BGer 2C_615/2011 |
BGer 2C_615/2011 vom 08.08.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_615/2011
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Sentenza dell'8 agosto 2011
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Zünd, Presidente,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento |
A.A.________, per sé e in rappresentanza di
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B.A.________,
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ricorrente,
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contro
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Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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IC e IFD 2008 e 2009,
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ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 14 giugno 2011 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 10 dicembre 2010 l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha notificato ai coniugi A.________ le tassazioni IC/IFD per gli anni 2008 e 2009 nelle quali i redditi dichiarati sono stati aumentati, poiché giudicati insufficienti per il sostentamento della coppia che vive assieme al figlio C.A.________. In seguito al reclamo presentato il 15 dicembre 2010 dai contribuenti, l'autorità fiscale li ha convocati e nel corso dell'audizione tenutasi il 12 gennaio 2011 è stato firmato dal marito un accordo transattivo nel quale è stato determinato il reddito imponibile per gli anni in questione. Il 26 gennaio 2011 l'Ufficio di tassazione, riferendosi all'accordo concluso il 12 gennaio precedente, ha quindi proceduto alla notifica delle nuove decisioni di tassazione.
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B.
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Il 25 febbraio 2011 i coniugi A.________ si sono rivolti alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino chiedendo che venga eseguita una nuova tassazione che consideri tutte le spese da loro sostenute (per la ditta, la casa, ecc.) in quanto a loro avviso le tassazioni su reclamo risolvevano solo parzialmente i problemi riscontrati. Il gravame è stato respinto con sentenza del 14 giugno 2011. Esaminando l'accordo transattivo firmato il 12 gennaio 2011 i giudici ticinesi sono giunti alla conclusione che era da considerarsi pienamente valido e efficace, ragione per cui i contribuenti non potevano ora, senza assumere un comportamento in contraddizione con il principio della buona fede, proporre nuove interpretazioni di quanto ivi stabilito. In queste circostanze le censure sollevate apparivano palesemente inammissibili.
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C.
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Il 4 agosto 2011 A.A.________ a nome suo e della sua famiglia ha esperito al Tribunale federale un ricorso in cui, dopo avere riproposte le censure formulate in sede cantonale, chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che venga effettuato un nuovo corretto e reale calcolo dell'imponibile. Domanda inoltre di essere esentato dal dovere pagare spese giudiziarie.
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Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 24 consid. 1 pag. 43; 135 II 22 consid. 1 pag. 24; 135 III 1 consid. 1.2.1 pag. 4; 134 IV 36 consid. 1 pag. 37 con rispettivi rinvii).
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2.
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2.1 Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245.) Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400).
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2.2 Nel caso concreto il ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione. Il ricorrente infatti oltre a riproporre gli argomenti già avanzati in sede cantonale concernenti la mancata deduzione di tutte le loro spese, rimprovera all'autorità fiscale di non avere considerato tutta la documentazione messa a sua disposizione nonché avanza nuove censure riferite all'aggiunta di un valore locativo (in seguito all'acquisto fine 2008 della casa in cui vivono) ai loro redditi e al fatto che in seguito alle nuove tassazioni la famiglia non fruirebbe più del sussidio cantonale per l'assicurazione malattia. Egli tuttavia non spiega in che e perché l'argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale con riferimento alla validità e alla portata dell'accordo transattivo concluso il 12 gennaio 2011, rispettivamente riguardo al comportamento contraddittorio e lesivo del principio della buona fede loro rimproverato, violerebbe la legislazione federale, rispettivamente disattenderebbe arbitrariamente (su questo aspetto cfr. DTF 134 II 207 consid. 2 pag. 209 seg.) la normativa cantonale. Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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3.
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Nel caso concreto, vista la situazione finanziaria del ricorrente e della famiglia, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni (Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo).
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Losanna, 8 agosto 2011
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Zünd
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La Cancelliera Ieronimo Perroud
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