BGer 4A_345/2015 |
BGer 4A_345/2015 vom 07.07.2015 |
{T 0/2}
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4A_345/2015
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Sentenza del 7 luglio 2015 |
I Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale Kiss, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento |
1. A.________,
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2. B.________,
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entrambi patrocinati dall'avv. dott. Tuto Rossi,
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ricorrenti,
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contro
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C.________,
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patrocinato dallo studio legale Ferrari Partner,
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opponente.
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Oggetto
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anticipo spese giudiziarie,
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ricorso contro la sentenza emanata il 29 maggio 2015 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: |
che C.________ ha incoato innanzi al Pretore del distretto di Lugano una causa con cui ha chiesto di ordinare a A.________ e B.________ di restituirgli un dipinto (con la relativa documentazione accompagnatoria e l'indicazione del luogo di deposito), di accertare l'inesistenza del credito di euro 4'000'000.-- vantato dai convenuti e di condannare il primo convenuto a pagare un risarcimento danni di fr. 70'000.--;
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che il 27 aprile 2015 il Pretore del distretto di Lugano ha valutato provvisoriamente il valore di lite in fr. 1'000'000.-- e ha invitato l'attore a versare fr. 5'000.-- quale anticipo per le spese giudiziarie;
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che con sentenza 29 maggio 2015 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dai convenuti contro il predetto decreto pretorile;
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che con ricorso del 25 giugno 2015 A.________ e B.________ postulano, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, la riforma della sentenza dell'ultima istanza cantonale nel senso di fissare l'anticipo spese a carico dell'attore fra fr. 300'000.-- e 800'000.--;
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che secondo i ricorrenti il valore di lite della causa non ammonterebbe a fr. 1'000'000.--, ma a fr. 160'000'000.--;
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che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
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che, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la decisione impugnata, non terminando la procedura iniziata innanzi al Pretore, non è finale ma incidentale;
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che giusta l'art. 93 cpv. 1 LTF una decisione incidentale può unicamente essere immediatamente impugnata al Tribunale federale se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b);
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che quest'ultima ipotesi non entra manifestamente in linea di conto nella fattispecie non potendo, anche in caso di accoglimento del ricorso, essere pronunciata una decisione finale;
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che il pregiudizio irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF dev'essere di natura giuridica, e cioè non deve poter essere eliminato (completamente) con una futura decisione favorevole al ricorrente, mentre non costituisce un danno irreparabile di natura giuridica un mero inconveniente fattuale quale un allungamento della procedura o un aumento dei suoi costi (DTF 138 III 190 consid. 6, con rinvii);
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che pertanto il "grande dispendio di tempo, d'energie ed economico" lamentato dai ricorrenti è del tutto inidoneo a sostanziare l'esistenza di un pregiudizio irreparabile di natura giuridica;
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che a tal fine non è di maggior pregio l'argomento attinente alla - pretesa - impossibilità di ottenere corrette ripetibili in ragione del valore di lite indicato dal giudice di prime cure e ritenuto troppo basso;
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che infatti non è ravvisabile né i ricorrenti spiegano per quale motivo, qualora dovessero alla fine della causa ricevere un importo a titolo di ripetibili inferiore a quello a cui ritengono di avere diritto in base al valore di lite correttamente determinato, essi non potrebbero aggravarsi contro tale decisione con un ricorso diretto contro la sentenza finale;
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che il ricorso si rivela pertanto manifestamente inammissibile già per questo motivo e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
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che con l'evasione del gravame la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta caduca;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno sostenute dai ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 7 luglio 2015
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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