BGer 8C_103/2013 |
BGer 8C_103/2013 vom 26.03.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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8C_103/2013{T 0/2}
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Sentenza del 26 marzo 2013
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali Leuzinger, Presidente,
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Ursprung, Heine,
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cancelliere Schäuble.
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Partecipanti al procedimento |
B.________, patrocinata dall'avv. Sergio Sciuchetti,
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ricorrente,
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contro
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Concordia Assicurazione svizzera malattie
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e infortuni SA, Bundesplatz 15, 6002 Lucerna, patrocinata dall'avv. Mattia A. Ferrari,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 dicembre 2012.
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Fatti:
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A.
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In data 8 agosto 2011, B.________, nata nel 1973, all'epoca dei fatti attiva come badante e aiuto domestico di un anziano 89enne affetto d'Alzheimer e in quanto tale assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso la Concordia Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA, è stata vittima di un'aggressione da parte di sua sorella, a seguito della quale ha riportato, secondo quanto emerge dagli atti medici del pronto soccorso dell'Ospedale X.________, un trauma contusivo/distorsivo alla spalla destra, escoriazioni al braccio e al gomito laterale destri nonché uno stato di choc. La Concordia ha assunto il caso e corrisposto le prestazioni di legge.
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Mediante decisione del 1° dicembre 2011, l'assicuratore infortuni ha rifiutato, con effetto dal 19 ottobre 2011, il versamento di ulteriori prestazioni a dipendenza delle conseguenze dell'infortunio ritenendo mancante, a partire da tale data, una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico dell'agosto 2011. Tale decisione è quindi stata sostanzialmente confermata in data 1° maggio 2012 dall'istituto assicuratore anche in seguito all'opposizione interposta dall'assicurata. In particolare, l'amministrazione ha negato il proprio obbligo di prestazioni in relazione ai disturbi alla spalla oggetto di un intervento chirurgico eseguito il 15 dicembre 2011.
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B.
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B.________, patrocinata dall'avv. Sergio Sciuchetti, è insorta al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale per pronuncia 17 dicembre 2012 ne ha respinto il gravame. Esperiti i propri accertamenti, la Corte cantonale ha confermato l'operato della Concordia e ha concluso che l'interessata a partire dal 19 ottobre 2011 non presentava più alcun danno alla salute in relazione di causalità naturale con l'evento infortunistico assicurato.
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C.
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Sempre patrocinata dall'avv. Sciuchetti, B.________ ha presentato ricorso al Tribunale federale al quale, protestate spese e ripetibili di sede cantonale e federale, in via principale chiede, in sostanza, l'annullamento della pronuncia impugnata e il riconoscimento di prestazioni assicurative anche a dipendenza dei disturbi lamentati successivamente al 19 ottobre 2011. In via subordinata, domanda che venga ammessa l'origine traumatica delle patologie rilevate in occasione dell'intervento chirurgico del 15 dicembre 2011 e dell'incapacità di lavoro poi protrattasi nel corso del 2012. In via ancora più subordinata postula di rinviare la causa all'istanza precedente per complemento istruttorio.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto:
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1.
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La lite verte sulla questione di sapere se anche dopo il 19 ottobre 2011 la ricorrente abbia diritto a delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni a dipendenza dei disturbi alla spalla lamentati in relazione all'infortunio dell'8 agosto 2011.
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1.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, i giudici di prime cure hanno diffusamente esposto i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, evidenziando in particolare la necessità - indispensabile per ammettere l'obbligo contributivo dell'assicuratore infortuni - di stabilire un nesso di causalità naturale e adeguata tra l'evento infortunistico e il conseguente danno alla salute.
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1.2 A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia ribadire che la relazione causale naturale tra infortunio e danno alla salute deve essere dimostrata secondo il grado della verosimiglianza preponderante, una semplice possibilità non bastando. Allo stesso modo, la Corte cantonale ha giustamente rammentato che pure l'estinzione del nesso di causalità deve essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali, la semplice possibilità che l'evento non esplichi più effetto causale non essendo per contro sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto a prestazioni, l'onere della prova non incombe all'assicurato, bensì all'assicuratore.
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2.
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2.1 Per determinarsi sull'esistenza ed estinzione di un rapporto di causalità naturale, il Tribunale deve ricorrere, in ambito medico, per necessità di cose, alle indicazioni del personale sanitario specializzato.
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2.2 Nel caso concreto, l'autorità giudiziaria di prime cure ha reputato non essere data, con la necessaria verosimiglianza, l'esistenza di un nesso causale naturale tra la lesione di Bankart lamentata dall'assicurata alla spalla destra e l'infortunio dell'8 agosto 2011. Di conseguenza, a ragione la Concordia avrebbe rifiutato di assumere le spese per l'intervento operatorio del 15 dicembre 2011 e l'inabilità lavorativa derivante dalla lesione. I giudici cantonali hanno essenzialmente fondato il loro giudizio sul parere del dott. M.________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, il quale in occasione dei suoi rapporti del 4 aprile e del 12 settembre 2012 ha avuto modo di rilevare che in assenza di una lussazione della spalla riscontrabile all'esame clinico, anamnestico e radiologico immediatamente dopo l'infortunio, non era possibile ammettere l'esistenza di un nesso di causalità tra i disturbi ancora accusati dall'interessata dopo l'ottobre 2011 e l'evento da lei annunciato.
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2.3 Come i giudici cantonali, anche il Tribunale federale non ravvisa serie ragioni per scostarsi dal chiaro e convincente parere del dott. M.________. È vero, come osserva detto specialista, che la lesione di Bankart costituisce frequentemente la conseguenza di una lussazione della spalla. Una simile lussazione non è tuttavia stata evidenziata, in concreto, né in occasione della visita, il giorno stesso dell'infortunio, al pronto soccorso dell'Ospedale X.________, né in sede delle successive visite mediche eseguite dal dott. T.________, anch'egli specialista in chirurgia ortopedica, il 22 settembre e il 20 ottobre 2011, e neppure dall'esame di artro-risonanza magnetica della spalla destra del 5 ottobre 2011. La pronuncia cantonale, cui può in proposito essere fatto riferimento, ha dettagliatamente esposto perché il parere del dott. T.________, contrario a quello del dott. M.________, non fosse tale da invalidare le conclusioni di quest'ultimo. A ciò nulla mutano le obiezioni ricorsuali dell'avv. Sciuchetti.
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3.
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Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 26 marzo 2013
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Leuzinger
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Il Cancelliere: Schäuble
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