BGer 5D_110/2011 |
BGer 5D_110/2011 vom 12.07.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_110/2011
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Sentenza del 12 luglio 2011
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Hohl, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________SA,
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ricorrente,
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contro
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B.________SA,
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opponente.
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Oggetto
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rigetto provvisorio dell'opposizione,
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ricorso sussidiario in materia costituzionale contro
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la sentenza emanata il 9 giugno 2011 dalla Camera
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di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che con decisione 7 aprile 2011 il Pretore del Distretto di Leventina ha rigettato in via provvisoria (per un importo di fr. 11'517.20) l'opposizione interposta da C.________Sagl al precetto esecutivo fatto notificare da B.________SA;
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che con sentenza 9 giugno 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha stralciato dai ruoli un reclamo di A.________SA (nuova ragione sociale della C.________Sagl) contro la decisione pretorile per mancato versamento dell'anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili;
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che con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 20 giugno 2011 A.________SA è insorta al Tribunale federale contro la sentenza cantonale;
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che con il ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
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che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
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che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii);
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che nel gravame all'esame la ricorrente si limita invece a sostenere di non aver potuto pagare l'anticipo richiesto dalla Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino a causa delle difficili condizioni economiche in cui versava in quel momento, senza nemmeno pretendere una violazione di diritti costituzionali;
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente non motivato in modo sufficiente e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 12 luglio 2011
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: La Cancelliera:
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Hohl Antonini
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