BGer 5A_604/2012 |
BGer 5A_604/2012 vom 12.02.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_604/2012
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Sentenza del 12 febbraio 2013
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudici federali Escher, Giudice presidente,
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Hohl, Marazzi,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Pietro Pellegrini,
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ricorrente,
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contro
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B.________ S.r.l.,
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patrocinata dall'avv. Matteo Rossi,
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opponente.
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Oggetto
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revocazione ex art. 288 LEF,
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ricorso contro la sentenza emanata il 19 giugno 2012 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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A.a C.________ SA, con sede a X.________, è una società svizzera avente per scopo la partecipazione ad altre persone giuridiche, in particolare nel ramo delle presse meccaniche. A.________ è la figlia dell'azionista unico, direttore e dominus di C.________ SA; è stata iscritta a Registro di commercio quale amministratrice unica della società fino al 24 febbraio 1999, quando le è subentrato il padre; questa attività è stata onorata con gettoni. Fra il settembre 1997 ed il luglio 2000, ella ha percepito inoltre stipendi e rimborsi spese. B.________ S.r.l. è una società italiana, con sede a Y.________, fabbricante di presse meccaniche. Nel 1988, le due società hanno concluso un accordo in virtù del quale B.________ S.r.l., su ordine di C.________ SA, avrebbe fabbricato in esclusiva presse meccaniche per il mercato italiano.
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A.b A seguito della disdetta di detto contratto, datata 24 febbraio 1997, una vertenza è sorta fra le due società. Deferita in giudizio ad un arbitro unico, questi ha condannato in data 10 ottobre 2000 C.________ SA a pagare a B.________ S.r.l. l'importo di Lit. 471'277'040.
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A.c La messa in esecuzione della decisione arbitrale avviata dalla creditrice ha portato al fallimento di C.________ SA, pronunciato il 26 febbraio 2001. B.________ S.r.l. ha ottenuto un attestato di carenza beni per fr. 409'801.85.
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A.d Fattasi cedere ex art. 260 LEF le pretese della massa fallimentare di C.________ SA, B.________ S.r.l. ha - in data 25 febbraio 2003 - inoltrato un'actio pauliana fondata sull'art. 288 LEF nei confronti di A.________, postulando la revocazione dei pagamenti che C.________ SA aveva effettuato in suo favore a titolo di stipendio, di rimborsi spese e di gettoni quale dipendente ed amministratrice di C.________ SA. In data 13 aprile 2010 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto la petizione.
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B.
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Con la qui impugnata sentenza 19 giugno 2012, il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto integralmente la petizione, condannando A.________ al versamento di fr. 154'270.90 oltre interessi alla massa fallimentare di C.________ SA, con seguito di tassa e spese di prima e seconda istanza a carico di A.________.
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C.
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Con ricorso in materia civile datato 21 agosto 2012, A.________ (qui di seguito: ricorrente) chiede sia annullata la sentenza di appello e confermata la sentenza pretorile di reiezione della petizione.
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Con risposta 10 dicembre 2012 B.________ S.r.l. (qui di seguito: opponente) chiede che il ricorso sia respinto nella misura in cui esso sia ricevibile. In data 20 novembre 2012 il Tribunale di appello ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni.
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Diritto:
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1.
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1.1 La sentenza impugnata, finale (art. 90 LTF), emanata dal Tribunale supremo del Cantone Ticino su ricorso, soggiace quale decisione in materia di esecuzione e fallimento con un valore di lite superiore a fr. 30'000.-- al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a, art. 74 cpv. 1 lett. b e art. 75 cpv. 1 e 2 LTF; sentenza 5A_287/2009 del 2 giugno 2010 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 136 III 341). Il tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. b e art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso, inoltrato dalla parte soccombente in istanza cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), è quindi ammissibile.
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1.2 Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina solo le censure sollevate (DTF 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Considerazioni di carattere generico, senza un nesso dimostrato o evidente con determinati considerandi della sentenza impugnata, non sono sufficienti.
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Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).
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1.3 In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo soltanto se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. L'apprezzamento delle prove - e dunque l'accertamento dei fatti - da parte dell'istanza superiore cantonale è arbitrario soltanto se manifestamente insostenibile (DTF 134 II 349 consid. 3), non invece quando non si possa escludere che un differente apprezzamento appaia sostenibile e finanche preferibile (v. DTF 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2; 134 II 124 consid. 4.1). Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve debitamente esporre nel proprio gravame (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 136 III 261 consid. 4.1).
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2.
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2.1 Scopo della revocazione ai sensi degli art. 285 segg. LEF è quello di ricostituire il sostrato economico del debitore, al quale sono stati sottratti dei beni in violazione delle norme di diritto esecutivo, al fine di garantire l'uguaglianza di trattamento di tutti i creditori. L'esame di quest'ultima viene per così dire anticipato al periodo critico previsto agli art. 286 a 288 LEF. In tal modo non si vuole tuttavia impedire al debitore di esercitare una normale attività commerciale anche in tempi difficili (sentenza 5A_386/2008 del 6 aprile 2009 consid. 4.3, in Pra 2009 n. 113 pag. 770), anche prendendo decisioni giustificate seppur lesive di una rigorosa uguaglianza di trattamento. La revocazione deve piuttosto intervenire laddove si sono verificati atti di dubbia liceità, segnatamente quando sono stati fatti sparire dal sostrato economico del debitore beni che invece, a seguito di un'attività commerciale corrente, vi si sarebbero dovuti ancora trovare (DTF 136 III 247 consid. 2).
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2.2 La revocazione per causa di dolo (art. 288 LEF), di cui è discorso nel presente incarto, intende rendere privi di effetto tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri. Devono dunque essere soddisfatte tre condizioni: l'atto avversato deve avere non soltanto causato pregiudizio ai creditori (danno), bensì deve anche essere stato deliberatamente compiuto a tal fine (intenzionalità), ciò che deve essere riconoscibile per il terzo beneficiario (riconoscibilità). La prova delle tre condizioni incombe di regola al creditore che postula la revocazione di un determinato negozio (su quanto precede DTF 137 III 268 consid. 4; 136 III 247 consid. 3; 134 III 452 consid. 2). Tuttavia, il danno è presunto per la massa fallimentare e per il creditore in possesso di un attestato di carenza beni; al convenuto dell'azione revocatoria è data la facoltà di provare il contrario (DTF 137 III 268 consid. 4.1; 135 III 513 consid. 3.1).
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3.
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3.1 Il Tribunale di appello ha riconosciuto che la nomina della ricorrente ad amministratrice non costituiva un atto fittizio, inusitato ed ingiustificabile, bensì rispondeva ad una necessità legale (v. art. 707 segg. CO). Inoltre, la ricorrente aveva rimpiazzato un altro amministratore; la sua nomina non aveva dunque causato un onere supplementare. Nondimeno il Tribunale di appello ha ritenuto revocabile il gettone versato alla ricorrente quale retribuzione per l'attività di amministratrice per l'anno 1998 (fr. 3'000.--): dopo essere stata retribuita per tale attività negli anni dal 1993 al 1995 con gettoni meno sostanziosi (fr. 2'000.-- per i primi due anni e fr. 1'000.-- per l'ultimo anno) e dopo non essere stata retribuita del tutto per gli anni 1996 e 1997, non vi era motivo che venisse corrisposto alla ricorrente un compenso maggiore per l'anno 1998, tanto più che a quel momento l'attività societaria andava rallentando e C.________ SA non era ormai più operativa ma anzi languiva in una situazione economica sempre più deteriorata.
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3.2 Per quanto riguarda, invece, la retribuzione della ricorrente quale dipendente, il Tribunale di appello - premesso che la società aveva cessato ogni attività già dal 1997 e che da allora l'attività di commercializzazione di presse meccaniche era continuata tramite le altre società del gruppo D.________ SA Vaduz, E.________ SA Lussemburgo e F.________ S.r.l. Settimo Milanese (Italia) - ha considerato che l'attività di dipendente della ricorrente non aveva potuto andare a beneficio di C.________ SA ma semmai delle altre società del gruppo. In tali circostanze, la messa sotto contratto della ricorrente appariva quale atto assolutamente ingiustificato, comprensibile soltanto in quanto finalizzato a dirottare i pochi attivi residui della società a pregiudizio dei creditori, fra i quali la qui opponente. Da cui la revoca degli stipendi percepiti (fr. 106'998.65) e dei rimborsi spese riconosciuti alla ricorrente per il periodo indicato (fr. 44'272.25), non contestati nella loro entità.
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3.3 Con riferimento ad entrambe le posizioni, infine, il Tribunale di appello ha ritenuto che l'intenzione dolosa della debitrice C.________ SA era senz'altro riconoscibile alla ricorrente, sua amministratrice ed oltretutto in stretto rapporto di parentela con l'azionista unico, direttore e dominus della stessa.
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4.
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La ricorrente critica per l'essenziale l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti operato dal Tribunale di appello, e che ha portato quest'ultimo, in modo particolare, ad escludere che l'impiego di lei quale dipendente rispondesse a reali esigenze organizzative e commerciali di C.________ SA e apparisse dunque giustificabile. Lo fa, tuttavia, in termini squisitamente appellatori. Globalmente al limite dell'ammissibilità, del ricorso verranno esaminate di seguito unicamente le censure di primo acchito comprensibili.
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4.1 La ricorrente comincia con il ribadire di aver svolto attività amministrative e gestionali a favore di C.________ SA. A suffragio della propria posizione, propone una rilettura delle testimonianze già prese in considerazione dal Tribunale di appello, deducendone la prova che la sua assunzione quale dipendente non fosse fittizia. Ora, a prescindere dal fatto che una siffatta argomentazione è puramente appellatoria e, come tale, di per sé inammissibile (supra consid. 1.2 e 1.3), ed a prescindere inoltre dalle almeno parzialmente giustificate obiezioni che solleva l'opponente a proposito della lettura delle testimonianze da parte della ricorrente, il passo ricorsuale preso in considerazione non è atto a controbattere la tesi alla base della sentenza impugnata, ovvero che l'impiego di una persona - qualsivoglia persona ed a qualsivoglia condizioni - non era giustificato a causa dell'inattività della ditta.
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La censura è inammissibile.
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4.2 La ricorrente contesta in seguito che C.________ SA avesse cessato la propria attività sin dal 1997. L'assenza di vendite a partire da quell'anno non sarebbe, a suo dire, criterio adeguato: nel ramo, una vendita poteva prendere svariati mesi, sicché a quel momento non si poteva prevedere che il suo impegno lavorativo non avrebbe portato frutti. Spiega indi l'assenza di fatturazioni per riparazioni con il fatto che i macchinari venduti erano in garanzia. Contesta, infine, che l'attività sia stata dirottata su D.________ SA Vaduz, F.________ S.r.l. Settimo Milanese, o ancora su E.________ SA Lussemburgo, che a suo dire nemmeno esiste.
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Che C.________ SA non abbia più venduto macchinari a partire dal 1997, è un fatto accertato e non contestato. Ora, non si può dire che la tesi ricorsuale non sia, in astratto, per nulla plausibile; tuttavia, ciò non significa ancora che l'opposta tesi sostenuta dal Tribunale di appello sia assolutamente insostenibile e dunque arbitraria (supra consid. 1.3). La tesi dei Giudici cantonali poggia peraltro anche sull'accertato dirottamento delle proprie attività su altre ditte: l'apodittica negazione della ricorrente - che l'opponente controbatte riferendosi puntualmente a testimonianze agli atti - si esaurisce nella mera affermazione del contrario ed è dunque di natura appellatoria. A ciò nulla muta che la contestata esistenza di un'entità E.________ SA in Lussemburgo non sia stata chiarita, bastando il riferimento a D.________ SA Vaduz e F.________ S.r.l. Settimo Milanese.
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La censura è infondata.
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4.3 La ricorrente nega in terzo luogo che la società debitrice C.________ SA avesse intenzioni dolose e che queste fossero per lei riconoscibili. Ammette di essere stata a conoscenza di alcuni problemi economici, ma anche del fatto che il padre continuava a finanziare la ditta tramite postergazione dei propri crediti. A suo dire, infine, il grado di parentela con l'azionista unico non può esserle rimproverato.
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Certamente il grado di parentela della ricorrente con l'azionista unico non è di per sé una colpa. È tuttavia conforme alla giurisprudenza presumere che qualora il beneficiario è il coniuge o un parente prossimo del debitore, egli sia a conoscenza della reale cattiva situazione economica del medesimo, ciò che fa sorgere a carico del beneficiario l'obbligo di esigere chiarimenti (DTF 40 III 293 consid. 2; 89 III 47 consid. 2; sentenza 5A_747/2010 del 23 febbraio 2011 consid. 4.3, in Pra 2011 n. 117 pag. 844); ciò deve valere pure per un rapporto stretto del beneficiario con l'azionista unico, direttore e dominus della società debitrice. Ora, non risulta che la ricorrente abbia chiesto chiarimenti, né ella lo pretende. Il fatto che l'azionista unico di C.________ SA abbia inteso sostenere la ditta postergando propri crediti non emerge dalla sentenza impugnata. La ricorrente non pretende di averlo affermato nelle sedi cantonali, né che esso sia stato arbitrariamente sottaciuto. Si tratta pertanto di fatto nuovo ed inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF; supra consid. 1.3 in fine). Né esso suffraga la tesi ricorsuale, potendosi facilmente immaginare altre ragioni di tenere artificialmente in vita C.________ SA, ad esempio quella di permettere il trasferimento di attività verso altre entità, impossibile qualora C.________ SA fosse stata liquidata o fosse fallita prima. Da cui discende che la tesi di un agire doloso della debitrice - che la ricorrente contesta senza ulteriore motivazione e l'opponente ribadisce in termini convincenti - è senz'altro sostenibile.
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Non appare arbitrario, quindi, concludere con il Tribunale di appello che la ricorrente, non da ultimo in ragione del suo legame di parentela con l'azionista unico e dominus di C.________ SA sia stata consapevole delle intenzioni dolose della debitrice. La censura va respinta nei limiti della sua ammissibilità.
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4.4 Contro la tesi di intenzioni dolose da parte della debitrice, e della propria consapevolezza, la ricorrente evoca poi che la qui opponente sarebbe divenuta creditrice di C.________ SA soltanto a partire dall'anno 2000, non al momento della sua assunzione nel 1997.
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L'argomento, oltre che contestato dall'opponente che rammenta come il contenzioso fra essa e C.________ SA sorse già nel febbraio 1997 e che il suo esito infausto per la debitrice era ampiamente prevedibile, non è di pregio. Partendo dal presupposto che il Tribunale di appello ha ammesso, senza arbitrio, che C.________ SA ha cessato ogni attività produttiva a partire dal 1997 (v. supra consid. 4.2), è permesso dedurre senza arbitrio alcuno che la messa sotto contratto di una collaboratrice (quando prima di quel momento la società non ne aveva alcuna), la quale inoltre svolgeva attività a favore di altre entità collegate con la debitrice, sia obbligatoriamente avvenuta con la consapevolezza (questione di fatto poiché attinente alla volontà interna della debitrice; v. DTF 135 III 276 consid. 7.1) che il denaro versato a questa dipendente non sarebbe più stato in cassa al momento di un eventuale fallimento, riducendo in tal modo le aspettative dei creditori nell'esecuzione forzata. In altre parole: l'intenzione fraudolenta della debitrice poggia sulla decisione di ingaggiare una dipendente pur rinunciando ad un rilancio dell'attività produttiva, ma anzi congelando e deviando quest'ultima su altre entità. La questione a sapere quando di preciso la qui opponente sia divenuta creditrice di C.________ SA è senza pregio.
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Da cui discende che la censura, fuori contesto, è inammissibile.
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4.5 La ricorrente censura da ultimo la revocazione del versamento dell'importo di fr. 3'000.-- a titolo di retribuzione per la sua attività quale amministratrice di C.________ SA a contare dal 1996. Sostiene per l'essenziale che tale importo corrisponde ad un gettone di fr. 1'000.-- annui per gli anni 1996, 1997 e 1998: contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di appello, in nessun momento C.________ SA avrebbe deciso di non riconoscerle alcun onorario per gli anni 1996 e 1997.
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Come detto (supra consid. 3.1), il Tribunale di appello non ha criticato la nomina della ricorrente ad amministratrice di C.________ SA, bensì ha revocato il versamento, effettuato in data 30 dicembre 1998, dell'importo di fr. 3'000.-- a titolo d'indennità per il solo anno 1998. Affermando ora che tale importo va riferito agli anni 1996, 1997 e 1998, in misura di fr. 1'000.-- ciascuno, la ricorrente propone un fatto che non emerge dalla sentenza impugnata, ma anzi contrasta con essa. Tuttavia, ella non dice e ancor meno dimostra di aver già allegato tale fatto nelle sedi cantonali, né pretende che il Tribunale di appello abbia omesso di trattare una sua censura relativa alla mancata considerazione di tale fatto. Pertanto, l'affermazione che l'importo di fr. 3'000.-- vada diluito su tre anni è nuova e, come tale, inammissibile (supra consid. 1.3 in fine).
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Senza arbitrio, dunque, il Tribunale di appello ha considerato che i fr. 3'000.-- in questione fossero da riferire all'attività di amministratrice della ricorrente per il solo anno 1998, e che in quanto tale, l'ammontare non appariva giustificato ed il versamento doveva essere revocato. In merito, la ricorrente nulla eccepisce: in particolare, ella non pretende, ad esempio, che tale compenso sarebbe stato giustificato anche se versato per il solo anno 1998, mentre l'opponente solleva dubbi sul fatto che la ricorrente abbia svolto una qualsiasi attività quale amministratrice di C.________ SA.
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La censura si appalesa in definitiva integralmente inammissibile.
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4.6 In conclusione, la critica ricorsuale agli accertamenti di fatto che hanno condotto il Tribunale di appello ad accogliere l'azione revocatoria proposta dalla qui opponente si rivela infondata, nella ridotta misura in cui appare ammissibile.
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In queste condizioni la censura di violazione del diritto federale (e meglio degli art. 285 segg. LEF), pure sollevata dalla ricorrente, non entra in linea di conto poiché fondata su una fattispecie differente da quella risultante dal giudizio impugnato, che la ricorrente non è riuscita ad invalidare.
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5.
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Il ricorso va corrispondentemente respinto in quanto ammissibile, con conseguenza di tassa e spese a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Quest'ultima corrisponderà altresì un congruo importo all'opponente a titolo di ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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4.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 12 febbraio 2013
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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