BGer 8C_455/2013 vom 20.06.2013
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{T 0/2}
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8C_455/2013
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Sentenza del 20 giugno 2013
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Leuzinger, Presidente,
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cancelliere Schäuble.
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Partecipanti al procedimento
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SWICA Assicurazione malattia SA,
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Römerstrasse 38, 8400 Winterthur,
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ricorrente,
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contro
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S.________,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 13 maggio 2013.
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Visto:
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il ricorso 15 giugno 2013 (timbro postale) avverso il giudizio di rinvio 13 maggio 2013 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che, stando all'attestazione postale, è stato recapitato il 15 maggio 2013 nella casella postale dell'assicuratore insorgente,
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considerando:
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che il ricorso non è stato depositato entro il termine di 30 giorni prescritto dall'art. 100 cpv. 1 LTF e scaduto - in applicazione degli art. 44-48 LTF - il 14 giugno 2013,
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che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
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che in tali circostanze può restare indecisa la questione di sapere se nel caso di specie il giudizio cantonale di rinvio per complemento istruttorio e nuova decisione sia suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF,
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che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 20 giugno 2013
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Leuzinger
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Il Cancelliere: Schäuble
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