BGer 4A_305/2015 |
BGer 4A_305/2015 vom 15.06.2015 |
{T 0/2}
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4A_305/2015
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Sentenza del 15 giugno 2015 |
I Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale Kiss, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Stefano Peduzzi,
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ricorrente,
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contro
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Fondazione B.________,
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patrocinata dall'avv. Giovanni Poma,
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opponente.
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Oggetto
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cauzione per spese ripetibili,
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ricorso contro la decisione emanata il 5 maggio 2015
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dal Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: |
che con sentenza 29 settembre 2014 il Pretore del distretto di Lugano ha respinto la petizione presentata da A.________ nei confronti della Fondazione B.________ volta ad ottenere fr. 54'893,10 a titolo di rimunerazione dell'attività lavorativa;
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che il 3 novembre 2014 l'attrice ha attaccato il giudizio pretorile, chiedendo alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino di accogliere la petizione;
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che la convenuta ha chiesto con istanza 21 gennaio 2015 la prestazione di una cauzione per le spese ripetibili, l'attrice essendo rientrata in Marocco dove è domiciliata;
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che con decisione 5 maggio 2015 il Vicepresidente della Camera adita ha accolto l'istanza e ha fissato in fr. 2'500.-- la cauzione in favore della convenuta;
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che, dopo aver richiamato l'art. 99 cpv. 1 CPC, l'autorità inferiore ha constatato il domicilio all'estero dell'attrice, la reiezione (con la sentenza 16 gennaio 2015) della sua domanda di assistenza giudiziaria e l'assenza di un esonero dal versamento della cauzione previsto in una convenzione internazionale o in un accordo bilaterale con il Marocco;
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che essa ha poi fissato l'ammontare delle garanzie in base al valore delle pretese di appello;
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che A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso del 6 giugno 2015 postulando l'annullamento della predetta decisione e domandando il beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura federale;
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che la ricorrente afferma di essere stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria dal Pretore e ritiene "sprovvisto di fondamento" l'accertamento in base al quale ella sarebbe in grado di versare una cauzione di fr. 2'500.--;
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che ella lamenta pure una violazione dell'art. 6 CEDU, la decisione impugnata impedendole di accedere a un tribunale;
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che giusta l'art. 42cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
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che tale requisito non è soddisfatto nella fattispecie;
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che infatti la prima doglianza ricorsuale è del tutto inconferente, l'autorità inferiore non avendo in alcun modo accertato la possibilità della ricorrente di versare fr. 2'500.--;
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che la ricorrente non spiega poi per quale motivo l'art. 6 CEDU esonererebbe una parte, la cui domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta, dal dover prestare una cauzione processuale;
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che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
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che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dall'eventuale indigenza della ricorrente;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
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4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 15 giugno 2015
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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