BGer 6B_1164/2014 |
BGer 6B_1164/2014 vom 10.12.2014 |
{T 0/2}
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6B_1164/2014
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Sentenza del 10 dicembre 2014 |
Corte di diritto penale |
Composizione
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Giudice federale Mathys, Presidente,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento |
A.A.________ e B.A.________,
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ricorrenti,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Decreto di non luogo a procedere (danneggiamento, ecc.), esigenza di motivazione del ricorso,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 3 novembre 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: |
1. Con sentenza del 3 novembre 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da A.A.________ e B.A.________ contro il non luogo a procedere decretato dal Procuratore pubblico nei confronti di C.C.________ e D.C.________ per titolo di danneggiamento e ingiuria.
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A.A.________ e B.A.________ impugnano questo giudizio con ricorso al Tribunale federale.
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2. Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi nei quali la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto.
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Il gravame in esame, privo di conclusioni di sorta, non rispetta minimamente tali esigenze. I ricorrenti si dolgono dell'operato della loro avvocata, ribadiscono le loro accuse contro i querelati e indicano alcune prove da assumere per comprovarle. Omettono completamente di confrontarsi con la sentenza della CRP e di spiegare perché l'irricevibilità del reclamo da essa pronunciata violerebbe il diritto.
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3. Manifestamente inammissibile, il gravame dev'essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
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Considerate le particolari circostanze del caso, si rinuncia eccezionalmente ad addossare agli insorgenti soccombenti le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 10 dicembre 2014
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Mathys
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La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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