BGer 8C_485/2012 |
BGer 8C_485/2012 vom 28.06.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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8C_485/2012 {T 0/2}
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Sentenza del 28 giugno 2012
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Ursprung, Presidente,
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cancelliere Schäuble.
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Partecipanti al procedimento |
P._________, patrocinata dall'avv. Raffaele Dadò,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assistenza sociale (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 7 maggio 2012.
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Considerando:
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che per pronuncia del 7 maggio 2012 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto un ricorso presentato, tramite l'avv. Raffaele Dadò, da P._________ contro la decisione 9 novembre 2011 del Consiglio di Stato che la obbliga a restituzione degli alimenti anticipati per i tre figli minorenni in virtù della legge cantonale sull'assistenza sociale,
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che nel contempo, la Corte cantonale ha negato la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio,
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che sempre patrocinata dall'avv. Dadò, P._________ si è aggravata al Tribunale federale chiedendo, con protesta di spese e ripetibili, l'annullamento della pronuncia di primo grado e della decisione governativa,
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che domanda infine di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio anche per la sede federale,
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che non sono state chieste osservazioni al gravame,
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che il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF,
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che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura,
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che in difetto di una siffatta censura debitamente motivata non si può entrare nel merito del ricorso,
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che in questo caso le esigenze poste alla motivazione del ricorso sono particolarmente rigorose, perché l'art. 106 cpv. 2 LTF rimanda, per analogia, alle condizioni che vigevano per il vecchio ricorso di diritto pubblico secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, ovvero al cosiddetto "Rügeprinzip" (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 639),
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che secondo tale prassi l'atto di ricorso deve, pena l'inammissibilità, esporre in maniera concisa i diritti costituzionali o i principi giuridici violati e precisare in che cosa consista la loro violazione,
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che di conseguenza non spetta al Tribunale federale verificare d'ufficio se la decisione impugnata è pienamente conforme al diritto e all'equità, esso potendo esaminare unicamente le censure d'ordine costituzionale invocate e debitamente motivate nell'atto di ricorso,
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che nel caso di specie il gravame manifestamente non risponde ai citati requisiti di motivazione, non bastando, al riguardo, invocare semplicemente la violazione del diritto di essere sentito,
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che alla ricorrente incombeva per contro di spiegare dettagliatamente perché i primi giudici nel confermare la decisione governativa che la obbliga a restituzione avrebbero leso il suo diritto di essere sentita, ciò che non è però avvenuto,
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che parimenti l'interessata ha omesso di esporre in modo sufficiente i motivi per i quali ella ritiene che i primi giudici a torto avrebbero negato la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio,
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che pertanto, il ricorso si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio anche per la sede federale,
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che il Tribunale federale dispensa la parte che dimostra di essere in uno stato di bisogno e (cumulativamente) le cui conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, dal pagare le spese processuali e i disborsi (art. 64 cpv. 1 LTF),
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che se occorre, il Tribunale federale può fare assistere questa parte da un avvocato i cui onorari sono sopportati dalla cassa del Tribunale medesimo (art. 64 cpv. 2 LTF),
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che visto che il ricorso era sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio va respinta, senza che occorra esaminare oltre l'indigenza della ricorrente,
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che viste le circostanze del caso, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
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3.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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4.
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Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
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Lucerna, 28 giugno 2012
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Ursprung
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Il Cancelliere: Schäuble
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