BGer 8C_221/2015 |
BGer 8C_221/2015 vom 23.04.2015 |
8C_221/2015 {T 0/2}
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Sentenza del 23 aprile 2015 |
I Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudice federale Leuzinger, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Cassa Disoccupazione UNIA,
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Piazza Giuseppe Buffi 6, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro la disoccupazione
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(presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 marzo 2015.
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Visto: |
il ricorso del 30 marzo 2015 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato l'11 marzo 2015,
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lo scritto del 31 marzo 2015 con il quale, per ordine della Presidente della I Corte di diritto sociale, il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
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l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
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lo scritto del ricorrente del 10 aprile 2015, con cui sollecita peraltro la concessione dell'assistenza giudiziaria,
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considerando: |
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
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che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
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che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione (rinviando magari ad atti della procedura cantonale), bensì deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.; 134 II 244 consid. 2.3 pag. 246) e indicare per lo meno succintamente in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 pcv. 1 LTF),
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che il ricorrente non critica le motivazioni del Tribunale delle assicurazioni, il quale ha spiegato come il suo ruolo fosse da ritenere dirigenziale non tanto alla luce dell'iscrizione a registro di commercio, bensì sulla base delle prove agli atti, in modo particolare delle testimonianze,
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che nemmeno lo scritto complementare inviato dal ricorrente il 10 aprile 2015 censura un accertamento manifestamente errato dei fatti, nella forma dell'apprezzamento delle prove operato dalla Corte cantonale,
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),
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che in simili circostanze la domanda di assistenza giudiziaria è priva di oggetto,
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
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Lucerna, 23 aprile 2015
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Leuzinger
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Il Cancelliere: Bernasconi
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