BGer 4A_561/2013
 
BGer 4A_561/2013 vom 16.04.2014
{T 0/2}
4A_561/2013
 
Sentenza del 16 aprile 2014
 
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Kiss, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Piatti.
 
Partecipanti al procedimento
A.A.________,
patrocinata dall'avv. Stefano Will,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
mandato; onorario d'avvocato,
ricorso contro la sentenza emanata il 26 settembre 2013 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
 
Fatti:
A. L'avvocata B.________ ha rappresentato A.A.________ in una causa di separazione contro C.A.________ iniziata nel 1999 davanti al Pretore di Lugano, tramutata in corso di procedura in richiesta di divorzio con accordo parziale e terminata con lo stralcio pronunciato il 20 ottobre 2004 in seguito alla morte del marito. La causa è stata laboriosa e combattuta; sulla procedura di merito si sono accavallati diversi procedimenti cautelari, con risvolti esecutivi e penali. Il mandato ha comportato anche la trattazione di alcune pratiche amministrative e fiscali. Dopo il decesso del marito A.A.________ ha incaricato l'avvocata di assisterla nelle pratiche successorie, ma il mandato è stato revocato dopo pochi giorni.
B. Il 2 giugno 2005 B.________ ha avviato una causa civile davanti alla Pretura di Locarno-Città, domandando che A.A.________ fosse condannata a pagarle il predetto importo. La convenuta ha chiesto che la petizione fosse respinta, contestando, oltre alla competenza territoriale del giudice, la pretesa creditoria sotto il profilo sia dello svolgimento diligente del mandato sia del calcolo di onorari, spese, incassi e acconti. Il Pretore ha accolto parzialmente la petizione con sentenza del 22 novembre 2011, condannando la convenuta a versare all'attrice fr. 30'176.-- con interessi al 5 % dal 2 giugno 2005.
C. Poco dopo l'avvio della causa civile B.________ aveva chiesto la tassazione della propria fattura alla Commissione di verifica dell'Ordine degli avvocati ticinesi, la quale, l'8 maggio 2007, aveva stabilito la remunerazione in fr. 127'998.-- di onorario e fr. 10'982.-- di spese, dichiarandosi però incompetente per pronunciarsi sulle prestazioni nelle pratiche amministrative e fiscali. Il giudizio era stato annullato in seconda istanza dal Consiglio di moderazione il 17 marzo 2009 per violazione del diritto di essere sentita della convenuta. La procedura di controllo si era interrotta a quello stadio, poiché un cambiamento legislativo entrato in vigore il 1° gennaio 2008 aveva abolito gli organi di moderazione.
D. A.A.________ insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile dell'8 novembre 2013. Chiede la concessione dell'effetto sospensivo e, nel merito, la reiezione dell'appello dell'attrice e la conseguente conferma della sentenza del Pretore. B.________ propone di respingere il gravame con risposta del 23 dicembre 2013.
 
Diritto:
1. Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) avente un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sotto questo profilo, esso è perciò ammissibile.
2. La violazione del diritto federale è motivo di ricorso secondo l'art. 95 lett. a LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b. LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1). La violazione del diritto cantonale non può invece essere fatta valere davanti al Tribunale federale, con eccezione dei casi previsti all'art. 95 lett. c, d, e LTF. Il ricorrente può però prevalersi del fatto che la cattiva applicazione del diritto cantonale viola il diritto federale, in particolare il divieto dell'arbitrio sancito dall'art. 9 Cost. Questa censura esige una motivazione specifica nel senso dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Non basta criticare la decisione cantonale come se ci si trovasse in istanza di appello, opponendo la propria tesi a quella dell'autorità inferiore; occorre spiegare almeno succintamente qual è il diritto costituzionale leso e in cosa consiste la violazione, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata poggia su di un'applicazione della legge manifestamente insostenibile (DTF 138 V 67 consid. 2.2; 134 II 349 consid. 3 e rinvii).
3. Statuendo sull'appello dell'opponente la Corte cantonale ha ricordato preliminarmente che il calcolo dell'onorario è retto dalla Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino del 7 dicembre 1984 (TOA), sebbene la normativa fosse stata abrogata il 1° gennaio 2008. L'art. 14 cpv. 1 TOA stabiliva che per le cause di stato l'onorario di base variava da fr. 1'000.-- a fr. 25'000.-- e andava determinato valutando il caso secondo i criteri posti dall'art. 8 TOA, nell'ambito del quale il tempo era solo uno dei fattori che occorreva considerare; se le prestazioni si estendevano alla trattazione giudiziale o extra-giudiziale dei rapporti patrimoniali litigiosi tra i coniugi, l'art. 14 cpv. 2 TOA dava diritto a un onorario supplementare che poteva raggiungere il 50 % di quello calcolato applicando al valore dell'intera sostanza coniugale le percentuali fissate dall'art. 9 TOA per le cause pecuniarie. Ad ogni modo "il risultato doveva garantire un rapporto ragionevole tra l'ammontare dell'onorario e la prestazione dell'avvocato".
4. La ricorrente si prevale in primo luogo dell'art. 97 LTF per rimproverare all'autorità cantonale diversi accertamenti di fatto manifestamente inesatti.
4.1. La ricorrente ritiene arbitrario l'accertamento secondo cui l'avvocata ha dedicato alla pratica 341 ore di lavoro. Assevera ch'esso è fondato unicamente sulla decisione 8 marzo 2007 della Commissione di verifica, la quale è però stata annullata il 17 maggio 2009 dal Consiglio di moderazione; aggiunge che, semmai, si sarebbe dovuto considerare l'accertamento del Pretore, il quale, sulla base di un esame approfondito degli atti, aveva stabilito che il dispendio di tempo era stato di sole 83 ore.
4.2. In seguito la ricorrente considera manifestamente inesatto l'accertamento secondo cui l'opponente avrebbe "avviato dinnanzi alla Pretura una procedura d'informazione ai sensi dell'art. 170 cpv. 2 CCS".
4.3. L'ultima critica ai fatti riguarda l'ammontare della sostanza coniugale determinato dal Tribunale di appello per calcolare l'onorario supplementare secondo l'art. 14 cpv. 2 TOA.
5. Passando alle censure di diritto, la ricorrente ritiene che l'autorità cantonale abbia applicato arbitrariamente l'art. 14 cpv. 2 TOA riconoscendo all'opponente l'onorario supplementare senza che ne fossero riunite le condizioni, ovvero senza che l'avvocata si fosse realmente occupata della liquidazione del regime patrimoniale, né che a tale riguardo fossero state effettuate un'istruttoria oppure una procedura d'informazione secondo l'art. 170 cpv. 2 CC.
5.1. La tesi si scontra avantutto contro gli accertamenti di fatto della sentenza impugnata.
5.2. Questi accertamenti sono vincolanti, poiché la ricorrente non li censura d'arbitrio; obietta soltanto, genericamente, che l'istruzione svolta davanti al Pretore di Lugano non è stata effettuata ai fini dello scioglimento del regime dei beni matrimoniali, ma aveva per scopo il chiarimento del patrimonio coniugale solo per la determinazione dei contributi alimentari. Se i fatti sono quelli accertati nel giudizio cantonale, se nell'ambito della causa di stato le prestazioni dell'avvocata si sono estese anche alla trattazione giudiziale dei rapporti patrimoniali litigiosi, il riconoscimento dell'onorario supplementare previsto dall'art. 14 cpv. 2 TOA non è per nulla arbitrario. È vero che - per riprendere l'espressione della ricorrente - "il conto finale dei crediti tra i coniugi" non è stato fatto; ma di questa situazione ha tenuto conto anche l'autorità cantonale, la quale ha osservato che "l'istruttoria non era terminata e mancavano le conclusioni di causa"e ha conseguentemente applicato una maggiorazione dell'onorario di base del 30 %, laddove il supplemento massimo previsto dal diritto cantonale poteva raggiungere il 50 %.
5.3. Con una censura separata la ricorrente ritiene che l'onorario complessivo per la causa di stato riconosciuto in favore dell'opponente, di fr. 128'200.--, sia sproporzionato e costitutivo di abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC. Spiega che secondo la giurisprudenza la remunerazione dell'avvocato deve stare in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita e non deve urtare il senso di giustizia e di equità; la sentenza impugnata contravverrebbe a questi principi poiché l'opponente, secondo il Pretore, avrebbe lavorato soltanto 83 ore, la procedura di divorzio non è stata portata a termine, la liquidazione del regime dei beni coniugali non è avvenuta e la parte più cospicua dell'onorario, di fr. 103'200.--, è stata determinata considerando un patrimonio che non esiste.
6. La ricorrente lamenta in seguito la violazione dell'art. 204 cpv. 2 CC, che l'autorità cantonale avrebbe commesso considerando che, ai fini della maggiorazione percentuale dell'art. 14 cpv. 2 TOA, il momento determinante per stabilire la consistenza della sostanza coniugale è il giorno della presentazione dell'istanza. A suo parere, invece, lo scioglimento del regime dei beni è intervenuto solo con il decesso del marito, in forza dell'art. 204 cpv. 1 CC, non essendo in precedenza stata portata a termine la procedura di separazione o di divorzio.
6.1. Alla ricorrente sembra sfuggire che i giudici di appello, e prima di loro il Pretore, hanno accertato la consistenza del patrimonio coniugale soltanto per calcolare l'onorario dell'avvocata secondo l'art. 14 cpv. 2 TOA; le due istanze cantonali non si dovevano affatto occupare dello scioglimento e della liquidazione del regime dei beni matrimoniali. La materia è retta esclusivamente dal diritto cantonale. L'art. 204 cpv. 2 CC, del quale il Tribunale di appello si è avvalso per l'applicazione dell'art. 14 cpv. 2 TOA, ha pertanto la valenza di diritto cantonale suppletorio. La violazione del diritto cantonale non è motivo di ricorso secondo l'art. 95 LTF; può essere censurata davanti al Tribunale federale soltanto per il tramite di un diritto fondamentale, in particolare per arbitrio, nelle forme imposte dall'art. 106 cpv. 2 LTF (cfr. consid. 2). L'atto di ricorso non le rispetta e non adduce l'arbitrio nell'applicazione del diritto ticinese.
6.2. Aggiungasi che in ogni caso, a prescindere dall'art. 204 cpv. 2 CC, la tesi di fondo di questa parte del giudizio impugnato non è arbitraria. È senz'altro sostenibile ritenere che la sostanza coniugale che determina il diritto dell'avvocata alla maggiorazione dell'onorario secondo l'art. 14 cpv. 2 TOA dev'essere stabilita in base ai dati che emergono dalla causa di stato, i soli noti al momento della fatturazione, ciò che esclude quindi di principio la considerazione di elementi emersi dopo la morte di C.A.________.
7. Manifestamente infondata è la critica finale della ricorrente, secondo la quale la sentenza impugnata violerebbe l'art. 58 CPC, accordando all'opponente più di quanto ella avesse chiesto con l'appello. In discussione è la posizione IVA di fr. 11'746.40, che la Corte cantonale ha aggiunto al totale riconosciuto per onorario e spese sebbene l'opponente, a mente della ricorrente, non avesse formulato domande in tale senso e non avesse neppure discusso dell'IVA nelle motivazioni d'appello.
8. La ricorrente, interamente soccombente, deve prendersi carico delle spese giudiziarie della procedura federale e delle ripetibili (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 aprile 2014
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti