BGer 9C_736/2010 |
BGer 9C_736/2010 vom 11.11.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_736/2010
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Sentenza dell'11 novembre 2011
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali U. Meyer, Presidente,
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Borella, Gianella Brioschi, giudice supplente,
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cancelliere Grisanti.
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Partecipanti al procedimento |
P.________,
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patrocinata dal Centro per i diritti del cittadino,
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ricorrente,
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contro
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Cassa pensioni Y.________,
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opponente.
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Oggetto
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Previdenza professionale,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 12 agosto 2010.
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Considerando:
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che con sentenza di divorzio del 13 luglio 1988, il Pretore del Distretto X.________ ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio dei coniugi P.________ e N.________, omologando nel contempo la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, la quale tra le altre cose stabiliva che "In caso di morte il signor N.________, qualora lo stesso dovesse essersi risposato, alla signora P.________, spetterà il 50% (cinquanta per cento) della rendita della cassa pensione del marito" (punto 2.2 del dispositivo della sentenza),
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che N.________ - affiliato dal 1° settembre 1981 alla Cassa pensioni Y.________, risposatosi con T.________ e passato al beneficio della pensione con effetto dal 1° aprile 1999 - è deceduto il 5 agosto 2009,
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che in data 12 agosto 2009 P.________, richiamandosi alla convenzione omologata dal Pretore in sede di divorzio, ha chiesto alla Cassa pensioni Y.________ di beneficiare del 50% della rendita dell'ex marito,
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che l'istituto di previdenza della Città Z.________ ha interpellato la Pretura del Distretto X.________ chiedendo di interpretare la clausola in questione,
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che con risposta 19 agosto 2009 il Pretore del Distretto X.________ ha ritenuto che il dispositivo 2.2 obbligasse solo le parti in causa e non vincolasse anche la Cassa pensioni Y.________,
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che la Cassa pensioni Y.________ ha di conseguenza comunicato a P.________ di non potere dare seguito alla sua richiesta, ma di essere comunque disposta a valutare l'eventuale diritto dell'ex coniuge a prestazioni quale vedova divorziata secondo lo Statuto della Cassa pensioni Y.________,
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che con petizione 28 maggio 2010 P.________ ha chiesto - in applicazione degli art. 122 CC e 22 segg. LFLP - al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino di condannare la Cassa pensioni Y.________ al pagamento della sua quota parte (50%) del capitale pensionistico accumulato dall'ex marito durante il matrimonio,
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che per giudizio 12 agosto 2010 la Corte cantonale, statuendo per giudice unico, ha respinto la petizione di P.________,
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che l'autorità giudiziaria cantonale, accertato come l'attrice non chiedesse in realtà il versamento di una rendita, bensì postulasse la divisione del capitale pensionistico accumulato sino al divorzio, ha stabilito che né la normativa applicabile a quel momento (la LFLP applicandosi solo ai divorzi decisi dopo il 1° gennaio 1995 e l'art. 122 CC non entrando in considerazione in presenza di una sentenza di divorzio già cresciuta in giudicato al momento della sua entrata in vigore [il 1° gennaio 2000]) poteva giustificare la domanda né il controverso dispositivo della sentenza di divorzio poteva altrimenti vincolare la Cassa pensioni Y.________ dal momento che l'accordo era stato raggiunto dagli ex coniugi senza coinvolgere l'istituto di previdenza,
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che per il resto il primo giudice ha anche respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio dell'attrice ritenendo che la fattispecie in esame non presentava sin dall'inizio probabilità di esito favorevole,
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che P.________ si è aggravata al Tribunale federale chiedendo di condannare la Cassa pensioni Y.________ al versamento di una somma (da stabilire), oltre agli interessi compensativi, "quale capitale pensionistico laddove l'ex coniuge ne abbia fatto richiesta al momento del suo pensionamento, oppure del 50% della rendita pensionistica ora versata unicamente alla vedova, laddove l'ex coniuge abbia optato per tale soluzione al momento del suo pensionamento",
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che inoltre la ricorrente ha chiesto di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la sede cantonale e per quella federale,
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che con decreto 30 novembre 2010 questa Corte ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria perché le censure sollevate apparivano, ad un primo esame, prive di probabilità di esito favorevole,
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che un ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF,
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che il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), potendo scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF),
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che nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si può rinviare per brevità, l'autorità giudiziaria cantonale ha correttamente esposto le norme legali e i principi di giurisprudenza disciplinanti la materia,
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che nella misura in cui chiede (in via alternativa) il versamento di una rendita, il ricorso va dichiarato irricevibile in quanto propone nuove conclusioni (art. 99 cpv. 2 LTF) ed esula dall'oggetto della lite fissato - in modo vincolante - in sede cantonale,
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che oggetto della lite può pertanto unicamente essere la decisione con la quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto la richiesta di versamento della metà del capitale pensionistico accumulato dal defunto ex marito,
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che a tal riguardo però la pronuncia impugnata è ineccepibile avendo correttamente spiegato le (sopra menzionate) ragioni che si oppongono a una simile richiesta,
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che le censure ricorsuali, nella misura in cui non si limitano a riprendere le obiezioni già mosse innanzi il Tribunale cantonale e sufficientemente trattate da quest'ultimo, si esauriscono in una inammissibile critica appellatoria dell'accertamento compiuto dall'autorità giudiziaria di primo grado conformemente alla giurisprudenza in materia,
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che pertanto la richiesta di versamento del 50% del capitale pensionistico, in quanto ricevibile, va respinta perché le disposizioni di legge e regolamentari in vigore al momento del divorzio (LFLP, CC e Statuto della Cassa) non permettevano una simile soluzione e perché la Cassa pensioni Y.________, non essendo stata coinvolta nella procedura di omologazione, non poteva essere vincolata dalla controversa clausola convenzionale,
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che anche per questo motivo, non essendoci chiaramente identità tra le parti all'accordo di divorzio e le parti alla presente causa giudiziaria, la ricorrente non può rimproverare alla Corte cantonale una violazione dell'art. 29a Cost. per non avere riconosciuto l'esecutività e l'imperatività della sentenza di divorzio ai sensi dell'art. 80 LEF,
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che rimane comunque impregiudicata l'eventuale possibilità per l'interessata - rilevata dalla stessa Cassa pensioni Y.________ - di presentare una domanda di prestazioni quale vedova divorziata conformemente a quanto previsto dallo Statuto dell'istituto di previdenza,
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che le conclusioni della ricorrente essendo sin dall'inizio prive di possibilità di esito favorevole, l'assistenza giudiziaria non può essere concessa né per la sede federale né per quella cantonale,
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che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF),
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per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 11 novembre 2011
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Meyer
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Il Cancelliere: Grisanti
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