BGer 9C_116/2014 |
BGer 9C_116/2014 vom 18.03.2014 |
9C_116/2014 |
Sentenza del 18 marzo 2014 |
II Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
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cancelliere Grisanti.
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Partecipanti al procedimento |
S.________, Italia,
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ricorrente,
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contro
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Cassa svizzera di compensazione,
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avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, dell'8 gennaio 2014.
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Visto: |
il ricorso del 4 febbraio 2014 (timbro postale) contro il giudizio dell'8 gennaio 2014 del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
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lo scritto del 13 febbraio 2014 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessata è stata informata che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ella ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
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l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
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la mancata reazione della ricorrente,
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considerando: |
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
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che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
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che pur non dovendo essere necessariamente corretta, la motivazione deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335),
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che un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa la predetta esigenza di una motivazione riferita allo specifico oggetto del litigio (DTF 123 V 335; 118 Ib 134),
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che inoltre nella procedura di ricorso al Tribunale federale sono di massima esaminabili e giudicabili solo i rapporti giuridici sui quali le competenti autorità (di ricorso e amministrative) si sono precedentemente determinate (cfr. DTF 125 V 413 consid. 1b e 2a pag. 414),
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che la ricorrente non si confronta minimamente con i motivi che hanno indotto l'istanza precedente a ritenere inammissibile, perché esulante dall'oggetto impugnato (relativo all'assegnazione di una rendita di vecchiaia), il suo gravame avverso le decisioni (cresciute in giudicato) riguardanti il diritto alla (mezza) rendita AI dal 1° settembre 1998 al 30 aprile 2001,
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che l'insorgente si limita però a esporre la ragioni per le quali ritiene che il suo caso AI venga riaperto e che le sia riconosciuta una rendita intera dal mese di novembre 1991 al 30 aprile 2001,
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che in mancanza di una argomentazione topica che risponda alle motivazioni del giudizio impugnato, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che il presidente della corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
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che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF non si prelevano spese giudiziarie,
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,
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Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 18 marzo 2014
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Meyer
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Il Cancelliere: Grisanti
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