BGer 1C_367/2014
 
BGer 1C_367/2014 vom 24.09.2014
{T 0/2}
1C_367/2014
 
Sentenza del 24 settembre 2014
 
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, casella postale, 6901 Lugano.
Oggetto
Anticipo delle spese,
ricorso contro la decisione emanata il 14 luglio 2014 dal giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Considerando:
che con decisione del 14 luglio 2014 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha imposto ad A.________ di versare entro il 30 luglio 2014 un anticipo di fr. 2'000.-- per le spese processuali presunte in relazione ad un ricorso da lui interposto contro una decisione emanata dal Consiglio di Stato;
che il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha contestualmente avvertito l'interessato che, in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che A.________ impugna questa decisione con un ricorso del 22 luglio 2014 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di ordinare alla Corte cantonale di riconoscergli l'assistenza giudiziaria e il sostegno di un avvocato e di un interprete;
che il ricorrente chiede di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria anche per la procedura dinanzi al Tribunale federale;
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
che, secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge di regola nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana;
che, come è esplicitamente precisato nella decisione impugnata, il termine del 30 luglio 2014 assegnato al ricorrente per versare l'anticipo delle spese processuali non era sospeso dalle ferie giudiziarie;
che il ricorrente non sostiene di averne chiesto una proroga, né tantomeno risulta che una simile domanda sia stata accolta dall'autorità cantonale;
che, di regola, il ricorso al Tribunale federale non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF) e che il ricorrente non ha chiesto l'adozione di un simile provvedimento cautelare (cfr. art. 103 cpv. 3 LTF);
che il suddetto termine appare quindi scaduto, per cui ci si può chiedere se il ricorrente ha ancora un interesse pratico ed attuale all'esame del gravame presentato al Tribunale federale (cfr. DTF 137 I 23 consid. 1.3.1; 137 II 40 consid. 2.1 e rinvii);
che in concreto la questione può comunque rimanere indecisa;
che la decisione sull'anticipo delle spese processuali con la comminatoria dell'irricevibilità in caso di mancato pagamento è di natura incidentale e può, di massima, causare un pregiudizio irreparabile giusta l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (cfr. sentenza 4A_100/2009 del 15 settembre 2009, consid. 1.3 non pubblicato in DTF 135 III 603);
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
che, secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorrente deve almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata, spiegando per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che il gravame in esame disattende le citate esigenze di motivazione, siccome il ricorrente non fa valere la violazione dell'art. 47 della legge cantonale sulla procedura amministrativa, del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1), che disciplina la questione del prelievo delle spese processuali, ma si limita ad addurre di non essere in grado di far fronte al pagamento;
ch'egli sostiene essenzialmente di non disporre dei mezzi finanziari per assumersi gli oneri della procedura, sicché si sarebbe giustificato di ammetterlo al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che la questione dell'eventuale adempimento dei presupposti per concedere, integralmente o in parte, l'esenzione dalle spese processuali esula dall'oggetto della decisione impugnata;
che non risulta infatti, né il ricorrente lo sostiene, ch'egli ha introdotto una tempestiva domanda di assistenza giudiziaria in sede cantonale;
che anche l'eventuale richiesta di designarli un patrocinatore d'ufficio doveva, se del caso, essere presentata all'autorità cantonale competente nel merito (cfr. art. 10 della legge cantonale sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio, del 15 marzo 2011 [LAG; RL 3.1.1.7]);
che il ricorrente riconosce di avere ricevuto la richiesta di anticipo delle spese processuali il 18 luglio 2014, sostenendo tuttavia che il termine assegnatogli sarebbe stato insufficiente per provvedere tempestivamente a una traduzione in tedesco ed alla presentazione di una domanda di assistenza giudiziaria;
che questa tesi non può essere condivisa, giacché la notifica avvenuta il 18 luglio 2014 gli avrebbe consentito di eventualmente tradurre per tempo una decisione succinta quale è una semplice richiesta di anticipo;
che il lasso di tempo a disposizione del ricorrente era pure sufficiente per presentare tempestivamente all'autorità cantonale un'istanza di assistenza giudiziaria e di postulare se del caso una proroga del termine fissato per il pagamento dell'anticipo;
che questa conclusione si giustifica a maggior ragione ove si consideri che il ricorrente ha comunque compreso la portata della decisione impugnata al più tardi il 22 luglio 2014, quando ha presentato contro la stessa il ricorso in questa sede;
che pertanto il ricorso, non rispettoso delle esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF, è inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che la domanda di assistenza giudiziaria presentata in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);
che si giustifica tuttavia di rinunciare in via eccezionale a prelevare una tassa di giustizia (art. 65 cpv. 2 LTF);
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione al ricorrente e al giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo.
Losanna, 24 settembre 2014
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Gadoni