BGer 2D_48/2013 |
BGer 2D_48/2013 vom 18.09.2013 |
{T 0/2}
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2D_48/2013
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Sentenza del 18 settembre 2013 |
II Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudice federale Zünd, Presidente,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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Permesso di dimora,
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ricorso contro la sentenza emanata il 3 luglio 2013
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dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. Dopo un primo soggiorno in Svizzera dal 1993 a fine 1996 che non occorre qui rievocare, A.________, cittadino bosniaco, è tornato illegalmente nel nostro Paese assieme alla madre nel dicembre 1997 per chiedervi asilo; essi sono poi stati ammessi provvisoriamente nel settembre 2002. Il 5 febbraio 2004 A.________ è stato posto al beneficio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 13 lett. f vOLS (caso personale particolarmente rigoroso), il quale è stato rinnovato l'ultima volta fino al 29 gennaio 2012.
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Il 20 marzo 2012 la Sezione della popolazione del Cantone Ticino ha rifiutato di rinnovargli il permesso di dimora, fissandogli nel contempo un termine per lasciare la Svizzera. A sostegno della sua decisione l'autorità ha rilevato che malgrado fosse stato ammonito nell'aprile 2011, A.________ era tuttora a carico dell'assistenza pubblica, alla quale doveva oltre fr. 90'000.--.
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La decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 24 ottobre 2012, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, il 3 luglio 2013.
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B. Il 16 settembre 2013 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale, nel quale chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che venga rinnovato il suo permesso. Domanda inoltre che sia conferito effetto sospensivo al gravame.
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Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
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Diritto: |
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).
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Erwägung 2 |
2.1. Giusta l'art. 113 LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi sussidiari in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli art. 72 a 89 LTF. Oggetto del contendere è una decisione con cui è stato rifiutato il rinnovo di un permesso di dimora. Conformemente all'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
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2.2. In concreto il ricorrente non pretende, a giusta ragione, di vantare un diritto a soggiornare in Svizzera in virtù della legislazione interna o convenzionale oppure di un trattato bilaterale concluso con il suo paese d'origine. Ne discende che non è quindi data la via del ricorso in materia di diritto pubblico.
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Erwägung 3 |
3.1. Rimane da vagliare se il ricorso sussidiario in materia costituzionale sia ricevibile. Secondo l'art. 115 lett. b LTF è legittimato a proporre tale rimedio chi ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.
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3.2. Il ricorrente lamenta implicitamente la violazione del divieto dell'arbitrio. Sennonché, come già precisato da questa Corte, il divieto generale dell'arbitrio sgorgante dall'art. 9 Cost. non conferisce, di per sé, un interesse legittimo ai sensi dell'art. 115 lett. b LTF quando, come in concreto, viene censurata un'errata applicazione del diritto (cfr. DTF 133 I 185 consid. 6.1 pag. 197 e 6.3 pag. 200). La censura è quindi inammissibile. Va poi osservato che il principio della proporzionalità, la cui disattenzione è censurata dal ricorrente, non è un diritto costituzionale con portata propria (DTF 131 I 91 consid. 3.3 pag. 99 e rinvii). Infine dato che il ricorrente non fa valere la disattenzione dei suoi diritti di parte, la cui violazione costituirebbe un diniego di giustizia formale (DTF 133 I 185 consid. 6.2 pag. 198), anche trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, il gravame è inammissibile.
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4. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
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Erwägung 5 |
5.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
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5.2. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.
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Losanna, 18 settembre 2013
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Zünd
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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