BGer 8C_288/2013 |
BGer 8C_288/2013 vom 21.05.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_288/2013
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Sentenza del 21 maggio 2013
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Leuzinger, Presidente,
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cancelliere Schäuble.
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Partecipanti al procedimento |
J.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assistenza sociale (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 marzo 2013.
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Visto:
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il ricorso 19 aprile 2013 (timbro postale) contro il giudizio 28 marzo 2013 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di assistenza sociale (rinnovo di alimenti anticipati per i figli minorenni),
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considerando:
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che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova,
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che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254),
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che il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale,
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che nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione,
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che infatti la ricorrente - limitandosi a formulare una motivazione identica a quella esposta in prima sede - non si confronta nelle debite forme con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 134 II 244), che ha peraltro ampiamente spiegato i motivi della propria decisione,
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che in mancanza di un'argomentazione topica che risponda alle motivazioni del giudizio di prima istanza, il ricorso di J.________ non può essere ritenuto ricevibile,
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che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il Presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (lett. b),
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che viste le circostanze del caso, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
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Lucerna, 21 maggio 2013
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Leuzinger
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Il Cancelliere: Schäuble
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