BGer 5A_136/2015
 
BGer 5A_136/2015 vom 07.04.2015
{T 0/2}
5A_136/2015
 
Sentenza del 7 aprile 2015
 
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Schöbi,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti,
opponente,
Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud,
avv. Enrico Pusterla, via Beroldingen 11, 6850 Mendrisio.
Oggetto
ricusazione (divorzio),
ricorso contro il decreto emanato il 20 gennaio 2015
dal Presidente della Commissione di ricorso sulla magistratura del Cantone Ticino.
 
Considerando:
che con sentenza 5A_680/2012 del 19 novembre 2012 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso 14 settembre 2012 di A.________ diretto contro una decisione della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino - concernente, segnatamente, una domanda di ricusa del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud presentata dallo stesso A.________ nell'ambito delle procedure giudiziarie che lo oppongono alla moglie B.________ - e lo ha trasmesso all'autorità inferiore affinché, eventualmente dopo essersi concertata con le altre autorità suscettibili di entrare in linea di conto, lo faccia pervenire ad un tribunale superiore competente per giudicare in seconda istanza conformemente all'art. 75 cpv. 2 LTF;
che con risoluzione 9 luglio 2013 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha designato la Commissione di ricorso sulla magistratura del Cantone Ticino quale autorità giudiziaria superiore competente per statuire sul predetto ricorso;
che i rimedi di diritto presentati da A.________ avverso tale risoluzione sono stati dichiarati inammissibili (v. sentenze 5A_406/2014 del 28 maggio 2014; 5C_1/2013 dell'11 novembre 2014);
che, con istanza 29 dicembre 2014 rivolta alla Commissione di ricorso sulla magistratura, A.________ ha contestato la competenza di quest'ultima " quale istanza di ricorso per il procedimento in oggetto ";
che con decreto 20 gennaio 2015 il Presidente della Commissione di ricorso sulla magistratura ha respinto tale istanza, considerandola manifestamente infondata poiché " ancora contesta senza argomento alcuno la competenza confermata dall'ultimo giudizio del Tribunale federale ";
che con ricorso 19 febbraio 2015 A.________ si è aggravato al Tribunale federale chiedendo, in particolare, di dichiarare nullo il decreto 20 gennaio 2015, di ordinare di " far pervenire il ricors o 23 novembre 2013 (rec te: 14 settembre 2012) dell'avv. A.________ a un tribunale superiore competente per giudicare in seconda istanza conformemente all'art. 75 LTF ", nonché di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio;
che la sua richiesta di adozione di misure cautelari ex art. 104 LTF è stata respinta con decreto 20 febbraio 2015;
che le altre sue proposte di giudizio sono prive di qualsiasi motivazione oppure del tutto estranee all'oggetto del decreto impugnato - come, ad esempio, la richiesta di risarcimento danni nei confronti dello Stato del Cantone Ticino - e si appalesano quindi di primo acchito inammissibili;
che il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF), nondimeno - tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame - di regola esso esamina soltanto le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1) : il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2);
che nel gravame all'esame il ricorrente espone (peraltro in modo confuso) perché, a suo dire, nel caso concreto la competenza della Commissione di ricorso sulla magistratura quale seconda istanza cantonale sarebbe contraria a varie norme di diritto cantonale e federale, nonché all'art. 6 CEDU;
che egli omette però di confrontarsi compiutamente con il decreto impugnato, il quale evidenzia come la designazione, da parte del Consiglio di Stato, della Commissione di ricorso sulla magistratura quale autorità di ricorso sia stata impugnata senza successo e come l'istanza 29 dicembre 2014 non contenga del resto alcun argomento a sostegno della contestazione della competenza;
che al riguardo il ricorrente si limita infatti ad affermare in modo apodittico che le decisioni di inammissibilità dei suoi rimedi presentati avverso la risoluzione 9 luglio 2013 del Consiglio di Stato sarebbero in realtà irrilevanti ai fini della competenza della Commissione di ricorso sulla magistratura, e nemmeno nega la carenza di motivazione della sua istanza 29 dicembre 2014 (né pretende che una motivazione non fosse in concreto esatta);
che in tali condizioni il ricorso non soddisfa le esigenze di motivazione poste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF;
che esso si appalesa pertanto inammissibile;
che la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta già per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
che non vi è ragione di assegnare ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione alle parti, al Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud e al Presidente della Commissione di ricorso sulla magistratura del Cantone Ticino.
Losanna, 7 aprile 2015
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini