BGer 5C_1/2013
 
BGer 5C_1/2013 vom 11.11.2014
{T 0/2}
5C_1/2013
 
Sentenza dell'11 novembre 2014
 
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Herrmann,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. B.________,
patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti,
2. I  Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
opponenti,
Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud,
avv. Enrico Pusterla, via Beroldingen 11, 6850 Mendrisio.
Oggetto
autorità di ricorso in materia di ricusazione (divorzio ecc.),
ricorso contro la risoluzione emanata il 9 luglio 2013 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
 
Fatti:
A. Con sentenza 5A_680/2012 del 19 novembre 2012, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso 14 settembre 2012 di A.________ diretto contro una decisione della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino - concernente, segnatamente, una domanda di ricusa del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud presentata dallo stesso A.________ nell'ambito delle procedure giudiziarie che lo oppongono alla moglie B.________ - e lo ha trasmesso all'autorità inferiore affinché, eventualmente dopo essersi concertata con le altre autorità suscettibili di entrare in linea di conto, lo faccia pervenire ad un tribunale superiore competente per giudicare in seconda istanza conformemente all'art. 75 cpv. 2 LTF.
B. Il Tribunale d'appello ha trasmesso l'incarto al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il quale con risoluzione 9 luglio 2013 ha designato la Commissione di ricorso sulla magistratura del Cantone Ticino quale autorità giudiziaria superiore competente per statuire sul predetto ricorso.
C. Con " ricorso cautelativo" 13 agosto 2013 A.________ ha impugnato la risoluzione 9 luglio 2013 del Consiglio di Stato dinanzi al Tribunale federale, postulando di dichiararla nulla, nonché "di giudicare: è accolto l'oggetto del ricorso 14 settembre 2012 dell'avvocato A.________, al Tribunale federale confermato con sentenza del TF, 19 novembre 2012 incarto n. 5A_680/2012 che è: l'escussione di due testi, la ricusa del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud e dei Segretari assessori, l'annullamento degli atti da loro emanati in violazione del diritto nonché delle ripetibili riconosciute alla curatrice, oltre al gratuito patrocinio", di "non notificare il giudizio al curatore", di accordargli un risarcimento danni "per aver il TdA e il CdS notificato le loro decisioni al curatore" e "per non avere il Cantone Ticino rispettato il termine transitorio accordato ai Cantoni per adeguare la loro legislazione alle esigenze dell'Art. 75 cpv. 2 lett. a-c LTF" e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Avendo il ricorrente indicato di aver impugnato la risoluzione del Consiglio di Stato anche dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, con decreto presidenziale 21 agosto 2013 la procedura dinanzi al Tribunale federale è stata sospesa fino ad emanazione del giudizio su tale gravame. Con decisione 10 marzo 2014 il Tribunale cantonale amministrativo lo ha dichiarato irricevibile. Con sentenza 5A_406/2014 del 28 maggio 2014 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da A.________ avverso la decisione 10 marzo 2014.
Non sono state chieste determinazioni.
 
Diritto:
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 90 consid. 1 con rinvio).
2. Il gravame all'esame, di difficile lettura, contiene domande di giudizio che non attengono all'oggetto della risoluzione impugnata - come la richiesta di accoglimento del ricorso 14 settembre 2012 e la richiesta di risarcimento danni nei confronti dello Stato del Cantone Ticino - e che esulano pertanto dal presente litigio. Tali conclusioni risultano di primo acchito inammissibili.
3. Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre determinare se la criticata risoluzione del Consiglio di Stato sia un atto normativo oppure una decisione.
3.1. Nel caso in cui costituisse un atto normativo, la risoluzione sarebbe direttamente impugnabile mediante ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, atteso che il diritto ticinese non prevede alcun rimedio giuridico cantonale (art. 82 lett. b e 87 cpv. 1 LTF; sentenza 4C_3/2013 del 20 novembre 2013 consid. 2, non pubblicato in DTF 140 III 59; DTF 124 I 159 consid. 1b).
L'atto normativo è un atto generale e astratto. Un atto è generale quando è destinato ad applicarsi ad un numero indeterminato di persone ed è astratto quando si riferisce ad un numero indeterminato di situazioni (sentenza 2C_721/2012 del 27 maggio 2013 consid. 1.3, non pubblicato in DTF 139 II 384; DTF 135 II 328 consid. 2.1; 135 II 38 consid. 4.3).
Nella risoluzione criticata il Consiglio di Stato ha osservato che "Poiché nel caso specifico il Tribunale federale ha stabilito che nella controversia in questione non è stato rispettato l'articolo 75 capoverso 2 LTF, occorre designare un'autorità superiore che possa giudicare quale seconda istanza sulla ricusa. La legislazione cantonale non contempla norme che prevedano la costituzione di nuovi tribunali straordinari. Occorre però trovare una soluzione in conseguenza all'invito del Tribunale federale. Nel caso in esame, reputiamo che la soluzione più appropriata per dare seguito all'invito formulato dal Tribunale federale di mettere a disposizione un rimedio giuridico sia la designazione della Commissione di ricorso sulla magistratura per dirimere la controversia". La risoluzione è stata intimata alle parti partecipanti alla procedura di ricusa, alla Commissione di ricorso sulla magistratura ed alla I Camera civile del Tribunale d'appello.
Le considerazioni del Governo cantonale indicano che la sua risoluzione mira a risolvere soltanto il "caso in esame", garantendo il doppio grado di giudizio imposto dall'art. 75 cpv. 2 LTF alla domanda di ricusa presentata dal ricorrente. La risoluzione non è destinata ad applicarsi ad una cerchia indeterminata di persone e di fattispecie, ciò che può anche essere dedotto dal fatto che non è stata oggetto di alcuna pubblicazione, ma è stata semplicemente notificata alle parti ed alle autorità coinvolte nella procedura di ricusa. E ssa risulta pertanto priva del carattere generale ed astratto proprio ad un atto normativo.
3.2. La criticata risoluzione del Consiglio di Stato va piuttosto qualificata quale decisione incidentale sulla competenza e la ricusazione notificata separatamente (art. 92 LTF; v. anche sentenza 1C_9/2010 del 14 dicembre 2010 consid. 1.2, in cui la l Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha ritenuto che una risoluzione con la quale il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha costituito una Camera straordinaria per esaminare un'istanza di ricusa di tutti i giudici del Tribunale d'appello costituisse una decisione ai sensi dell'art. 92 LTF). Non emanando da un'autorità cantonale di ultima istanza con natura di tribunale superiore, essa non è però direttamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale (86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF per il ricorso in materia di diritto pubblico, rispettivamente art. 75 LTF per il ricorso in materia civile; v. DTF 121 II 219 consid. 2b; sentenza 1C_9/2010 del 14 dicembre 2010 consid. 2.3.1).
Il fatto che la risoluzione del Governo cantonale potesse non essere direttamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale era del resto noto al ricorrente, il quale l'ha infatti pure contestata dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Detta procedura si è conclusa con la sentenza del Tribunale federale 5A_406/2014 del 28 maggio 2014 che ha dichiarato inammissibile il ricorso rivolto contro la decisione di irricevibilità pronunciata da tale autorità giudiziaria cantonale (v. supra consid. in fatto C).
3.3. Non essendo rivolto né contro un atto normativo cantonale né contro una decisione pronunciata da un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore, il ricorso si rivela inammissibile e non può essere esaminato nel merito.
4. Il ricorrente accenna di passaggio al fatto che, incaricata dal Tribunale federale della trasmissione del suo ricorso 14 settembre 2012ad un tribunale superiore competente per giudicare in seconda istanza ai sensi dell'art. 75 cpv. 2 LTF, era la I Camera civile del Tribunale d'appello e non il Consiglio di Stato. Ciò non basta però a ritenere che con il gravame all'esame il ricorrente, di formazione avvocato, intenda far valere un'esecuzione viziata della sentenza del Tribunale federale 5A_680/2012 del 19 novembre 2012 ai sensi dell'art. 70 cpv. 4 LTF. Una trasmissione del gravame al Consiglio federale (v. art. 30 cpv. 2 LTF) non entra perciò in linea di conto.
5. Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato inammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono quindi poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vi è motivo di assegnare ripetibili alle opponenti, le quali non sono state invitate a presentare una risposta al ricorso e non sono quindi incorse in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione ai partecipanti al procedimento, al Consiglio di Stato del Cantone Ticino e per informazione al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 11 novembre 2014
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini