BGer 5A_472/2012
 
BGer 5A_472/2012 vom 17.10.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_472/2012
Sentenza del 17 ottobre 2012
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
L. Meyer, Marazzi,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
1. A.A.________,
2. B.A.________,
ricorrenti,
contro
1. C.________,
2. Stato del Cantone Ticino,
3. Eredi fu D.________,
4. E.________,
tutti patrocinati dall'avv. Cesare Lepori,
5. F.________ SA,
6. G.________ SA,
opponenti,
Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Blenio, 6716 Acquarossa.
Oggetto
avviso d'incanto,
ricorso contro la sentenza emanata il 30 maggio 2012 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Fatti:
A.
A.a Alla base della presente vertenza stanno diversi precetti esecutivi emessi nei confronti di H.A.________ e sfociati in numerose domande di realizzazione di beni gravati da pegno rispettivamente pignorati, più precisamente di numerosi immobili siti a X.________. Nel prosieguo della procedura ed in attesa dell'asta di alcuni dei predetti fondi - pubblicata il 27 marzo 2009 e poi sospesa in ragione dei ricorsi inoltrati da H.A.________ - in data 2 febbraio 2010 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Blenio (di seguito: UEF) ha dato mandato all'arch. I.________ di aggiornare le perizie estimative del febbraio 2006 e di allestirne di nuove su altri fondi. I gravami interposti da H.A.________ contro tale decisione sono stati respinti rispettivamente dichiarati inammissibili; le nuove perizie sono state pagate attingendo all'anticipo di uno dei creditori procedenti, F.________ SA.
A.b H.A.________ è deceduta il 31 gennaio 2011. Il 27 gennaio 2012 alcuni creditori hanno chiesto la continuazione dell'esecuzione contro la successione, ovvero contro i figli B.A.________ ed A.A.________. Il 2 febbraio 2012 l'UEF ha notificato agli interessati l'avviso d'incanto, indicando che l'asta sarebbe stata (nuovamente) pubblicata il 17 febbraio 2012; B.A.________ ed A.A.________ hanno ricorso contro tale decisione in data 16 febbraio 2012. Il 29 febbraio 2012, l'UEF ha impartito ai ricorrenti un termine di 10 giorni per anticipare le spese di una nuova perizia, determinate in fr. 10'000.--; anche contro questa decisione B.A.________ ed A.A.________ hanno presentato ricorso in data 14 marzo 2012.
B.
Con la sentenza qui impugnata, datata 30 maggio 2012, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha congiunto le procedure, respinto il ricorso 16 febbraio 2012 nella misura in cui esso era ricevibile e parzialmente accolto quello del 14 marzo 2012, assegnando contemporaneamente a B.A.________ ed A.A.________ un nuovo termine di 10 giorni per versare l'importo di fr. 8'734.50 quale anticipo delle spese per l'allestimento delle nuove perizie dei fondi da realizzare.
C.
Con allegato 21 giugno 2012, B.A.________ ed A.A.________ (qui di seguito: ricorrenti) ricorrono contro la sentenza cantonale chiedendone l'annullamento, la restituzione dell'eccedenza dell'anticipo fornito dalla loro madre nel 2006 per le stime dei fondi, la scelta fra almeno tre esperti e l'obbligo per l'UEF di non realizzare beni a titolo preventivo.
Con decreto presidenziale 11 luglio 2012 è stato conferito al ricorso il postulato effetto sospensivo.
Non sono state chieste determinazioni nel merito.
Diritto:
1.
1.1 Il ricorso, inoltrato contro una decisione emanante dalla Corte suprema del Cantone Ticino nella lingua ufficiale di questo Cantone, ovvero l'italiano, è redatto in tedesco. Ciò è invero ammissibile. Il presente giudizio va tuttavia redatto in italiano, conformemente alla regola dell'art. 54 cpv. 1 LTF.
1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) dalle parti (parzialmente) soccombenti in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF; sulla legittimazione della successione indivisa ad interporre ricorso v. DTF 113 III 79 consid. 3; 116 III 4 consid. 2a; circolare n. 16 del Tribunale federale del 3 aprile 1925 [DTF 51 III 98; 122 III 327]; sentenze 7B.163/2003 del 30 luglio 2003 consid. 2,1; 7B.154/2003 del 17 luglio 2003 consid. 2.1, pronunciate invero sotto l'egida del vecchio art. 19 LEF, ma valide anche riguardo al ricorso in materia civile contro decisioni dell'autorità di vigilanza) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF; MARCO LEVANTE, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2a ed. 2010, n. 19 ad art. 19 LEF e la giurisprudenza citata) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2). Il ricorso in materia civile si appalesa pertanto in linea di principio ammissibile.
1.3 Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Ciò nondimeno, giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Ciò significa che il ricorrente deve almeno confrontarsi brevemente con i considerandi della sentenza impugnata pena l'inammissibilità del gravame (DTF 134 II 244 consid. 2.1). L'errata applicazione di norme di diritto cantonale di rango legislativo può essere impugnata unicamente se essa costituisce contemporaneamente una violazione di un diritto costituzionale, segnatamente del divieto dell'arbitrio (art. 95 lett. c LTF e contrario; DTF 133 III 462 consid. 4.4.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2). L'eliminazione del vizio indicato deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve debitamente esporre nel proprio gravame (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 136 III 261 consid. 4.1). Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 cpv. 2 LTF).
2.
Il Tribunale di appello ha trattato in un'unica sentenza due ricorsi inoltrati dai ricorrenti. Il primo è quello rivolto contro l'avviso d'incanto 2 febbraio 2012 dell'UEF (supra consid. in fatto A.b).
2.1
2.1.1 Dalla sentenza impugnata si evince che i ricorrenti si erano lamentati già in sede cantonale del fatto che la decisione 2 febbraio 2012 dell'UEF non menzionasse i rimedi di diritto. A ciò, i Giudici cantonali - rinviando alla giurisprudenza di questo Tribunale federale - hanno risposto che nessuna norma impone simili indicazioni nelle decisioni degli uffici di esecuzione e fallimenti. Peraltro, l'inoltro del ricorso al Tribunale di appello avrebbe dimostrato che la possibilità di ricorrere era ben nota ai ricorrenti.
2.1.2 Avanti al Tribunale federale, i ricorrenti si limitano a precisare che si erano sentiti in dovere di inoltrare il ricorso al Tribunale di appello a causa dell'insicurezza giuridica scaturente dall'assenza dell'indicazione dei rimedi di diritto. Censurano poi il tono della sentenza impugnata, a loro avviso sminuente.
2.1.3 Esprimendosi in tali termini, i ricorrenti non discutono gli argomenti proposti dai Giudici cantonali. In particolare, non indicano quale norma imponga anche agli uffici di esecuzione e fallimenti di menzionare i rimedi di diritto proponibili contro le loro decisioni. Su questo punto, il ricorso si appalesa inammissibile in quanto insufficientemente motivato. Per completezza d'informazione, la decisione cantonale è comunque corretta: soltanto per l'autorità di vigilanza sussiste l'obbligo di indicare le vie di ricorso aperte contro le proprie decisioni (art. 20a cpv. 2 n. 4 LEF; DTF 123 II 231 consid. 8a; con specifico riferimento al ricorso dell'art. 17 LEF v. da ultimo sentenza 5A_65/2012 del 23 gennaio 2012, con rinvio alla sentenza 7B.75/2006 del 6 luglio 2006 consid. 2.2.2).
Perché poi la decisione impugnata sia motivata in termini inappropriati o addirittura sminuenti ("erniedrigende Bemerkungen", secondo i ricorrenti), non è dato di capire né è da loro spiegato.
2.2 I ricorrenti discutono anche il considerando 4 della decisione impugnata. In particolare chiedono che le spese della pubblicazione non siano poste a loro carico, ritenuto che la pubblicazione fu ordinata prima che venissero comunicate le nuove stime e che scadesse l'eventuale termine ricorsuale. Il ricorso non è chiaro, in particolare non si capisce a quali spese di pubblicazione si riferiscano i ricorrenti, non menzionate al considerando 4 della decisione impugnata né, per quanto si possa dedurre, oggetto dello stesso: discorso è unicamente del diritto dei ricorrenti di chiedere una nuova stima. La censura è inammissibile.
3.
Il secondo ricorso cantonale era diretto contro l'obbligo fatto ai ricorrenti di anticipare le spese delle nuove perizie degli immobili da realizzare (supra consid. in fatto A.b).
3.1
3.1.1 In proposito, il Tribunale di appello ha ricordato che la defunta madre dei ricorrenti aveva effettivamente versato all'UEF in data 20 luglio 2006 un anticipo di fr. 10'000.-- destinati alla perizia di alcuni suoi fondi, ma che era rimasta un'eccedenza dell'anticipo (pari a fr. 6'950.--). L'UEF, tuttavia, non era riuscito ad ottenere dall'allora escussa i riferimenti bancari necessari per una restituzione a lei di tale eccedenza, ed aveva allora ritenuto di poter saldare con quell'importo spese connesse con la gestione degli immobili. I Giudici cantonali hanno espresso dubbi sull'operato dell'UEF, ma hanno concluso di poter lasciare la questione irrisolta, poiché l'UEF aveva informato H.A.________ delle proprie decisioni. Sollevata soltanto in sede di ricorso, la censura è stata considerata dunque tardiva e pertanto inammissibile.
3.1.2 I ricorrenti sostengono in primo luogo che dagli atti non emerge alcuna richiesta alla defunta madre affinché ella indicasse una relazione bancaria o postale. Così facendo, non rimettono in discussione la constatazione del Tribunale di appello in virtù della quale la loro defunta madre era stata effettivamente tenuta al corrente dall'UEF. La loro censura non appare atta a controbattere la tesi della tardività dell'obiezione.
3.1.3 I ricorrenti ribadiscono poi che non sussiste alcun obbligo di avere un conto bancario o postale. L'importo versato dalla loro defunta madre sarebbe stato un prestito di una terza persona, alla quale dovette poi essere restituito. Concludono che l'agire dell'UEF è dunque stato scorretto. Questa obiezione cade nel vuoto: anche il Tribunale di appello ha infatti espresso fieri dubbi sull'agire dell'UEF, ma ha concluso di potersi esimere dal determinarsi in proposito visto che il gravame era, su questo punto, tardivo. Reiterando le proprie critiche all'operato dell'UEF, i ricorrenti non sovvertono l'argomento fondato sulla tardività della loro opposizione. Né si vede come possa influire sulla decisione il fatto che, a detta dei ricorrenti, l'anticipo versato dalla loro defunta madre non produca interessi: il ritardo che rimprovera loro il Tribunale di appello concerne unicamente la mancata formulazione di tempestive obiezioni. Al limite dell'ammissibilità vista la pochezza della motivazione, la censura qui discussa va respinta.
3.2
3.2.1 Il Tribunale di appello ha respinto l'obiezione dei ricorrenti sull'importo chiesto a titolo di anticipo. Ha precisato che la perizia del 2010 era una seconda perizia solo con riferimento a determinati fondi ma non ad altri. Considerata l'entità del lavoro che attende il perito, che dovrà "ricominciare daccapo", e paragonato l'importo chiesto con le spese relative alle perizie del 2010, i Giudici cantonali hanno ritenuto adeguato l'anticipo di fr. 10'000.-- richiesto. Lo hanno nondimeno ridotto di fr. 1'265.25, ossia della rimanenza dell'originario anticipo di fr. 10'000.-- versato da H.A.________ nel 2006.
3.2.2 I ricorrenti persistono nel ritenere troppo elevato l'importo chiesto loro a titolo di anticipo per le nuove perizie. Affermano che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di appello, si tratterebbe soltanto di una seconda perizia ai sensi dell'art. 9 del regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF; RS 281.42). A loro dire, un anticipo di poco inferiore a fr. 5'000.-- sarebbe sufficiente.
3.2.3 L'art. 9 cpv. 2 RFF stabilisce che ogni parte interessata può chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti; a tal fine deve depositare preventivamente le spese occorrenti. I dettagli di un tale anticipo delle spese non sono regolati dal diritto federale: spetta all'autorità cantonale di vigilanza fissare l'ammontare dell'anticipo ed il termine entro il quale esso va versato (DTF 60 III 189; sentenza 7B.13/2003 del 3 aprile 2003 consid. 3.1). La procedura avanti alle autorità di vigilanza cantonali è di competenza dei Cantoni: lo stabilisce, riservati determinati principi (art. 20a cpv. 2 LEF), l'art. 20a cpv. 3 LEF, rimasto in proposito immutato anche dopo l'introduzione della nuova procedura civile federale (COMETTA/MÖCKLI, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2a ed. 2010, n. 1 e 38 seg. ad art. 20a LEF). L'errata applicazione di tali norme può essere impugnata unicamente se essa costituisce contemporaneamente una violazione di un diritto costituzionale, segnatamente del divieto dell'arbitrio (supra consid. 1.3).
3.2.4 La critica ricorsuale si esaurisce nell'esposizione del punto di vista personale dei ricorrenti a proposito della mole di lavoro che attende il perito. I ricorrenti non menzionano tuttavia una norma di legge che reputano violata, ed ancor meno un diritto costituzionale (ad esempio il divieto dell'arbitrio, art. 9 Cost., v. sentenza 5A_864/2011 del 16 marzo 2012 consid. 4.3), né fanno valere una violazione delle disposizioni contenute all'art. 20a cpv. 2 LEF. La loro critica si appalesa pertanto meramente appellatoria e pertanto inammissibile.
Abbondanzialmente sia puntualizzato che, contrariamente a quanto eccepiscono i ricorrenti, la seconda perizia prevista dall'art. 9 cpv. 2 RFF non consiste in una mera completazione della prima, bensì in una stima nuova e del tutto indipendente dalla prima (sentenza 5A_338/2011 del 7 luglio 2011 consid. 2.3), come peraltro rettamente esposto dal Tribunale di appello.
3.3 I ricorrenti chiedono che l'importo di fr. 6'950.-- loro spettante ed altrimenti utilizzato dall'UEF venga loro restituito (interessi inclusi) prima della fissazione di un termine per il versamento dell'anticipo qui litigioso.
Dalla sentenza impugnata, tuttavia, non risulta che essi avessero formulato tale richiesta già in sede cantonale, né essi lo pretendono. Se lo fosse, si tratterebbe allora di una conclusione nuova e come tale inammissibile (art. 99 cpv. 2 LTF). Comunque, l'impossibilità di dare seguito favorevole a questa conclusione dipende, nel merito, dalla tardività con la quale i ricorrenti hanno eccepito l'utilizzo fatto della rimanenza dell'anticipo relativo alle perizie del 2006 (supra consid. 3.1); se invece essa fosse da intendersi quale domanda di risarcimento rivolta contro l'UEF (art. 5 LEF), essa non sarebbe formulata nella sede e nella forma appropriate (DTF 138 III 265 consid. 3.2, 3.3.3 e 3.3.4).
4.
A proposito delle ulteriori conclusioni, sia da ultimo rilevato che il petitum n. 3, con il quale i ricorrenti postulano che sia loro sottoposta una scelta di almeno tre periti, è privo di sufficiente motivazione: nel grava-me i ricorrenti si limitano infatti a sollevare dubbi sull'imparzialità del precedente perito, fondandosi peraltro su fatti non accertati dai Giudici cantonali (ossia la denuncia penale proposta nei suoi confronti - non si sa quando né in quale contesto - da H.A.________). Il petitum n. 4, con il quale i ricorrenti chiedono che sia fatto ordine all'UEF di non realizzare beni a titolo preventivo, è anche privo di sufficiente motivazione. Entrambi non possono essere esaminati nel merito. I ricorrenti inoltre non affermano, né tantomeno dimostrano, di aver formulato queste conclusioni già in precedenza; nuove, esse sono pertanto inammissibili (art. 99 cpv. 2 LTF).
5.
In conclusione il ricorso appare infondato nella ridotta misura della sua ricevibilità. Esso va pertanto respinto rispettivamente dichiarato inammissibile, con conseguenza di tassa e spese a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno ed in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non sono dovute ripetibili agli opponenti, che hanno visto respinte le loro opposizioni alla concessione dell'effetto sospensivo e non sono stati invitati a determinarsi nel merito avanti al Tribunale federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
3.
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Blenio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 17 ottobre 2012
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini