BGer 6B_107/2014 |
BGer 6B_107/2014 vom 12.03.2014 |
{T 0/2}
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6B_107/2014
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Sentenza del 12 marzo 2014 |
Corte di diritto penale |
Composizione
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Giudice federale Eusebio, Giudice unico,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Decreto di abbandono, legittimazione ricorsuale,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 19 dicembre 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: |
1. Il 17 ottobre 2013 il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento a carico di B.________ e C.________, avviato a seguito dell'esposto presentato da A.________, per titolo di lesioni semplici, vie di fatto e minaccia.
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Il reclamo interposto da A.________ contro tale decreto è stato respinto dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) con sentenza del 19 dicembre 2013.
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2. Con un ricorso in materia penale al Tribunale federale A.________ impugna questo giudizio, di cui postula l'annullamento, nonché il rinvio della causa alla CRP per nuova decisione. Chiede inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
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3. |
3.1. Giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato, che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, ha diritto di interporre ricorso in materia penale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Costituiscono tali pretese quelle desumibili direttamente dal reato (v. art. 115 cpv. 1 CPP relativo alla nozione di danneggiato), fondate sul diritto civile e conseguentemente dedotte ordinariamente innanzi ai tribunali civili, ossia principalmente le pretese in riparazione del danno e del torto morale ai sensi degli art. 41 segg. CO. Spetta alla parte ricorrente dimostrare, conformemente alle esigenze dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, l'adempimento delle condizioni poste alla legittimazione ricorsuale (DTF 138 IV 86 consid. 3; 138 III 537 consid. 1.2). Atteso che non spetta all'accusatore privato sostituirsi al Ministero pubblico o appagare un suo desiderio di rivalsa, la giurisprudenza intende mostrarsi restrittiva e severa al riguardo, di modo che il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo se dalla motivazione risulta in maniera sufficientemente precisa che le citate condizioni sono realizzate, riservati i casi in cui ciò sia deducibile direttamente e senza ambiguità tenuto conto dell'infrazione in questione (DTF 137 IV 219 consid. 2.4; sentenza 6B_1001/2013 del 16 gennaio 2014 consid. 1.1).
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3.2. Il ricorrente adduce danni consistenti "nel costo per la prima visita da parte del medico, per altre visite di cura ancora a inizio dicembre 2012, per i precetti esecutivi volti a interrompere la prescrizione nei confronti degli accusati, e per il dolore e il danno" arrecatogli. Un'affermazione così vaga impedisce di ritenere che egli abbia illustrato con sufficiente precisione le pretese civili che intende far valere, tanto più ove si consideri che dalla sentenza della CRP risulta che le lesioni riportate a causa degli accadimenti denunciati (ovvero delle piccole lesioni al viso di una lunghezza massima di 5/6 mm, una alla base del naso, una sopra il sopracciglio destro, una sotto l'occhio destro e un'altra sul labbro inferiore lato destro) non hanno necessitato di cure specifiche. Ne segue che, difettando una motivazione soddisfacente in punto alle pretese civili, non è possibile riconoscere all'insorgente la legittimazione per contestare nel merito la decisione impugnata. Le relative censure, comprese quelle afferenti la valutazione (anche anticipata) delle prove, sono d'acchito inammissibili.
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3.3. Secondo la giurisprudenza, l'accusatore privato, che non è legittimato a ricorrere nel merito, può censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte, nella misura in cui tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale (DTF 136 IV 29 consid. 1.7.2 e 1.9). In tal caso, l'interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata richiesto dall'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di partecipare alla procedura.
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3.4. Invocando una serie di norme della Costituzione federale e della CEDU, l'insorgente rimprovera alla CRP di non avergli concesso la facoltà di visionare l'incarto. Sennonché egli non si confronta con le ragioni addotte dall'autorità cantonale al riguardo e ancor meno spiega perché sarebbero contrarie al diritto, disattendendo così le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (su tali esigenze v. DTF 139 I 229 consid. 2.2). La censura sfugge dunque a un esame di merito.
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3.5. Richiamandosi a un ulteriore elenco di disposizioni costituzionali e della CEDU, il ricorrente sostiene di essere stato discriminato rispetto alle altre parti in causa. Non sostiene e tantomeno allega tuttavia di non aver disposto degli stessi diritti procedurali accordati agli altri partecipanti al procedimento. In realtà, con la sua critica egli tenta indirettamente di contestare nel merito le considerazioni con cui la CRP ha confermato il decreto di abbandono, ciò che, come visto (v. consid. 3.2), non è legittimato a fare.
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4. Il ricorso, manifestamente inammissibile per carenza di legittimazione ricorsuale e di motivazione, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
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Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 12 marzo 2014
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Eusebio
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La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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