BGer 8C_599/2011 |
BGer 8C_599/2011 vom 22.09.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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8C_599/2011 {T 0/2}
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Sentenza del 22 settembre 2011
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Ursprung, Presidente,
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cancelliere Schäuble.
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Partecipanti al procedimento |
R.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio regionale di collocamento,
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Via della Posta 9, 6600 Locarno,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro la disoccupazione
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(presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 luglio 2011.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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che con decisione su opposizione del 24 gennaio 2011 l'Ufficio regionale di collocamento di Locarno (URC) ha fissato l'inizio del diritto alle indennità di disoccupazione di R.________ al 28 aprile 2010 e non agli inizi di gennaio dello stesso anno, come invece richiesto dall'assicurato,
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che R.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale ha sostanzialmente confermato l'operato dell'amministrazione (pronuncia del 25 luglio 2011),
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che l'assicurato ha presentato ricorso al Tribunale federale, al quale chiede di riconoscergli il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1° gennaio 2010,
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che non sono state chieste osservazioni al gravame,
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che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova,
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che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254),
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che nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione,
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che infatti il ricorrente non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio impugnato,
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che in particolare l'insorgente non spiega adeguatamente perché e in quale misura l'argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale in me-rito alla data di inizio del periodo di disoccupazione sarebbe contraria al diritto applicabile,
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che a questo proposito non può certo bastare il semplice accenno a una non meglio precisata falsità in documenti,
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che in tali condizioni, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia.
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Lucerna, 22 settembre 2011
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Ursprung
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Il Cancelliere: Schäuble
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