BGer 8C_17/2014 |
BGer 8C_17/2014 vom 30.01.2014 |
8C_17/2014 {T 0/2}
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Sentenza del 30 gennaio 2014 |
I Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudice federale Leuzinger, Presidente,
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cancelliere Schäuble.
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Partecipanti al procedimento |
R.________,
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ricorrente,
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contro
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AXA Assicurazioni SA, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur, patrocinata dall'avv. Riccardo Schuhmacher,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 novembre 2013.
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Considerando: |
che con decisione su opposizione 18 ottobre 2013 la AXA Assicurazioni SA ha riformato la decisione iniziale di assegnazione della rendita LAINF (del 6 aprile 2005) nel senso che il grado d'invalidità del suo beneficiario, R.________, è stato ridotto dal 21 al 13% con effetto retroattivo dal 1° ottobre 2004,
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che l'assicuratore infortuni ha tuttavia rinunciato alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse,
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che l'AXA con detta decisione ha nel contempo anche tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso,
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che l'assicurato si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino al quale preliminarmente ha chiesto di ripristinare l'effetto sospensivo del suo ricorso,
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che il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo con giudizio del 29 novembre 2013,
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che con un ricorso in materia di diritto pubblico datato 7 gennaio 2014 R.________ ha impugnato il giudizio cantonale al Tribunale federale,
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che il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
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che nei procedimenti che concernono, come in concreto, l'effetto sospensivo non si applica la sospensione dei termini dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso prevista dall'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF (art. 46 cpv. 2 LTF),
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che la pronuncia impugnata è stata notificata al ricorrente il 6 dicembre 2013,
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che in queste circostanze, il termine di impugnazione di trenta giorni essendo scaduto il 6 gennaio 2014 (art. 45 cpv. 1 LTF), il rimedio con-segnato alla posta svizzera l'8 gennaio seguente (data del timbro postale; art. 48 cpv. 1 LTF) si appalesa tardivo e quindi inammissibile,
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che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili,
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF),
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 30 gennaio 2014
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Leuzinger
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Il Cancelliere: Schäuble
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