BGer 8C_543/2013 vom 19.09.2013
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8C_543/2013 {T 0/2}
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Sentenza del 19 settembre 2013
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Leuzinger, Presidente,
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cancelliere Schäuble.
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Partecipanti al procedimento
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I.________,
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ricorrente,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione giuridica, 6002 Lucerna,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni
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(presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 luglio 2013.
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Visto:
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il ricorso del 22 luglio 2013 (timbro postale) contro il giudizio dell'11 luglio 2013 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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il decreto del 26 luglio 2013 con il quale, per ordine della Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
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l'avviso in detto scritto che l'eventuale vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
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gli atti complementari del 29 luglio (timbro postale) e del 2 settembre 2013 (timbro postale), allegati inclusi,
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considerando:
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che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
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che nel caso di specie il ricorso - limitandosi essenzialmente ad alludere ai noti asseriti dolori al braccio infortunato - non soddisfa queste esigenze formali minime poiché non contiene alcuna conclusione né spiega in quale misura l'accertamento dei primi giudici sarebbe stato svolto in modo inesatto, incompleto o contrario al diritto (art. 97 cpv. 1 e 2 LTF),
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che nemmeno gli atti completivi del 29 luglio e del 2 settembre 2013 contengono una chiara conclusione,
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che inoltre, con gli atti medesimi il ricorrente non aggiunge nulla in più alla sua motivazione insufficiente,
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che i nuovi documenti medici presentati con i complementi del 29 luglio e del 2 settembre 2013 non possono essere ritenuti, trattandosi di nova inammissibili (art. 99 cpv. 1 LTF),
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che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
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che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 19 settembre 2013
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Leuzinger
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Il Cancelliere: Schäuble
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