BGer 1C_377/2014
 
BGer 1C_377/2014 vom 09.09.2014
{T 0/2}
1C_377/2014
 
Sentenza del 9 settembre 2014
 
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Merkli, Giudice unico,
Cancelliere Crameri.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle Istituzioni, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6901 Lugano,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.
Oggetto
revoca della licenza di condurre,
ricorso contro la decisione emanata il 7 luglio 2014 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Considerando:
che con risoluzione dell'11 luglio 2013 la Sezione della circolazione ha revocato per quattro mesi la licenza di condurre veicoli a motore a A.________, decisione confermata il 19 febbraio 2014 dal Consiglio di Stato e, con giudizio del 7 luglio 2014, dal giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo;
che avverso la sentenza della Corte cantonale A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, senza formulare conclusioni di giudizio, ma rilevando semplicemente di non ritenere adeguata la durata del citato provvedimento amministrativo e chiedendo di essere sentito personalmente;
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1);
che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 139 I 229 consid. 2.2; 138 I 171 consid. 1.4 pag. 176);
che il ricorso in esame non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione, ritenuto che il ricorrente si limita a rinviare alle argomentazioni presentate dinanzi all'autorità cantonale, ciò che è inammissibile poiché la motivazione del gravame dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 133 II 396 consid. 3.1 pag. 400 in alto e consid. 3.2);
che, infatti, l'art. 42 cpv. 2 LTF esige che il ricorrente si confronti almeno concisamente con i considerandi del giudizio impugnato, ciò che non si verifica quando, come in concreto, la motivazione del ricorso al Tribunale federale è identica a quella già presentata nella procedura cantonale (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3);
che peraltro il Tribunale cantonale amministrativo ha esaminato compiutamente le critiche addotte dal ricorrente, spiegando perché il suo diritto di essere sentito non sarebbe stato violato, perché in applicazione degli art. 16b cpv. 2 lett. b e 16 cpv. 3 secondo periodo LCStr la contestata durata della revoca, tenuto conto in particolare dell'infrazione commessa il 1° settembre 2012, sarebbe corretta e, infine, perché il censurato vizio di forma riguardo a una data errata menzionata nella decisione di revoca non sarebbe rilevante;
che il ricorrente non si confronta del tutto con queste motivazioni;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF;
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
Losanna, 9 settembre 2014
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Merkli
Il Cancelliere: Crameri