 2009: la Corte cantonale ha quindi ritenuto che un eventuale vizio era comunque stato sanato (al riguardo vedi DTF 135 I 279 consid. 2.6.1; 132 V 387 consid. 5.1). Il ricorrente non contesta questa conclusione, vincolante quindi per il Tribunale federale.
2.4 Ciò premesso, come accertato dal Tribunale amministrativo e non contestato dal ricorrente, egli, formulata una sua presa di posizione scritta il 2 febbraio 2009, poi letta davanti ai membri del Sinodo, ha avuto la facoltà di esprimersi oralmente, pur senza la partecipazione del suo legale, prima che detto organo adottasse la decisione di esclusione: presenza esclusa, poiché secondo l'art. 25 del regolamento di gestione del Sinodo le sedute avvengono a porte chiuse. Egli ha però abbandonato la seduta. Non spetta al Tribunale federale esprimersi sulla strategia difensiva adottata dal ricorrente, ricordato inoltre che l'art. 29 cpv. 2 Cost. non fonda un diritto a essere udito oralmente (DTF 134 I 140 consid. 5.3).
2.4.1 La Corte cantonale, richiamata la prassi (DTF 128 I 346 consid. 2.2), ha stabilito che la misura disciplinare in esame non rientra nel quadro di una procedura penale o giudiziaria. Secondo la normativa cantonale, l'autorità deve accordare alle persone interessate da una decisione la possibilità di prendere posizione per iscritto o oralmente, altri diritti più estesi non essendo riconosciuti, né deducibili dall'art. 29 cpv. 2 Cost.: trattandosi di un rapporto di diritto pubblico e non civilistico, l'art. 6 n. 1 CEDU non sarebbe poi applicabile. Ne ha concluso che, non essendo previsto dal diritto cantonale, non sussisteva alcun diritto a presenziare, rappresentato o meno, alle sedute di un'autorità che adotta una sanzione amministrativa.
2.4.2 Il ricorrente non tenta di dimostrare che queste conclusioni sarebbero arbitrarie o incostituzionali, limitandosi ad affermare, in maniera del tutto generica, che nel quadro della procedura dinanzi al Sinodo e alla Corte cantonale devono essere rispettate le garanzie procedurali e che non sarebbero ravvisabili motivi che giustificatamente avrebbero impedito la presenza del suo legale alla nota seduta. Questi accenni di critica sono inammissibili per carenza di motivazione (art. 42 LTF). Anche in tale ambito, egli non si confronta infatti con i motivi addotti nella decisione impugnata e in quella del Sinodo, nelle quali si ricorda che si tratta dell'assemblea dei pastori evangelici ivi ammessi e non di un procedimento giudiziario, alla quale di massima solo i sinodali possono parteciparvi, un'arringa di terzi essendo esclusa.
2.5 Il ricorrente sostiene poi che il Sinodo non avrebbe sufficientemente valutato la sua presa di posizione, non distribuita ai sinodali, ma letta loro prima che fosse presa la contestata decisione senza che avessero la possibilità di vagliare le sue dichiarazioni, per esempio per il tramite di non meglio precisate audizioni di testi, di cui neppure adduce la rilevanza. Ora, come rettamente rilevato dall'opponente, oggetto d'impugnazione è la sentenza cantonale e non quella sinodale e, per di più, la censura, nuova, è di massima inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF) e comunque infondata.
La Corte cantonale ha inoltre ritenuto che, in concreto, sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove (al riguardo vedi DTF 136 I 229 consid. 5.3), si poteva rinunciare ad assumerne altre. Questa conclusione non è stata criticata dal ricorrente. I giudici cantonali hanno anche stabilito ch'egli poteva presenziare a tale seduta, ma che, come già visto, dopo il rifiuto di lasciarvi partecipare anche il suo legale ha volontariamente abbandonato la sala, rinunciando quindi ad avvalersi della facoltà di ulteriormente esporre le sue ragioni. Inoltre, come risulta dalla decisione sinodale del 16 febbraio 2009, prima di decidere l'esclusione, lette sia la relazione della Commissione del personale sia le sue osservazioni, tre sinodali hanno posto ulteriori domande. Ne risulta che le obiezioni del ricorrente sono state esaminate e che la decisione impugnata, come del resto quella sinodale, è sufficientemente motivata (DTF 136 I 184 consid. 2.2.1, 229 consid. 5.2).
3.
3.1 Nel merito, il ricorrente fa valere una violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) e dei principi ispiratori dello Stato di diritto (art. 5 Cost.). La sua esclusione dal Sinodo sarebbe inammissibile, lesiva del diritto federale e del principio della proporzionalità. In tale ambito egli accenna anche alla giurisprudenza secondo cui, a prescindere dalle restrizioni dei diritti fondamentali, il Tribunale federale sanziona una violazione del principio di proporzionalità solo se il provvedimento di diritto cantonale è manifestamente sproporzionato e lede simultaneamente il divieto dell'arbitrio (DTF 134 I 153 consid. 4).
3.2 La Corte cantonale ha rilevato che, secondo la criticata decisione di esclusione, durante l'anno di accompagnamento il ricorrente non avrebbe riconosciuto la problematica di fondo, mancava di una presa di coscienza riguardo a questa misura disposta in relazione ad un ammonimento, non cooperava con la Commissione sinodale del personale allo scopo di risolvere i conflitti esistenti, si reputava sempre nel giusto e non era in grado di vedere le cose sotto una prospettiva diversa; era inoltre incapace di mettersi in discussione, gli difettavano i presupposti per un'impostazione professionale delle relazioni, era sempre invischiato in vecchi conflitti che non riusciva ad appianare e non si rendeva conto di "effondere una certa minaccia". Detta Commissione ha quindi ritenuto che, in siffatte condizioni, egli non poteva più essere considerato idoneo a svolgere il proprio ministero, poiché gli atteggiamenti assunti negli ultimi anni non si addicevano alla funzione. La Corte cantonale ha condiviso questa tesi, ritenendo che le ripetute violazioni delle leggi vigenti e dei propri doveri d'ufficio, nonché il suo atteggiamento imperterrito, dimostravano ch'egli non era più degno di svolgere le proprie funzioni pastorali, la gravità e la persistenza di detti comportamenti avendo irrimediabilmente pregiudicato la fiducia riposta in lui, quale pastore, dagli organi ecclesiastici. I giudici cantonali hanno infine respinto la distinzione proposta dal ricorrente tra persona privata e incarico spirituale, improponibile in considerazione della sua funzione. Questa conclusione, non contestata, per lo meno con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, è quindi vincolante.
3.3 Riguardo alla condanna penale per abuso del telefono, cresciuta in giudicato, il ricorrente cerca di sminuirne la portata, accennando all'importo della multa (fr. 200.--) e sostenendo che il Sinodo avrebbe dovuto esaminare e valutare la fattispecie. La censura è priva di qualsiasi fondamento, ritenuto che tale compito spetta al giudice penale e non al Sinodo. Il ricorrente produce poi uno scritto del Presidente di Circolo, del 4 settembre 2009, dal quale parrebbe trasparire che questi avrebbe l'impressione d'essere stato utilizzato in "maniera indebita" dal denunciante. L'ammissibilità di questo nuovo fatto, del quale mal si comprende la portata, non dev'essere esaminata oltre (art. 99 cpv. 1 LTF). La questione poteva semmai essere sottoposta al giudizio della Corte cantonale o essere oggetto di una domanda di revisione della sentenza penale, cresciuta in giudicato e quindi vincolante. L'assunto ricorsuale, secondo cui detta condanna costituirebbe un rimprovero ingiustificato, è quindi manifestamente infondato.
Il ricorrente ammette che, contrariamente all'impegno da lui assunto, non aveva informato la Commissione sinodale del personale di questa sua condanna, limitandosi ad addurre che si trattava di un conflitto di natura personale e che non aveva fiducia nella stessa, pur senza dimostrare perché sarebbe stata prevenuta nei suoi confronti. Orbene, è manifesto che, dopo l'ammonimento, non gli poteva sfuggire l'importanza e la portata di una sua condanna penale, fatto tutt'altro che secondario, indipendentemente dalla natura disciplinare o meno della misura dell'accompagnamento. Per il resto, il ricorrente si diffonde nel criticare il ruolo svolto dalla Commissione e a sminuire, criticando in maniera meramente appellatoria e quindi inammissibile, la portata dell'impegno da lui assunto.
3.4 Egli contesta poi le conclusioni tratte dalla Corte cantonale riguardo al fatto d'aver girato nella missione in Brasile a torso nudo e che nella sua relazione ai familiari e amici riferiva di questo soggiorno in modo indiscutibilmente poco distanziato e professionale dei suoi rapporti con gli utenti locali.
Il ricorrente, a torto, riduce i rimproveri mossigli solo a queste due circostanze. In effetti, anche in tale ambito la Corte cantonale ha operato una valutazione globale del suo agire, spiegando dettagliatamente che il viaggio perseguiva, tra l'altro, lo scopo di affrontare la tematica dell'eccessiva famigliarità, mostrando al ricorrente in cosa tali eccessi potessero essere ravvisati (togliersi le scarpe, sdraiarsi sul divano, sedersi sul pavimento, ecc.). Due mesi dopo, egli suscitava la disapprovazione della responsabile della missione girando a torso nudo. La Corte cantonale ha ritenuto che questo modo di agire, esaminato sotto il profilo generale dell'importanza delle regole deontologiche sulla "necessaria distanza", denotava un comportamento senza valida giustificazione. Essa ha condiviso le conclusioni del Sinodo, secondo le quali l'atteggiamento provocatorio del ricorrente contrastava chiaramente con lo scopo perseguito con tale soggiorno, ossia l'ottenimento di una maggiore diligenza nei rapporti con il prossimo, e rappresentava un atteggiamento poco professionale. Anche in tale contesto, egli si limita a criticare singoli punti, estrapolandone determinati aspetti, fondati peraltro su una propria esposizione della fattispecie, parziale, soggettiva e diversa da quella posta a fondamento dell'impugnato giudizio.
Certo, presi singolarmente, i rimproveri mossi nei suoi confronti non sarebbero di per sé sufficienti a giustificare un'esclusione dal Sinodo. Una loro valutazione complessiva, il loro ripetersi anche dopo l'ammonimento, la negazione del ricorrente di riconoscere i propri errori, in particolare riguardo alla condanna penale, fanno tuttavia apparire sostenibile e quindi non arbitraria la criticata misura disciplinare.
3.5 Il ricorrente, richiamando il principio di proporzionalità, fa valere che non gli sarebbe stata prospettata l'esclusione dal Sinodo e accenna al fatto che in materia di diritto sul servizio pubblico la disdetta di regola dovrebbe essere preceduta da un periodo di prova, ciò che non è avvenuto in concreto.
La censura, nuova poiché non addotta dinanzi alla Corte cantonale, è inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF). Per di più, egli non dimostra che il suo contratto di lavoro o la normativa cantonale che regge i rapporti di lavoro dei pastori della Chiesa evangelica riformata grigionese prevederebbero un siffatto periodo di prova. D'altra parte, dopo l'adozione dell'ammonimento, dopo la sottoscrizione il 5 febbraio 2008 con la Commissione sinodale del personale di una dichiarazione d'intenti sugli obiettivi da raggiungere, e il così predisposto accompagnamento, dopo che il 22 febbraio 2008 l'Assemblea della comunità evangelica locale lo aveva confermato con soli 27 voti favorevoli e ben 25 contrari (ricordato che secondo gli accertamenti della decisione impugnata avevano votato anche persone non appartenenti alla stessa comunità) e dopo che già nel giugno del 2008 il Sinodo gli aveva consigliato di cambiare posto di lavoro, chiaramente non gli poteva sfuggire che l'unica ragionevole e presumibile conseguenza, in caso di future inadempienze, poi verificatesi, fosse l'esclusione dal Sinodo. In siffatta situazione, il principio di proporzionalità non imponeva di fissare formalmente un periodo di prova con determinate condizioni, essendo quest'ultime già state concordate - e poi non rispettate - nella citata dichiarazione d'intenti. A ciò nulla muta l'accenno ricorsuale secondo cui tale dichiarazione era volontaria: essa e il suo adempimento servivano infatti alla Commissione quale base per la relazione al Decanato e al Sinodo. La stessa è stata sottoscritta dal ricorrente con cognizione di causa, per cui il suo tentativo di sminuirne la portata non regge.
3.6 Egli aggiunge poi che al momento dell'esclusione aveva già presentato le proprie dimissioni dalla carica di pastore, sostenendo che, contrariamente a quanto stabilito dai giudici cantonali, le circostanze che l'hanno spinto a dimissionare sarebbero irrilevanti.
Questo semplice accenno non dimostra l'arbitrarietà del giudizio impugnato, per il quale le dimissioni non fanno apparire sproporzionata la criticata esclusione dal Sinodo. Essa si fonda infatti sull'accertata incapacità del ricorrente di esercitare in modo adeguato la propria funzione, per cui, anche dopo le dimissioni dalla carica, sussisteva un indubbio interesse pubblico ch'egli non esercitasse più l'attività di pastore nella Chiesa evangelica riformata grigionese. Il ricorrente non dimostra l'arbitrarietà di queste conclusioni, con le quali del resto nemmeno si confronta.
4.
4.1 Il ricorrente insiste sul fatto che la Corte cantonale si sarebbe fondata anche su altri motivi, oltre a quelli ritenuti nella decisione di esclusione del Sinodo. In particolare, essa avrebbe pure considerato il suo comportamento durante gli ultimi anni e i rimproveri che ne avevano comportato l'ammonimento. Argomenti che, al suo dire, non potevano essere ripresi.
4.2 La Corte cantonale, oltre agli altri motivi, ha semplicemente ricordato che il comportamento del ricorrente durante gli ultimi anni ha dato adito a diverse critiche, segnatamente riguardo all'accettazione di ingenti regali, alla violazione del segreto d'ufficio, alla disdetta di un contratto di locazione per vendetta, al tentativo di introdursi con la forza (dopo aver rotto il vetro di una finestra) in locali dati in affitto, al fatto di essere venuto alle mani in quella occasione con la figlia del locatario, alla diffamazione alla radio del docente del figlio e, infine, alla denuncia per abuso di una rendita d'invalidità da parte di una parrocchiana.
4.3 Ricordato che il Tribunale federale non è vincolato dalle considerazioni addotte nella decisione impugnata (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1), il semplice rilievo dei giudici cantonali, secondo cui l'esclusione dal Sinodo non è fondata soltanto sulle due specifiche fattispecie di cui ampiamente si è detto, ma sull'insieme del comportamento del ricorrente negli ultimi anni riassunto nella decisione impugnata, non costituisce affatto l'aggiunta di nuovi motivi, ma rientra semplicemente nella valutazione globale del suo agire. Questo apprezzamento complessivo, sostenibile e prevedibile, non è arbitrario. Né regge di fronte a questa conclusione l'assunto ricorsuale secondo cui gli altri fatti sarebbero "cresciuti in giudicato" con la pronuncia dell'ammonimento e non potrebbero più essere considerati. D'altra parte, le manchevolezze già accertate, note alle parti ed elencate nella fattispecie della decisione sinodale di esclusione, non dovevano necessariamente essere espressamente riprese nei considerandi di quest'ultima decisione, che poteva limitarsi a esaminare quelle ulteriori.
5.
5.1 Il ricorrente sostiene che nemmeno gli altri motivi addotti dal Sinodo potrebbero giustificare la contestata esclusione. Al riguardo, egli parrebbe disconoscere che oggetto d'impugnazione è soltanto la sentenza del Tribunale amministrativo e non quella del Sinodo. Del resto, anche al proposito, egli si limita a fornire una descrizione dei fatti del tutto soggettiva, divergente da quella accertata nella decisione sinodale e in quella cantonale, asserendo semplicemente che i conflitti esistenti all'interno del Comune parrocchiale non deriverebbero da un suo comportamento riprovevole.
5.2 L'assunto è privo di ogni fondamento. Nella decisione sinodale è stato accertato che nella relazione presentata oralmente al Sinodo uno dei motivi dell'esclusione era proprio l'evoluzione dei rapporti conflittuali tra il pastore e il Comune parrocchiale, che avrebbe portato a divisioni sia tra il ricorrente e parte dei parrocchiani sia fra i parrocchiani stessi, ad accuse e sospetti reciproci che hanno reso impossibile una relazione di fiducia tra le parti. In siffatte circostanze, la fiducia non poteva più essere ristabilita in quanto al ricorrente difettava ogni sensibilità per la portata di questa situazione e non dimostrava alcuna comprensione per l'evoluzione in corso. Le modalità di assolvimento della sua funzione ufficiale, quale pastore, rendevano difficoltosa la vita della comunità parrocchiale ed erano di pregiudizio nell'esercizio della carica, per cui la sua capacità di ricoprirla non era più data.
5.3 Anche nella decisione impugnata è stata sottolineata la profonda divisione tra la metà dei fedeli che era a favore del ricorrente e quella a lui contraria, accertato che le parti concordano sull'impossibilità di una riconciliazione dei fronti a opera del ricorrente. Secondo i giudici cantonali, egli non riesce a rendersi conto di quanto sia deplorevole la situazione venutasi a creare sotto il profilo ecclesiastico e non vuole confrontarsi con la critica, più volta mossagli, di rappresentare una minaccia per i fedeli che non condividono le sue idee e il suo operato.
5.4 Riguardo a questi accertamenti, come si è visto vincolanti per il Tribunale federale, il ricorrente accenna semplicemente, ancora in maniera appellatoria e quindi inammissibile, al fatto che detta scissione sarebbe da imputare a numerosi non meglio precisati fattori e ch'egli avrebbe appianato i conflitti presentando le dimissioni. Questi rilievi suffragano invero l'incapacità del ricorrente, accertata dal Sinodo e dalla Corte cantonale, sia di riconoscere i propri errori sia di rendersi conto della situazione venutasi a creare.
5.5 Infine, a proposito dell'accertata gravità della sua colpa e della proporzionalità del provvedimento di esclusione, confermate dal Tribunale amministrativo, il ricorrente asserisce, senza confrontarsi con i motivi posti a fondamento del giudizio, che non gli si potrebbe rimproverare nessuna o soltanto una minima colpa e che la misura sarebbe del tutto sproporzionata rispetto a quanto realmente accaduto. Come già rilevato, egli sostiene a torto che la sua carente disponibilità di adempiere alle condizioni fissate nella già citata dichiarazione d'intenti da lui sottoscritta non avrebbe costituito un fondamento della decisione sinodale.
5.6 Anche per quanto concerne l'interesse pubblico alla sua esclusione dal Sinodo, egli, a proprio vantaggio, ribadisce semplicemente, sempre a torto come si è visto, che la profonda scissione all'interno del Comune parrocchiale imporrebbe altre non meglio precisate misure, ritenuto ch'egli ne rappresenterebbe soltanto una delle numerose cause. Anche in tale ambito, egli cerca poi di sminuire, in maniera ininfluente ai fini del giudizio, la portata della condanna penale pronunciata nei suoi confronti. Con questi generici abbozzi di critica, egli non dimostra affatto l'arbitrarietà del giudizio impugnato.
6.
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). All'opponente, quale corporazione di diritto pubblico che ha agito nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, non vengono accordate ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. Non si attribuiscono ripetibili all'opponente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 1a Camera.
Losanna, 8 giugno 2011
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Fonjallaz Crameri