BGer 2C_1046/2013 vom 19.03.2014
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{T 0/2}
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2C_1046/2013
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Sentenza del 19 marzo 2014
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Seiler, Giudice presidente,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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Permesso di dimora,
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ricorso contro la sentenza emanata il 30 settembre 2013 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Il Giudice presidente della II Corte di diritto pubblico,
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considerando:
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che con sentenza del 30 settembre 2013 il Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il ricorso esperito da A.________ contro la risoluzione governativa del 28 novembre 2012 che confermava la decisione di rifiuto del rinnovo del permesso di dimora emessa il 9 maggio 2012 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento ticinese delle istituzioni nei suoi confronti;
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che il 6 novembre 2013 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale e il rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno;
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che con decreto 13 dicembre 2013 il ricorrente è stato invitato a versare entro il 20 gennaio 2014 un anticipo di fr. 2'000.-- a titolo di garanzia delle spese giudiziarie;
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che con scritto del 20 gennaio 2014 il ricorrente, facendo valere difficoltà finanziare, ha chiesto di potere effettuare il pagamento a rate;
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che, con decreto del 22 gennaio 2014 all'interessato è stato impartito un termine suppletorio per provvedere al versamento del predetto anticipo spese in due rate, ossia per i primi fr. 1'000.-- entro il 14 febbraio 2014 e per i rimanenti fr. 1'000.-- entro il 7 marzo 2014, con l'avvertenza che in assenza di pagamento della totalità dell'anticipo spese entro l'ultimo giorno del termine fissato, cioè il 7 marzo 2014, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile;
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che dagli atti in possesso di questa Corte, segnatamente dalla copia del bollettino di versamento utilizzato, emerge che la seconda rata è stata versata l'8 marzo 2014, quindi dopo la scadenza del termine accordato;
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che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 62 cpv. 3 LTF);
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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pronuncia:
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1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.
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Losanna, 19 marzo 2014
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice presidente: Seiler
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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