BGer 1B_290/2014
 
BGer 1B_290/2014 vom 01.09.2014
{T 0/2}
1B_290/2014
 
Sentenza del 1° settembre 2014
 
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Crameri.
 
Partecipanti al procedimento
A.A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
procedimento penale,
ricorso contro la sentenza emanata il 24 giugno 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
 
Fatti:
A. Con ordine del 26 marzo 2012, il Procuratore pubblico (PP), dando seguito a una denuncia per titolo di appropriazione indebita e truffa in relazione a una compravendita di tappeti, ha fatto perquisire i locali della B.________ SA, riconducibile a C.A.________, figlia di A.A.________. È stata sequestrata tra l'altro documentazione contabile, bancaria e finanziaria, relativa anche a clienti del centro estetico (procedimento MP 2012.847).
B. In seguito, il PP ha decretato l'apertura dell'istruzione a carico di C.A.________, per titolo di correità/complicità in truffa e in falsità in documenti riguardo all'allestimento, presso il centro estetico, di fatture false riportanti trattamenti di linfodrenaggio rimborsati dalle casse malati, invece dei trattamenti estetici effettuati (procedimento MP 2012.7756). Il 18 giugno 2013 il PP ha decretato l'apertura del procedimento penale anche nei confronti di A.A.________.
C. Il 4 febbraio 2014 il PP ha indicato all'imputato che, come risultava dalle citazioni, gli interrogatori (quali imputati) di oltre un centinaio di clienti del centro estetico sarebbero avvenuti contemporaneamente, rilevando che il citato imputato avrebbe potuto chiedere se del caso la ripetizione degli interrogatori in applicazione dell'art. 147 cpv. 3 CPP. Dopo l'espletamento delle audizioni, l'imputato è insorto con tre reclami dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), postulando l'annullamento degli interrogatori ai quali non ha potuto partecipare perché effettuati in contemporanea con altri. Con giudizio del 24 giugno 2014, la CRP li ha dichiarati irricevibili.
D. Avverso questa decisione A.A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullare la sentenza impugnata, come pure gli interrogatori litigiosi.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
 
Diritto:
 
Erwägung 1
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).
1.2. Il giudizio impugnato costituisce una decisione resa in materia penale, ai sensi dell'art. 78 cpv. 1 LTF. Il ricorso in materia penale è di massima dato contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 LTF).
1.3. La criticata sentenza non pone fine alla vertenza e costituisce quindi una decisione incidentale impugnabile alle condizioni poste dall'art. 93 LTF (DTF 139 IV 113 consid. 1 pag. 115). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF, il ricorso contro siffatte decisioni, notificate separatamente, è ammissibile unicamente se possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o quando l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).
L'adempimento di questi requisiti dev'essere di principio dimostrato dal ricorrente, a meno che non sia manifesto (DTF 138 III 46 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4). Ora, il ricorrente non si esprime del tutto al riguardo, limitandosi a criticare il merito del contestato giudizio. Il ricorso è pertanto inammissibile, ricordato che, secondo la sua giurisprudenza, nell'ambito di procedimenti penali la nozione di pregiudizio irreparabile dev'essere interpretata restrittivamente per evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 139 IV 113 consid. 1 pag. 115; 134 IV 43 consid. 2.1 pag. 44). Un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica, che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente, segnatamente con il giudizio finale: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, non rappresentano un siffatto danno (DTF 133 IV 288 consid. 3.2, 139 consid. 4).
1.4. Certo, come rettamente ritenuto dai giudici cantonali, di massima una parte ha diritto di partecipare all'interrogatorio di coimputati, testimoni e persone informate sui fatti (DTF 139 IV 25 consid. 4 e 5). In concreto la CRP ha tuttavia stabilito che il ricorrente, in applicazione dell'art. 147 cpv. 3 CPP, istanza che prevale sul reclamo, avrebbe dovuto dapprima chiedere tempestivamente al PP, come peraltro da questi già rilevato, la ripetizione delle prove litigiose alle quali il ricorrente o il suo patrocinatore non avrebbero potuto partecipare. Solo un eventuale diniego da parte del magistrato inquirente avrebbe potuto essere oggetto di un susseguente reclamo dinanzi alla CRP. Sempre secondo i giudici cantonali, anche la domanda di annullare gli interrogatori già esperiti dev'essere presentata in primo luogo al PP. In siffatte circostanze, un pregiudizio irreparabile non è ravvisabile, ricordato che la questione della legalità degli interrogatori litigiosi non dev'essere del resto decisa in maniera definitiva prima della chiusura della procedura (sentenza 1B_61/2012 del 9 febbraio 2012 consid. 2).
1.5. Per di più, il ricorrente, contrariamente al suo obbligo di motivazione, non si confronta minimamente con la predetta argomentazione posta a fondamento del giudizio impugnato. Il ricorso sarebbe pertanto inammissibile anche per carenza di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 I 171 consid. 1.4 pag. 176; 136 I 49 consid. 1.4.1 pag. 53).
2. Il ricorso, inammissibile, non può pertanto essere esaminato nel merito. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 1° settembre 2014
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri