BGer 6B_1142/2013
 
BGer 6B_1142/2013 vom 16.12.2013
{T 0/2}
6B_1142/2013
 
Sentenza del 16 dicembre 2013
 
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Mathys, Presidente,
Eusebio, Oberholzer,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Gianfranco Barone,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Complicità in falsità in documenti, esigenza di motivazione del ricorso in materia penale,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 22 ottobre 2013 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Fatti:
A. Con sentenza del 22 ottobre 2012 la Corte delle assise correzionali ha riconosciuto A.________ autrice colpevole di complicità in ripetuta falsità in documenti, condannandola a prestare 100 ore di lavoro di pubblica utilità, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
B. Adita con appello della condannata e appello incidentale del Procuratore pubblico, con giudizio del 22 ottobre 2013, la Corte di appello e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CARP) ha respinto il primo e accolto parzialmente il secondo. Constatata una violazione del principio di celerità, ha confermato la condanna per complicità in ripetuta falsità in documenti e aumentato la pena a 200 ore di lavoro di pubblica utilità, mantenendo la sospensione condizionale della sua esecuzione a due anni.
C. A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando il suo proscioglimento e il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
 
Diritto:
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 139 III 249 consid. 1 pag. 250).
1.1. L'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF impone alla parte ricorrente di formulare delle conclusioni e addurre i motivi su cui esse si fondano. Deve dunque spiegare anche solo in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto. La motivazione deve riferirsi all'oggetto del litigio, in modo che si capisca per quali ragioni e su quali punti la decisione è contestata. L'insorgente è pertanto tenuto a confrontarsi, almeno brevemente, con i considerandi del giudizio impugnato, pena l'inammissibilità (DTF 138 I 171 consid. 1.4). Non può limitarsi a riproporre testualmente quanto già presentato in sede cantonale (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3). Giusta l'art. 106 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. Ciò presuppone però che il ricorso adempia le esigenze minime di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 246).
1.2. Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove la parte ricorrente si avvale di garanzie di rango costituzionale, giacché a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 138 I 171 consid. 1.4). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 137 III 226 consid. 4.2 pag. 234) - l'insorgente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (o dell'accertamento dei fatti in genere), chi invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ha ignorato il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, ha omesso senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 6). Argomentazioni vaghe o meramente appellatorie non sono ammissibili (DTF 136 II 101 consid. 3).
1.3. Il gravame in esame disattende completamente queste esigenze di motivazione. Sulle 16 pagine, 4 trattano gli aspetti formali del ricorso (indicazione della decisione impugnata, legittimazione e termine ricorsuale, rappresentanza) e le conclusioni (v. ricorso pag. 1, 2, 15 e 16) e ben 8 sono la riproduzione testuale dell'appello inoltrato alla CARP. Le restanti pagine (pag. 6 primo, secondo e ultimo capoverso; pag. 7 prima e ultima frase; pag. 8 seconda metà; pag. 9; pag. 10 primo e secondo capoverso nonché ultima frase; pag. 11) si esauriscono in considerazioni meramente appellatorie, senza rapportarsi ai dettagliati considerandi della sentenza impugnata. Ciò risulta con particolare evidenza, laddove la ricorrente contesta la ritenuta sua consapevolezza sulla reale attività svolta dal fratello, opponendo semplicemente il suo punto di vista a quello della CARP. Atteso che ciò che l'autore sa, vuole o prende in considerazione sono questioni di fatto (DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3), ella avrebbe dovuto sostanziare arbitrio, segnatamente nella valutazione delle prove effettuata dalla CARP. Invece si limita a proporre la propria valutazione delle prove, da cui l'autorità ha dedotto la suddetta consapevolezza, in modo inammissibile.
2. Disattendendo le esigenze di motivazione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Il loro importo viene comunque ridotto per tener conto della sua situazione finanziaria (art. 65 cpv. 2 LTF) .
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 16 dicembre 2013
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Mathys
La Cancelliera: Ortolano Ribordy