BGer 9C_279/2012
 
BGer 9C_279/2012 vom 22.05.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
9C_279/2012 {T 0/2}
Sentenza del 22 maggio 2012
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
 
Partecipanti al procedimento
S._________,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 febbraio 2012.
Visto:
il ricorso del 27 marzo 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 29 febbraio 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
lo scritto del 29 marzo 2012 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
l'atto complementare del 12 aprile 2012,
considerando:
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali minime poiché non spiega in quale misura l'accertamento del primo giudice sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF),
che in effetti, senza confrontarsi adeguatamente con l'insieme degli elementi considerati dalla precedente istanza, il ricorrente si limita a criticare in maniera appellatoria - e dunque inammissibile, oltre che infondata - la pronuncia impugnata e non dimostra perché la conclusione dei primi giudici sarebbe manifestamente insostenibile,
che per il resto egli allega fatti e mezzi di prova nuovi inammissibili (art. 99 cpv. 1 LTF) ed esulanti dal limite temporale che definisce il potere di esame di questa Corte (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220),
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 22 maggio 2012
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Meyer
Il Cancelliere: Grisanti