BGer 2D_69/2014
 
BGer 2D_69/2014 vom 30.12.2014
{T 0/2}
2D_69/2014
 
Sentenza del 30 dicembre 2014
 
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Sara Gasparoli,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
opponenti.
Oggetto
Permesso di dimora,
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 24 novembre 2014 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Fatti:
A. A.________, è stata posta, con la necessaria approvazione dell'Ufficio federale della migrazione, dal mese di agosto del 2009 fino al 31 agosto 2012 al beneficio di permessi di dimora regolarmente rinnovati per svolgere un apprendistato di assistente di studio medico presso l'ospedale B.________. Alla scadenza del contratto di tirocinio ella doveva rientrare in Patria per mettere a profitto le conoscenze acquisite nel nostro Paese. Nel novembre del 2012, portato a termine l'apprendistato, A.________ ha ottenuto, in seguito ad un errore della competente autorità cantonale, il rinnovo del permesso di dimora, il quale le è stato accordato per lavorare presso l'ospedale B.________ allorché ella era stata assunta come assistente di studio medico alle dipendenze della C.________SA a X.________. L'interessata si è invece vista respingere un'ulteriore istanza di proroga del permesso di dimora presentata nel luglio del 2013 e nel contempo è stata invitata a cessare l'attività e a lasciare la Svizzera.
La decisione è stata confermata dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 27 novembre 2013, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 24 novembre 2014.
B. Il 19 dicembre 2014 A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale con cui chiede l'annullamento della risoluzione governativa (recte: della sentenza cantonale) e che le venga rinnovato il permesso di dimora. In via subordinata domanda che le sia accordato un permesso di dimora provvisorio fino a che avrà trovato un posto di lavoro nel suo paese d'origine, al più tardi sino al 31 dicembre 2015. Adduce in sintesi la violazione del divieto dell'arbitrio e del principio della buona fede. Postula inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
 
Diritto:
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).
2. Giusta l'art. 113 LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi sussidiari in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli art. 72 a 89 LTF. Oggetto del contendere è una decisione con cui è stato rifiutato il rinnovo di un permesso di dimora per svolgere un'attività lucrativa. Conformemente all'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
In concreto la ricorrente non pretende, a giusta ragione, di vantare un diritto a soggiornare in Svizzera in virtù della legislazione interna o di un trattato bilaterale concluso con il suo paese d'origine. Non è quindi data la via del ricorso in materia di diritto pubblico.
3. Rimane da vagliare se il ricorso sussidiario in materia costituzionale sia ricevibile.
3.1. Giusta l'art. 115 lett. b LTF può proporre questo rimedio di diritto chi ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. In concreto la ricorrente non può prevalersi di una situazione giuridica tutelata dalla legge (su questa nozione, cfr. DTF 133 I 185 segg.) che le concederebbe un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno. Inoltre, come già spiegato da questa Corte, il divieto generale dell'arbitrio sgorgante dall'art. 9 Cost. non conferisce, di per sé, un interesse legittimo ai sensi dell'art. 115 lett. b LTF quando, come in concreto, viene censurata un'errata applicazione del diritto (cfr. DTF 133 I 185 consid. 6.1 pag. 197 e 6.3 pag. 200). La censura è quindi inammissibile.
3.2. Malgrado l'assenza di una legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente può nondimeno far valere la disattenzione dei suoi diritti di parte, la cui violazione costituisce un diniego di giustizia formale (DTF 133 I 185 consid. 6.2 pag. 198). Ella non può però contestare, anche in modo indiretto, il merito della causa, non può riferirsi cioè a quesiti indissociabili dal medesimo quali, segnatamente, il dovere per l'autorità di motivare sufficientemente la propria decisione o di prendere in considerazione gli argomenti giuridici sollevati dall'insorgente (cfr. DTF 126 I 81 consid. 7 pag. 94 e richiami). A parere della ricorrente l'autorità di prime cure, quando le ha rinnovato per la prima volta il permesso di dimora, fruiva di tutte le informazioni necessarie (fine dell'apprendistato e inizio di una nuova attività presso un altro datore di lavoro) per pronunciarsi con conoscenza di causa. Farle ora sopportare le conseguenze derivanti da errori commessi dalla stessa allorché ella ha preso delle disposizioni (locazione di un appartamento, conclusione di diversi contratti) che non può modificare senza pregiudizio disattende il principio della buona fede oltre ad essere sproporzionato. La censura, inscindibile dal merito del litigio, sfugge tuttavia ad un esame di merito. A titolo del tutto abbondanziale va ricordato alla ricorrente che la semplice concessione di un'autorizzazione di soggiorno non dà alcun diritto ad ottenere ulteriori rinnovi della stessa (DTF 126 II 377 consid. 3b pag. 388; sentenza 2C_40/2012 du 15 ottobre 2012 consid. 5), motivo per cui non dà luogo ad aspettative meritevoli di tutela. Anche il ricorso sussidiario in materia costituzionale è quindi inammissibile.
 
Erwägung 4
4.1. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF) e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
4.2. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
4.3. Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alla patrocinatrice della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.
Losanna, 30 dicembre 2014
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud