BGer 8G_1/2015 vom 21.05.2015
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{T 0/2}
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8G_1/2015
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Sentenza del 21 maggio 2015
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali Leuzinger, Presidente,
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Ursprung, Parrino,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento
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A.________,
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patrocinato dall'avv. Carlo Postizzi,
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istante,
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contro
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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per il tramite del Dipartimento finanze e economia, Sezione delle risorse umane, 6500 Bellinzona,
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controparte.
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Oggetto
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Diritto della funzione pubblica,
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domanda d'interpretazione della sentenza del Tribunale federale svizzero 8C_643/2014 del 12 dicembre 2014.
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Visto:
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la sentenza 8C_643/2014 del 12 dicembre 2014 con cui il Tribunale federale ha accolto il ricorso presentato da A.________ contro il giudizio del 26 giugno 2014 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e rinviato la causa a quest'ultimo,
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lo scritto del 24 marzo 2015 (timbro postale) di A.________ con cui chiede l'interpretazione della sentenza 8C_643/2014,
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considerando:
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che il Tribunale federale interpreta o rettifica una sentenza, se il dispositivo è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo (art. 129 cpv. 1 LTF),
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che il Tribunale federale nella sentenza 8C_643/2014 ha annullato il giudizio cantonale e rinviato la causa per nuova decisione al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nella misura in cui aveva rifiutato i numerosi mezzi di prova offerti, senza confrontarsi concretamente sulla pertinenza degli stessi,
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che il Tribunale federale ha sottolineato, pur considerando un apprezzamento anticipato delle prove, come non fosse in grado di verificare se la Corte cantonale abbia commesso o no un arbitrio nell'accertamento dei fatti, non apparendo le numerose richieste di prova del ricorrente e dell'opponente in sede cantonale manifestamente prive di ogni fondamento,
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che il Tribunale cantonale amministrativo avrebbe dovuto e dovrà statuire nuovamente sulle assunzioni di prova,
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che il dispositivo della sentenza 8C_643/2014 non si presta ad alcuna interpretazione, non volendo limitare il potere d'esame della Corte cantonale,
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che la domanda di interpretazione può estendersi ai considerandi della sentenza soltanto se si presentano contraddizioni tra il dispositivo e i motivi, è per contro esclusa per tentare di ridiscutere in maniera generale la sentenza o ogni affermazione contenuta nella motivazione (sentenza 4G_2/2009 del 21 ottobre 2009 consid. 1.1),
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che nemmeno dai considerandi risulta una contraddizione tra motivazione e dispositivo, i quali non tendono a fissare delimitazioni particolari in sede di rinvio,
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che peraltro a norma dell'art. 110 LTF la procedura di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, ultima e unica autorità cantonale giudiziaria nella presente controversia, applica il principio inquisitorio previsto dall'ordinamento di procedura cantonale (art. 25 cpv. 1 e 70 cpv. 2 LPAmm/TI; sentenza 2C_354/2009 del 30 giugno 2010 consid. 3.1), tenendo conto anche di nuovi fatti o mezzi prova,
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che in tali condizioni la domanda di interpretazione - infondata - dev'essere respinta senza scambio di scritti (art. 127 e 129 cpv. 3 LTF),
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che le spese giudiziarie, ridotte rispetto alla causa principale, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF),
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per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1. La domanda d'interpretazione è respinta.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico dell'istante.
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3. Comunicazione alle parti e al Tribunale cantonale amministrativo.
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Lucerna, 21 maggio 2015
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Leuzinger
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Il Cancelliere: Bernasconi
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