BGer 2C_566/2015 |
BGer 2C_566/2015 vom 02.07.2015 |
{T 0/2}
|
2C_566/2015
|
Sentenza del 2 luglio 2015 |
II Corte di diritto pubblico |
Composizione
|
Giudice federale Zünd, Presidente,
|
Cancelliera Ieronimo Perroud.
|
Partecipanti al procedimento |
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
|
ricorrente,
|
contro
|
Comunione ereditaria fu A.________,
|
opponente.
|
Oggetto
|
IC 2013,
|
ricorso contro la sentenza emessa il 20 maggio 2015 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
|
Fatti: |
A. Il 2 aprile 2012 A.________ è diventata comproprietaria del mappale xxx RFD di X.________, costituito in proprietà per piani (PPP). La sua quota, intavolata come unità di PPP yyy, corrispondeva a 57 o/oo.
|
In seguito ad una ristrutturazione del condominio eseguita negli anni 2010/2011 (aggiunzione di ulteriori tre piani), l'Ufficio cantonale di stima ha proceduto ad aggiornare nel 2013 la stima ufficiale dell'immobile, fissando un nuovo valore globale, poi ripreso dall'Ufficio circondariale di tassazione di Locarno per determinare sia la sostanza imponibile della contribuente che il valore di locazione dell'unità PPP yyy. Di conseguenza nella tassazione IC 2013, notificata il 28 maggio 2014, i valori indicati dalla proprietaria, riferiti alla situazione dell'immobile prima della ristrutturazione, sono stati modificati dal fisco in fr. 248'157.-- (invece di fr. 131'266.--) per il valore fiscale e fr. 22'600.-- (al posto di fr. 6'900.--) per il valore locativo.
|
Il reclamo esperito dalla contribuente è stato respinto il 30 luglio 2014 dall'Ufficio di tassazione il quale ha confermato, tra l'altro, il valore di stima e ha modificato, a svantaggio dell'interessata, il valore locativo fissandolo a fr. 15'800.--.
|
B. Adita dalla contribuente (la quale è poi deceduta il 25 gennaio 2015 ed è stata sostituita dalla Comunione ereditaria fu A.________), la Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Cantone Ticino ne ha accolto il gravame con sentenza del 20 maggio 2015. Ha annullato di conseguenza la decisione su reclamo e ha rinviato gli atti all'Ufficio di tassazione perché accerti il valore locativo della quota di PPP yyy del mappale xxx RFD di X.________ e, con la collaborazione dell'Ufficio cantonale di stima, proceda a determinarne il valore di stima ufficiale.
|
Dopo avere ricordato che la procedura di valutazione della sostanza immobiliare, determinante ai fini fiscali, era eseguita dall'Ufficio cantonale di stima ed era indipendente da quella di tassazione, la Corte ticinese ha osservato che la prassi del citato ufficio in materia di stima delle proprietà per piani - consistente nell'effettuare una valutazione complessiva, con susseguente ripartizione del valore ottenuto in funzione delle quote millesimali - divergeva in modo piuttosto evidente dal tenore della normativa applicabile - secondo cui ogni proprietario ha diritto ad una valutazione distinta della propria quota di comproprietà. Ha poi rilevato che era presumibile che la ristrutturazione rispettivamente l'ampliamento di uno stabile con la costruzione di nuovi appartamenti poteva comportare una considerevole discrepanza tra il valore delle nuove unità condominiali e le preesistenti quote di comproprietà che non erano state oggetto di alcun intervento. Ha in seguito spiegato perché la "res iudicata" della decisione di nuova stima globale - emanata nell'ambito di una procedura di stima indipendente da quella di tassazione - non era opponibile alla contribuente ed è giunto alla conclusione, come già fatto peraltro nel passato (vedasi RtiD II 2010 n. 9t), che si giustificava di procedere ad una nuova determinazione del valore di stima ufficiale della sua quota. Per quanto concerne invece la determinazione del valore locativo, la Camera di diritto tributario ha ricordato che, come già giudicato (RtiD II 2008 n. 3t), la prassi ticinese secondo la quale detto valore corrispondeva al 90 % del valore di reddito risultante dal calcolo della stima ufficiale era illegale, motivo per cui anche il risultato del calcolo che ne derivava era viziato: la decisione contestata andava quindi annullata pure al riguardo e l'autorità di tassazione veniva invitata a ricalcolare il citato valore in modo rispettoso della legge applicabile e dei principi costituzionali.
|
C. Il 26 giugno 2015 la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale per quanto attiene alla parte del dispositivo che impone all'Ufficio di tassazione di determinare ex novo il valore di stima ufficiale della proprietà immobiliare ancorché con la collaborazione dell'Ufficio cantonale di stima. Adduce, in sintesi, che una collaborazione come quella richiesta dalla Corte cantonale non è prevista né dalla normativa tributaria né da quella sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare e dovrebbe risultare da un'eventuale modifica legislativa ed afferma che la messa in atto di quanto deciso dalla Camera di diritto tributario creerebbe una non indifferente insicurezza giuridica.
|
Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.
|
Diritto: |
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59; 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 139 III 133 consid. 1 pag. 133).
|
Erwägung 2 |
2.1. Nel caso in esame, il ricorso in materia di diritto pubblico è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è diretto contro una decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza in una materia che non rientra nell'ambito delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF. Esso viene inoltre presentato da un'autorità legittimata a ricorrere, non come erroneamente affermato dalla medesima in virtù dell'art. 89 cpv. 1 LTF, bensì giusta i combinati art. 89 cpv. 2 e 73 cpv. 2 LAID (RS 642.14; cfr. DTF 134 II 45 consid. 2.1 e 2.2 pag. 46 seg.). Da questo profilo, l'impugnativa è pertanto di principio ammissibile.
|
2.2. Secondo l'art. 90 LTF il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. Giusta l'art. 91 LTF, il ricorso è inoltre ammissibile contro le decisioni che concernono soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre (lett. a) o che pongono fine al procedimento solo per una parte dei litisconsorti (lett. b). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF, il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali, notificate separatamente, è ammissibile unicamente se sono adempiute le condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF.
|
2.3. Nel caso concreto la pronuncia contestata non conclude la procedura, ma rinvia la causa all'autorità di prime cure affinché determini, con la collaborazione dell'Ufficio cantonale di stima, il valore di stima ufficiale della quota di PPP della contribuente nonché ne ricalcoli il valore locativo. I giudizi di rinvio sono di principio delle decisioni incidentali e sono quindi impugnabili se risultano adempiuti i presupposti dell'art. 93 LTF, segnatamente se possono causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a; su questa nozione cfr. DTF 134 III 188 consid. 2.1 pag. 190; 133 IV 139 consid. 4 pag. 140 e rispettivi rinvii) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (cpv. 1 lett. b).
|
2.4. L'adempimento delle condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF, se non è evidente, dev'essere allegato e dimostrato (DTF 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525; 134 III 426 consid. 1.2 in fine pag. 429 e rinvii; SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 13 all'art. 93). La ricorrente non si è però avveduta affatto di questo aspetto. Essa non fa valere l'esistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, ricordato che per pregiudizio irreparabile s'intende un pregiudizio di natura giuridica, ossia un pregiudizio a cui non può essere posto ulteriormente rimedio con una sentenza finale o un'altra decisione favorevole al ricorrente (DTF 135 I 261 consid. 1.2 pag. 263). Al riguardo va rammentato che di regola una decisione di rinvio non comporta un simile pregiudizio, implicando infatti semplicemente un allungamento dei tempi della procedura (DTF 133 V 477 consid. 5.2.1 seg. pag. 483 seg.), tranne quando obbliga, mediante disposizioni di diritto sostanziale, l'autorità ricorrente di prima istanza a emanare un provvedimento che essa reputa contrario al diritto; allora tale decisione è considerata causarle un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 133 V 477 consid. 5.2 pag. 483). Sennonché, come appena accennato, la ricorrente nulla adduce in proposito. Si volesse da ciò prescindere va osservato che la pronuncia querelata non priva affatto l'autorità fiscale di ogni suo potere di apprezzamento e nemmeno la obbliga ad emanare una decisione che ritiene illegale. In effetti, se la sentenza querelata le impone di determinare sia il valore di stima ufficiale sia il valore locativo, essa non contiene tuttavia nessuna indicazione che possa in qualche modo limitare il suo potere decisionale. Per i motivi che precedono, un'entrata in materia in base all'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF dev'essere pertanto esclusa.
|
2.5. Quanto all'eventuale ammissibilità del ricorso in virtù dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, va osservato che la ricorrente non si riferisce del tutto a tale norma e che il rispetto delle condizioni in essa previste nemmeno può essere considerato manifesto. L'impugnativa, priva di una qualsiasi motivazione topica in tal senso, risulta pertanto inammissibile anche in relazione al citato disposto.
|
Erwägung 3 |
3.1. Quand'anche si volesse prescindere da quanto precede, il ricorso sfuggirebbe comunque ad un esame di merito per i motivi esposti di seguito. Oggetto di litigio è la determinazione del valore di stima ufficiale di una quota di PPP, elemento decisivo ai fini dell'imposta sulla sostanza. Ciò implica che la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) trova applicazione, dato che essa assoggetta all'imposta sulla sostanza, materia armonizzata (art. 73 cpv. 1 LAID), la sostanza netta totale (art. 13 LAID), la quale viene stimata al suo valore venale (art. 14 cpv. 1 LAID).
|
3.2. Sebbene il Tribunale federale, che applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), esamini in principio liberamente l'applicazione del diritto federale così come la conformità del diritto cantonale armonizzato e la sua applicazione da parte delle istanze cantonali alle disposizioni della legge federale sull'armonizzazione fiscale, l'esame dell'interpretazione del diritto cantonale è invece limitato all'arbitrio se le norme di detta legge lasciano invece un margine d'apprezzamento ai Cantoni (DTF 134 II 207 consid. 2 pag. 209 seg.). In materia d'imposta sulla sostanza la normativa federale pone solo principi generali, lasciando un gran margine di apprezzamento in proposito ai Cantoni: il potere di esame di questa Corte è pertanto limitato all'arbitrio (cfr. per analogia 2C_1236/2012 del 20 giugno 2013 consid. 2.1 e rinvii).
|
3.3. Quando si tratta di esaminare se è stato disatteso il divieto dell'arbitrio di cui all'art. 9 Cost. (DTF 138 I 232 consid. 2.4 pag. 236 seg. e riferimenti), le esigenze poste alla motivazione del ricorso sono in tal caso particolarmente rigorose (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 396 consid. 3.1 pag. 399; 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31). Ora nella presente fattispecie, la ricorrente non spiega in modo chiaro e circostanziato (DTF 134 I 83 consid. 3.2 pag. 88; 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246) in che l'argomentazione dei giudici cantonali - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - risulterebbe manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133; 133 II 257 consid. 5.1 pag. 260 seg.; 133 III 393 consid. 6 pag. 397). In mancanza di una motivazione che soddisfa le esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF il ricorso dovrebbe di conseguenza essere dichiarato irricevibile.
|
Erwägung 4 |
4.1. Per le considerazioni che precedono, il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere evaso secondo la procedura dell'art. 108 cpv. 1 LTF.
|
4.2. Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF) né si accordano ripetibili all'opponente che, oltre a non essere patrocinata, non è stata invitata ad esprimersi (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).
|
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
|
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
|
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
|
Losanna, 2 luglio 2015
|
In nome della II Corte di diritto pubblico
|
del Tribunale federale svizzero
|
Il Presidente: Zünd
|
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
|