BGer 6B_790/2010 |
BGer 6B_790/2010 vom 26.08.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_790/2010
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Decreto del 26 agosto 2011
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudice federale, Schneider, Giudice unico,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento |
1. A.________,
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2. B.________,
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entrambi patrocinati dall'avv. Luigi Mattei e dall'avv. Alessia Dolci,
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ricorrenti,
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contro
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1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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2. C.________, patrocinato dall'avv. Rossano Pinna,
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3. D.________, patrocinato dall'avv. Emanuele Stauffer,
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4. E.________, patrocinato dall'avv. Francesca Lanz,
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5. F.________ SpA, patrocinata dall'avv. Mario Postizzi,
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6. G.________, patrocinato dall'avv. John Noseda,
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opponenti.
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Oggetto
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Confisca,
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ricorso in materia penale e ricorso sussidiario in
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materia costituzionale contro la sentenza emanata
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il 18 giugno 2010 dalla Corte delle assise criminali
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del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che con ricorso in materia penale e ricorso sussidiario in materia costituzionale del 14 settembre 2010 A.________ e B.________ hanno impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza emanata il 18 giugno 2010 dalla Corte delle assise criminali del Cantone Ticino, postulandone l'annullamento;
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che con lettera del 23 agosto 2011 A.________ e B.________ hanno comunicato al Tribunale federale di ritirare il loro gravame;
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che il presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF);
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che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
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che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali;
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per questi motivi, il Giudice unico decreta:
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1.
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La causa 6B_790/2010 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte delle assise criminali del Cantone Ticino.
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Losanna, 26 agosto 2011
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Schneider
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La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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