BGer 5A_331/2013 |
BGer 5A_331/2013 vom 14.05.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_331/2013
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Decreto del 14 maggio 2013
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale von Werdt, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Fabio Abate,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinato dall'avv. Andrea Amedeo Prospero,
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opponente.
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Oggetto
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consegna di legati,
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ricorso contro la sentenza emanata il 28 marzo 2013 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Considerando:
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che con ricorso in materia civile 6 maggio 2013 A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza emanata il 28 marzo 2013 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, postulando pure la concessione dell'effetto sospensivo al gravame;
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che con decreto presidenziale 8 maggio 2013 il ricorrente è stato invitato a versare un anticipo delle spese di fr. 15'000.-- entro il 24 maggio 2013, mentre l'opponente e l'autorità inferiore sono stati invitati ad esprimersi sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo entro la stessa data;
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che con scritto 10 maggio 2013 A.________ ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia civile in seguito ad un accordo transattivo raggiunto tra le parti, postulando lo stralcio della procedura senza emissione di spese e la compensazione delle ripetibili;
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che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il Presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
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che in seguito al ritiro del ricorso la domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC) ed i termini per prendere posizione su quest'ultima e per versare un anticipo delle spese, impartiti con decreto presidenziale 8 maggio 2013, divengono caduchi;
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che di regola le spese giudiziarie vanno poste a carico della parte che ritira il ricorso (v. decreto 5A_78/2013 del 28 marzo 2013 con rinvii);
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che le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, vanno quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF; art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC);
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che, contrariamente a quanto richiesto dal ricorrente nel suo scritto 10 maggio 2013, in concreto non si giustifica compensare le ripetibili, l'opponente non essendo in ogni modo incorso in spese della sede federale;
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per questi motivi, il Presidente decreta:
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1.
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La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 14 maggio 2013
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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