BGer 8C_440/2012 |
BGer 8C_440/2012 vom 08.06.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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8C_440/2012 {T 0/2}
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Sentenza dell'8 giugno 2012
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Ursprung, Presidente,
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cancelliere Schäuble.
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Partecipanti al procedimento |
D.________,
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ricorrente,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione
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contro gli infortuni, 6002 Lucerna,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 aprile 2012.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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che per giudizio del 18 aprile 2012, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto l'istanza di revisione presentata da D.________ contro una precedente pronuncia della medesima istanza cantonale resa il 19 maggio 2004 in materia di assicurazione contro gli infortuni per carenza dei presupposti di legge, e più precisamente per mancanza di un fatto nuovo o di un nuovo mezzo di prova suscettibili di giustificare la domanda,
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che D.________ ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, al quale chiede in sostanza di annullare il giudizio cantonale e di accogliere l'istanza di revisione,
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che inoltre chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita,
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che non sono state chieste osservazioni al gravame,
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che pendente lite, D.________ ha trasmesso a questa Corte ulteriore documentazione,
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che il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF,
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che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
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che il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale,
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che nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione,
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che infatti il ricorrente - limitandosi in sostanza a risollevare il tema di mobbing e bossing, oggetto della pronuncia di cui chiede la revisione, senza spiegare sufficientemente in quale misura le considerazioni dei giudici cantonali sarebbero contrarie al diritto - non si confronta nelle debite forme con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 134 II 244), che ha peraltro ampiamente esposto i motivi per i quali ha respinto l'istanza di revisione,
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che in mancanza di argomentazione topica che risponda alle motivazioni del giudizio di prima istanza, il ricorso di D.________ non può essere ritenuto ricevibile,
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che in tali condizioni, il gravame, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
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che in tali condizioni la domanda di assistenza giudiziaria diventa priva d'oggetto;
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 8 giugno 2012
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Ursprung
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Il Cancelliere: Schäuble
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