BGer 8C_455/2013
 
BGer 8C_455/2013 vom 20.06.2013
{T 0/2}
8C_455/2013
 
Sentenza del 20 giugno 2013
 
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Leuzinger, Presidente,
cancelliere Schäuble.
 
Partecipanti al procedimento
SWICA Assicurazione malattia SA,
Römerstrasse 38, 8400 Winterthur,
ricorrente,
contro
S.________,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 13 maggio 2013.
 
Visto:
il ricorso 15 giugno 2013 (timbro postale) avverso il giudizio di rinvio 13 maggio 2013 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che, stando all'attestazione postale, è stato recapitato il 15 maggio 2013 nella casella postale dell'assicuratore insorgente,
 
considerando:
che il ricorso non è stato depositato entro il termine di 30 giorni prescritto dall'art. 100 cpv. 1 LTF e scaduto - in applicazione degli art. 44-48 LTF - il 14 giugno 2013,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
che in tali circostanze può restare indecisa la questione di sapere se nel caso di specie il giudizio cantonale di rinvio per complemento istruttorio e nuova decisione sia suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 20 giugno 2013
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Leuzinger
Il Cancelliere: Schäuble