BGer 9C_198/2015 vom 09.06.2015
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9C_198/2015
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Sentenza del 9 giugno 2015
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento
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A.________, Italia,
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patrocinato dall'avv. Pietro Cella,
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ricorrente,
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contro
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Cassa svizzera di compensazione,
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avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 2 febbraio 2015.
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Visto:
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il ricorso inoltrato da A.________ il 13 marzo 2015 (timbro postale) contro la sentenza del 2 febbraio 2015 del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
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il decreto del 20 marzo 2015 con cui il Tribunale federale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo spese di fr. 500.- entro il 20 aprile 2015,
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l'assegnazione all'insorgente, con decreto 1° maggio 2015, di un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 19 maggio 2015, per versare l'anticipo spese richiesto e l'indicazione espressa che in caso di mancato pagamento nel termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
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il decreto 19 maggio 2015 con il quale è stata negata la proroga del termine suppletorio per il versamento dell'anticipo spese, richiesta mediante fax del 19 maggio 2015,
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considerando:
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che la parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte, conformemente all'art. 62 cpv. 1 LTF,
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che il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo o la prestazione delle garanzie, atteso che se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio (art. 62 cpv. 3 prima e seconda frase LTF),
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che se l'anticipo non è versato o le garanzie non sono prestate nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 terza frase LTF),
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che la domanda di proroga non ha potuto essere accolta, il ricorrente essendo stato espressamente reso attento nel decreto del 1° maggio 2015 che il termine suppletorio non era prorogabile,
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che il ricorrente non ha così versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
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che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
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che, viste le circostanze del caso concreto, in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
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1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,
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Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 9 giugno 2015
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Meyer
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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