BGer 4A_154/2012 |
BGer 4A_154/2012 vom 26.03.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_154/2012
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Sentenza del 26 marzo 2012
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I Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Klett, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento |
1. A.________,
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che agisce per sé e per la
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2. B.________SA,
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ricorrenti,
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contro
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C.________,
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patrocinato dall'avv. Matteo Galante,
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opponente.
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Oggetto
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misure supercautelari,
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ricorso contro il decreto emanato il 7 marzo 2012
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dal Pretore del Distretto di Lugano.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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Con decreto supercautelare del 7 marzo 2012 il Pretore del distretto di Lugano, adito da C.________, ha nominato D.________ quale amministratore pro tempore della B.________SA, ha ordinato al competente Ufficio del registro di commercio di iscrivere il nuovo amministratore e di procedere alla cancellazione dell'iscrizione in tale funzione dell'avv. A.________, e ha indetto per il 20 aprile 2012 un'udienza per il contraddittorio.
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2.
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Con ricorso in materia civile del 16 marzo 2012 l'avv. A.________ è insorta al Tribunale federale sia in proprio nome sia "nell'interesse" della B.________SA, chiedendo, previa l'emanazione di misure cautelari, l'annullamento del predetto decreto pretorile.
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3.
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Giusta l'art. 75 cpv. 1 LTF un ricorso in materia civile può unicamente essere proposto contro decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.
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La decisione impugnata non è stata emanata da una delle predette autorità, ma dal Pretore del distretto di Lugano che palesemente non è un tribunale superiore di ultima istanza del Cantone Ticino. Inoltre, a prescindere da quanto appena indicato, si può aggiungere che per la loro natura le decisioni supercautelari non sono suscettive di un ricorso in materia civile: il contraddittorio costituisce infatti un rimedio giuridico che dev'essere stato esperito affinché il corso delle istanze cantonali possa essere ritenuto esaurito e il ricorso al Tribunale federale considerato ammissibile (DTF 137 III 417 consid. 1.2). Non soccorre le ricorrenti infine nemmeno l'invocazione di "una procrastinazione e paralisi" della procedura: pure la lamentela concernente un'eventuale ritardata giustizia del giudice di prime cure deve percorrere le istanze cantonali e va quindi fatta valere mediante reclamo (art. 319 lett. c CPC) all'autorità giudiziaria superiore.
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4.
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Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF). Con l'evasione del gravame la domanda di misure d'urgenza è divenuta caduca. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stato invitato a determinarsi sul ricorso, non è incorso in spese per la sede federale.
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico delle ricorrenti.
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3.
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Comunicazione alle parti e al Pretore del Distretto di Lugano.
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Losanna, 26 marzo 2012
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Klett
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Il Cancelliere: Piatti
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