BGer 2C_1239/2012 |
BGer 2C_1239/2012 vom 15.12.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_1239/2012
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Sentenza del 15 dicembre 2012
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Zünd, Presidente,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento |
1. A.________ e B.________,
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2. Fondazione C.________,
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tutti patrocinati dall'avv. Paola Masoni D'Andrea,
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ricorrenti,
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contro
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Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa,
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6500 Bellinzona.
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Oggetto
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Pretese nei confronti dello Stato,
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ricorso contro la risoluzione emanata il 6 novembre 2012 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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In seguito ad un iter procedurale che non occorre qui rievocare, gli avvocati A.________ e B.________ hanno presentato, il 25 luglio 2012, come privati, come studio legale e notarile, per sé e in rappresentanza della Fondazione C.________ di X.________, una domanda di risarcimento nei confronti dello Stato del Cantone Ticino, motivata con la violazione del segreto fiscale da parte di un agente pubblico.
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B.
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Con risoluzione del 6 novembre 2012 il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di risarcimento osservando che la stessa, in virtù dell'art. 25 cpv. 1 della legge cantonale del 24 ottobre 1988 sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp; RL/TI 2.6.1.1), era perente.
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C.
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L'8 dicembre 2012 gli avvocati A.________ e B.________ e la Fondazione C.________ hanno esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia civile da trattare, in via subordinata, come ricorso in materia di diritto pubblico rispettivamente, quale ricorso sussidiario in materia costituzionale. Instano affinché sia concesso l'effetto sospensivo al loro gravame e che si proceda ad una conciliazione.
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Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).
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2.
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2.1 La pretesa di risarcimento dei ricorrenti è fondata sulla responsabilità dello Stato. In tale ambito, per consolidata prassi, è aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico - salvo per quanto attiene alla responsabilità dello Stato per attività medica da fare valere mediante ricorso in materia civile (cfr. art. 72 cpv. 2 lett. b LTF; art. 31 cpv. 1 lett. d RTF [RS 173.110.131]; DTF 135 III 329 consid. 1.1; sentenza 4A_580/2008 del 17 marzo 2009 pubblicata in RtiD 2009 II pag. 615 consid. 1.1) - se il valore litigioso supera fr. 30'000.-- (art. 85 lett. a LTF), ciò che è il caso in concreto, la pretesa dei ricorrenti essendo perlomeno di fr. 100'000.--. Occorre poi aggiungere che il tipo di procedimento (civile o amministrativo) adottato in sede cantonale e il diritto (privato o pubblico) applicato dall'istanza precedente non sono determinanti (causa 2C_443/2012 del 27 novembre 2012 consid. 1.2 e riferimenti), essendo unicamente di rilievo la natura giuridica dell'oggetto del litigio.
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Da quel che precede discende che il ricorso, trattato come ricorso in materia civile, rispettivamente come ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.
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2.2 Giusta l'art. 86 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile unicamente contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza con natura di tribunale superiore. In concreto giusta l'art. 19 LResp. chi pretende il risarcimento del danno o la riparazione morale, prima di promuovere l'azione, deve notificare la propria pretesa, brevemente motivata (cpv. 1), all'ente pubblico il quale deve pronunciarsi entro tre mesi, ritenuto che il silenzio vale quale risposta negativa (cpv. 2). Poi, conformemente a quanto prescritto dall'art. 22 cpv. 1 LResp, l'azione contro l'ente pubblico dev'essere inoltrata, entro sei mesi dalla riposta dell'autorità competente (art. 25 cpv. 2 LResp), al giudice civile ordinario, il quale applica il Codice di procedura civile. Altrimenti detto, ci si deve rivolgere in prima istanza alla Pretura e poi, se del caso, alla competente Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Il presente gravame, esperito contro la decisione su notifica dell'ente pubblico, senza che sia stata presentata l'azione al giudice civile ordinario, non rispetta pertanto il requisito dell'esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali posto dall'art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF e sfugge quindi ad un esame di merito.
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2.3 Per quanto precede, il gravame va dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
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3.
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3.1 Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
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4. Vista la soccombenza, i ricorrenti sopporteranno con responsabilità solidale le spese giudiziarie (art. 65 e 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano invece ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
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3.
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Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti e al Consiglio di Stato, per sé e in rappresentanza dello Stato del Cantone Ticino.
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Losanna, 15 dicembre 2012
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Zünd
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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