BGer 9C_400/2011 |
BGer 9C_400/2011 vom 23.03.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_400/2011
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Sentenza del 23 marzo 2012
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali U. Meyer, Presidente,
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Borella, Pfiffner Rauber,
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cancelliere Grisanti.
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Partecipanti al procedimento |
G.________, Italia,
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patrocinata dall'avv. Luisa De Palatis Keller,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 29 marzo 2011.
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Fatti:
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A.
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Con decisione del 15 gennaio 2003 l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha erogato a G.________, nata nel 1957, una rendita intera con effetto dal 1° maggio 2000.
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In seguito al suo rientro in Italia, l'amministrazione ha avviato una procedura di revisione. Al termine di un lungo iter processuale, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), nel frattempo diventato competente, preso atto delle conclusioni di una perizia pluridisciplinare resa dal Servizio accertamento medico dell'AI (SAM) che faceva stato di un miglioramento dello stato di salute rispetto a quanto riscontrato in una precedente perizia del 2002 e che quantificava al 20% (per motivi psichici) il tasso di inabilità lavorativa residua in ogni attività sostitutiva rispettosa di alcuni limiti funzionali, ha soppresso il diritto alla rendita dal 1° aprile 2007 (decisione del 3 marzo 2010).
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B.
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Adito su ricorso dell'interessata, il Tribunale amministrativo federale ha sostanzialmente confermato l'operato dell'UAIE. Ribaditi il tasso di incapacità lavorativa residua del 20% e la deduzione del 15%, per le particolarità personali e professionali del caso, sul reddito base da invalida, i primi giudici hanno accertato una perdita di guadagno del 32% che giustificava la soppressione del diritto alla rendita (pronuncia del 29 marzo 2011).
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C.
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G.________ ha presentato ricorso al Tribunale federale al quale chiede di annullare la decisione di soppressione della rendita e di confermarle il diritto alla mezza prestazione dal 1° aprile 2007. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto:
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1.
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Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. però l'eccezione del cpv. 2), tuttavia esamina in linea di principio solo le censure sollevate; non è per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono presentate in ultima istanza (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Per il resto, in linea di principio, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). A prescindere dai casi in cui tale inesattezza sia lampante (cfr. DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 133 IV 286 consid. 6.2 pag. 288 in fine), la parte che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle citate eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento).
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2.
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2.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia l'istanza precedente ha già esposto le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti e gli effetti della revisione di una rendita in seguito a una modifica del diritto (art. 17 LPGA; art. 88a e 88bis OAI; DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti; sui termini temporali di confronto v. pure DTF 133 V 108). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
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2.2 Per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute (diagnosi, prognosi, eziologia [nella misura in cui questo accertamento si rende necessario, segnatamente per le infermità congenite]), alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (v. consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398). In una procedura di revisione rappresenta ugualmente una questione di fatto la problematica a sapere se la (in)capacità lavorativa si sia modificata in maniera determinante in un dato periodo (sentenze 9C_413/2008 del 14 novembre 2008 consid. 1.3, 9C_270/2008 del 12 agosto 2008 consid. 2.2 e I 865/06 del 12 ottobre 2007 consid. 4 con riferimenti).
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3.
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3.1 Nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci concludere per un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o contrario al diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF, e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105 cpv. 2 LTF. Le censure ricorsuali si esauriscono perlopiù in una - tenuto conto del potere di esame limitato di cui dispone il Tribunale federale nella presente procedura - inammissibile critica appellatoria dell'accertamento compiuto dai giudici di prime cure.
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3.2 In particolare, non si vede in che misura l'autorità giudiziaria inferiore avrebbe constatato i fatti in modo manifestamente inesatto o incompleto per avere ritenuto migliorato lo stato di salute della ricorrente e avere, sulla base delle conclusioni della perizia del SAM, valutato al 20% il tasso di incapacità lavorativa residua per motivi psichiatrici. Non basta di certo per ritenere arbitraria questa conclusione contrapporre la propria personale opinione, peraltro nemmeno sorretta - quanto meno per quel che concerne la pretesa riduzione al 50% della capacità lavorativa residua - da documentazione medica specialistica (sui limiti per ammettere l'arbitrio nell'apprezzamento delle prove cfr. DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 133 III 393 consid. 7.1 pag. 398; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9).
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Contrariamente a quanto fatto valere nel ricorso, tale conclusione non è il frutto di una valutazione sbrigativa e superficiale, ma di molteplici visite specialistiche di natura psichiatrica, reumatologica, neurologica e gastrenterologica, effettuate sull'arco di più giorni. Nella misura in cui pretende di sommare le limitazioni di carattere ortopedico (che la perizia reumatologica ha peraltro ritenuto senza incidenza sulla capacità lavorativa residua in attività sostitutiva confacente) e psichiatrico rivendicando un tasso di incapacità lavorativa di almeno il 50%, la ricorrente dimostra inoltre di non conoscere la giurisprudenza in materia. La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità (peraltro, nel caso di specie, nemmeno rilevati, eccezion fatta per l'aspetto psichiatrico), si possano sommare, e se del caso in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 338/01 del 4 settembre 2001, in RDAT I-2002 n. 72 pag. 485 consid. 2b). Inoltre, l'assicurata, che ammette un miglioramento dal 2002 ma non in misura tale da comportare la totale soppressione della rendita con conseguente abilità lavorativa al 100%, sembra dimenticare che la soppressione della rendita è sì stata decretata per un intervenuto miglioramento dello stato di salute, ma non certo per il recupero di una piena capacità lavorativa, i primi giudici, insieme al SAM, avendo pur sempre accertato un tasso di inabilità residua del 20%.
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3.3 Per il resto, la censura opposta al calcolo dell'invalidità effettuato dai primi giudici è, nei limiti della sua ricevibilità, manifestamente infondata. L'applicazione delle singole cifre riportate nelle tabelle determinanti dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) è un accertamento di fatto che come tale è solo limitatamente riesaminabile (v. sopra consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.3 pag. 399). Ora, anche in questo caso la ricorrente non allega né tanto meno spiega minimamente in quale misura l'accertamento del salario (con e senza invalidità), dedotto dal Tribunale amministrativo federale conformemente alla giurisprudenza in materia (DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti; DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 pag. 475 seg) sulla base della tabella TA1 ISS 2008 (donne, categoria 4), sarebbe arbitrario. Né è chiaro a quale anno e settore si riferisca il salario di fr. 3'458.-- da lei indicato nel ricorso. Inammissibile, in quanto allegata per la prima volta in questa sede (art. 99 cpv. 1 LTF), è infine la richiesta di aumentare dal 15% al 20% - in ragione dell'età, dell'assenza da anni dal mondo del lavoro e di formazione, della limitatezza delle professioni accessibili ecc. - il tasso di deduzione ammesso dalle istanze precedenti per tenere conto delle particolarità personali e professionali del caso (DTF 126 V 75).
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4.
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Ne segue che, per quanto ammissibile, il ricorso, manifestamente infondato, dev'essere respinto secondo la procedura semplificata di cui all'art. 109 LTF. Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'insorgente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,
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Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 23 marzo 2012
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Meyer
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Il Cancelliere: Grisanti
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