BGer 5A_367/2011 |
BGer 5A_367/2011 vom 09.06.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_367/2011
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Decreto del 9 giugno 2011
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Hohl, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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1. B.________SA,
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patrocinata da C.________AG,
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2. Stato del Cantone Ticino,
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patrocinato dall'Ufficio esazione e condoni del
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Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
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opponenti,
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Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, via Generale Guisan 3, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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calcolo del minimo di esistenza,
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ricorso contro la sentenza emanata il 23 maggio 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Considerando:
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che con sentenza 23 maggio 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso di A.________ contro il pignoramento ed il calcolo del minimo di esistenza eseguiti dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nelle esecuzioni promosse da B.________SA e dallo Stato del Cantone Ticino;
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che con ricorso in materia civile 29 maggio 2011 A.________ ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale;
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che con scritto 7 giugno 2011 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia civile;
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che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il Presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
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che le spese giudiziarie vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente decreta:
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1.
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La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 9 giugno 2011
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: La Cancelliera:
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Hohl Antonini
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