BGer 2C_956/2014 |
BGer 2C_956/2014 vom 21.08.2015 |
{T 0/2}
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2C_956/2014
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Sentenza del 21 agosto 2015 |
II Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudici federali Zünd, Presidente,
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Seiler, Stadelmann,
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Cancelliere Savoldelli.
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Partecipanti al procedimento |
1. A.________,
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2. B.________,
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entrambi patrocinati dall'avv. Yasar Ravi,
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ricorrenti,
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contro
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Sezione della popolazione,
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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ricongiungimento familiare, diniego di un permesso di dimora,
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ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 19 settembre 2014 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. A.________, cittadino del Kosovo, è giunto in Svizzera nel settembre 1994 per ricongiungersi con il padre. Durante il suo soggiorno nel nostro Paese, A.________ ha interessato le autorità amministrative e penali nei seguenti termini:
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- 31 maggio 2002: multa dipartimentale di fr. 100.-- per mancata notifica della modifica del luogo di residenza.
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- Sentenza della Corte delle assise correzionali del 7 luglio 2004: riconosciuto colpevole di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121) (autunno 2001-gennaio 2002), nonché furto d'uso (10 marzo 2002) e condannato a una pena detentiva di tre mesi, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni.
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- 6 agosto 2004: primo ammonimento dipartimentale.
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- Decreto d'accusa del 24 gennaio 2005: riconosciuto colpevole di tentato furto (29 agosto 2004) e danneggiamento (29 agosto 2004) e condannato a una pena detentiva di quindici giorni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, con prolungamento di un anno del periodo di prova concesso il 7 luglio 2004.
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- 11 marzo 2005: secondo ammonimento dipartimentale.
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- Sentenza della Corte delle assise criminali del 24 agosto 2006: riconosciuto colpevole di rapina aggravata, in parte tentata (8-9 novembre 2005, 30 novembre 2005, 14-15 dicembre 2005), furto aggravato, in parte tentato (15 ottobre 2005-19 dicembre 2005), violazione di domicilio, in parte tentata, nonché danneggiamento, e condannato a una pena di tre anni e tre mesi di reclusione, con revoca della sospensione condizionale delle pene inflittegli il 7 luglio 2004 e il 24 gennaio 2005.
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- Decreto d'accusa del 18 gennaio 2010: riconosciuto colpevole di lesioni semplici (12 luglio 2004) e danneggiamento (12 luglio 2004); decisione integralmente aggiuntiva al decreto d'accusa del 24 gennaio 2005 ed alla sentenza del 24 agosto 2006.
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B. Preso atto dei fatti indicati, con decisione del 6 febbraio 2007, confermata su ricorso il 17 aprile successivo dal Consiglio di Stato, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione (oggi Sezione della popolazione) del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha disposto la revoca del permesso di soggiorno di cui A.________ beneficiava e gli ha ordinato di lasciare il territorio Svizzero al momento della scarcerazione.
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Colpito parallelamente da un divieto d'entrata in Svizzera di durata indeterminata, pronunciato il 13 dicembre 2007 dall'Ufficio federale della migrazione (oggi Segreteria di Stato della migrazione) e in seguito avallato dal Tribunale amministrativo federale, il 29 aprile 2008 A.________ è stato quindi rimpatriato.
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C. Con istanza del 29 maggio 2012, A.________ ha domandato l'autorizzazione a rientrare e a soggiornare in Svizzera per vivere con la moglie B.________, connazionale da lui sposata il 16 maggio 2008 e da anni residente nel Cantone Ticino. Con decisione del 16 ottobre 2012, la Sezione della popolazione ha tuttavia negato ad A.________ il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per motivi di ordine pubblico.
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Su ricorso di A.________ e B.________, divenuta nel frattempo cittadina elvetica, detta decisione è stata poi confermata sia dal Consiglio di Stato, il 30 aprile 2013, che dal Tribunale cantonale amministrativo, pronunciatosi in merito con sentenza del 19 settembre 2014. Valutati i reati compiuti da A.________, anche la Corte cantonale ha infatti concluso che la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per raggiungere la moglie in Svizzera era prematura.
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D. Il 17 ottobre 2014, A.________ e B.________ hanno inoltrato un ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, con cui postulano l'annullamento della pronuncia del Tribunale cantonale amministrativo e il rilascio ad A.________ di un permesso di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare.
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L'istanza precedente si è riconfermata nel proprio giudizio. Ad esso hanno fatto in sostanza rinvio anche la Sezione della popolazione e la Segreteria di Stato della migrazione. Il Governo ticinese si è invece rimesso alle valutazioni di questa Corte.
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Diritto: |
Erwägung 1 |
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (DTF 133 I 185 consid. 2.2 seg. pag. 189 seg.).
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Gli insorgenti ritengono nella fattispecie che A.________ abbia diritto a un permesso di soggiorno in Svizzera in base all'art. 42 cpv. 1 LStr, secondo cui i coniugi stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro, nonché in base all'art. 8 CEDU, che tutela il rispetto della vita privata e familiare. Non risultando questa conclusione d'acchito insostenibile, occorre pertanto ammettere che essi dispongono di un diritto, conformemente a quanto richiesto dall'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, a presentare ricorso in materia di diritto pubblico. In che misura le condizioni per il rilascio del permesso siano davvero date è infatti questione di merito che come tale dev'essere trattata (sentenze 2C_173/2011 del 24 giugno 2011 consid. 1.1; 2C_304/2009 del 9 dicembre 2009 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 136 II 113).
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1.2. Diretto contro una decisione finale di un tribunale cantonale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d, cpv. 2 e art. 90 LTF), il ricorso è stato presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dai destinatari della pronuncia contestata. Confermando la stessa il diniego del permesso richiesto, dato è anche l'interesse a ricorrere (art. 89 cpv. 1 LTF).
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Per quanto precede, l'impugnativa è di massima ammissibile quale ricorso ordinario ex art. 82 segg. LTF.
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Erwägung 2 |
2.1. Con il rimedio del ricorso in materia di diritto pubblico può tra l'altro venir censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447 seg.). Rispettate le condizioni che prescrive l'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF) e può accogliere o respingere un ricorso anche per motivi diversi da quelli invocati o su cui si è fondata l'autorità precedente (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254).
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Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina in effetti simili censure unicamente se l'insorgente le ha sollevate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).
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2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove addotte (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2).
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L'eliminazione del vizio deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa, aspetto che, insieme a quello dell'asserito arbitrio, compete al ricorrente sostanziare (art. 97 cpv. 1 LTF).
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2.3. Nella fattispecie, le critiche che vengono formulate rispettano solo in parte i requisiti di motivazione esposti. Nella misura in cui sono stati disattesi - segnatamente poiché i ricorrenti si limitano a riprodurre alla lettera stralci dell'argomentazione giuridica contenuta nel ricorso presentato davanti all'istanza precedente e quindi omettono di confrontarsi con il giudizio impugnato (art. 42 cpv. 2 LTF) - il gravame è pertanto inammissibile (DTF 134 II 244 consid. 2.3 pag. 246 seg.; sentenza 2C_772/2010 del 30 giugno 2011 consid. 1).
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Visto che vengono censurati, ma mai messi in discussione con una motivazione che ne dimostri un accertamento arbitrario o altrimenti lesivo del diritto federale, e che per altro nemmeno viene dimostrato in che misura la correzione dei vizi denunciati possa essere determinante, i fatti che emergono dalla querelata sentenza vincolano inoltre il Tribunale federale (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).
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Erwägung 3 |
3.1. Secondo l'art. 42 cpv. 1 LStr, i coniugi stranieri di cittadini svizzeri hanno il diritto al rilascio o alla proroga di un permesso di dimora se coabitano con loro. A norma dell'art. 51 cpv. 1 lett. b LStr, i diritti conferiti dall'art. 42 LStr si estinguono tuttavia se sussistono motivi di revoca giusta l'art. 63 LStr. Questo è tra l'altro il caso quando lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata (art. 63 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 62 lett. b LStr), ovvero a una pena pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la pena comminata sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata espiata (DTF 139 I 16 consid. 2.1 pag. 18; 139 I 31 consid. 2.1 pag. 32; 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.).
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3.1.1. L'esistenza di condanne penali non può giustificare il diniego dell'esame di una (nuova) domanda d'autorizzazione di soggiorno per un tempo indeterminato (sentenze 2C_953/2013 del 16 settembre 2014 consid. 3.3; 2C_1163/2013 dell'8 agosto 2014 consid. 4.2; 2C_1170/2013 del 24 maggio 2013 consid. 3.3; 2C_817/2012 del 19 febbraio 2013 consid. 3.2.1; 2C_36/2009 del 20 ottobre 2009 consid. 3.2). Il rifiuto di accordare un'autorizzazione di soggiorno si giustifica solo se rispetta il principio della proporzionalità (art. 96 LStr; sentenze 2C_953/2013 del 16 settembre 2014 consid. 2.2; 2C_46/2014 del 15 settembre 2014 consid. 3.2; 2C_1163/2013 dell'8 agosto 2014 consid. 3.3; 2C_817/2012 del 19 febbraio 2013 consid. 2.1.2; 2C_36/2009 del 20 ottobre 2009 consid. 2.1). Se lo straniero può prevalersi del diritto a un'autorizzazione di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare e non può essere preteso che i suoi congiunti lo raggiungano all'estero, occorre procedere ad un nuovo esame di merito quando il comportamento da lui tenuto in patria o nel luogo di residenza non ha dato luogo a lamentele durante un periodo di tempo ragionevole, di modo che una sua integrazione in Svizzera appare prevedibile e il pericolo di recidiva trascurabile (sentenze 2C_1170/2013 del 24 maggio 2013 consid. 3.3; 2C_964/2010 del 5 dicembre 2011 consid. 3.3; 2C_36/2009 del 20 ottobre 2009 consid. 3.2). L'interesse pubblico che giustifica l'allontanamento di uno straniero perde importanza con gli anni. Il trascorrere del tempo, unito a un comportamento corretto, può così condurre ad una ponderazione degli interessi differenti di quella svolta quando è stata decisa la sua partenza dalla Svizzera. Se da quel momento egli si è comportato in maniera corretta e non rappresenta più un rischio per l'interesse pubblico, considerazioni di prevenzione generale non bastano da sole più a giustificare la limitazione del diritto al ricongiungimento familiare (sentenze 2C_1224/2013 del 12 dicembre 2014 consid. 5.1.1; 2C_46/2014 del 15 settembre 2014 consid. 6.4.1; 2C_1170/2013 del 24 maggio 2013 consid. 3.3; 2C_36/2009 del 20 ottobre 2009 consid. 3.2).
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3.1.2. Constatato che la legge federale sugli stranieri non prevede limiti in tal senso, il Tribunale federale ha stabilito che lo straniero ha di regola il diritto ad un esame nel merito di una domanda di ricongiungimento familiare trascorso un lasso di tempo di cinque anni dalla crescita in giudicato della decisione con cui l'autorizzazione di soggiorno di cui disponeva in precedenza gli è stata revocata o non gli è stata rinnovata (sentenza 2C_1224/2013 del 12 dicembre 2014 consid. 5.1.2).
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Detto diritto è dato tuttavia solo nel caso in cui il richiedente abbia effettivamente lasciato la Svizzera quando la decisione di revoca o di non rinnovo emessa nei suoi confronti è divenuta definitiva.
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3.2. Se il trascorrere di un lasso di tempo di cinque anni dalla crescita in giudicato della decisione che ha messo fine al soggiorno giustifica l'esame nel merito di una domanda di ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 42 segg. LStr, ciò non significa ancora che gli atti commessi in passato, che certo perdono d'importanza con il trascorrere del tempo, non entrino automaticamente più in considerazione quali motivi d'estinzione a norma dell'art. 51 LStr. In effetti, l'autorità competente è piuttosto chiamata a procedere ad una ponderazione degli interessi, nell'ambito della quale questi motivi, attenuati dal trascorrere del tempo, devono essere posti a confronto con l'interesse privato della persona che ha presentato la domanda di ricongiungimento (sentenze 2C_1224/2013 del 12 dicembre 2014 consid. 5.2; 2C_1170/2012 del 24 maggio 2013 consid. 3.5.2; 2C_36/2009 del 20 ottobre 2009 consid. 3.2).
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3.2.1. Alla questione a sapere da quale momento i reati compiuti da uno straniero e l'interesse pubblico al mantenimento della misura di allontanamento pronunciata nei confronti dello stesso non possono più essere opposti ad una sua richiesta di ricongiungimento familiare va risposto tenendo conto delle circostanze del caso.
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Tenuta a esprimersi su tale aspetto nell'ambito di una ponderazione complessiva dei differenti interessi in gioco, l'autorità deve apprezzare il rischio di recidiva in funzione della natura e dell'intensità della lesione dei beni giuridici in discussione ed essere tanto più severa quanto più i reati compiuti risultino essere gravi (sentenze 2C_1224/2013 del 12 dicembre 2014 consid. 5.2; 2C_1170/2013 del 24 maggio 2013 consid. 2.1 e 3.5.3; 2C_817/2012 del 19 febbraio 2013 consid. 3.2.1; 2C_36/2009 del 20 ottobre 2009 consid. 3.2 in fine).
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3.2.2. Per quanto riguarda l'interesse dello straniero, il rifiuto di concedergli il diritto al ricongiungimento familiare può violare l'art. 8 CEDU rispettivamente l'art. 13 cpv. 1 Cost., che tutelano il diritto al rispetto della vita privata e familiare in presenza di una relazione stretta ed effettiva con i membri della famiglia (coniuge e figli minorenni; DTF 137 I 284 consid. 1.3 pag. 287; sentenza 2C_117/2012 dell'11 giugno 2012 consid. 4.4.1). Non vi è tuttavia lesione del diritto alla vita familiare se può essere preteso che i rapporti familiari vengano vissuti all'estero (DTF 137 I 247 consid. 4.1.2 pag. 249 seg.). Il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 cifra 1 CEDU non è inoltre assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è infatti tollerata se è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (art. 8 cifra 2 CEDU).
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In presenza di un matrimonio realmente vissuto, occorre in particolare considerare: la natura e la gravità dell'infrazione commessa dal richiedente; il tempo trascorso dall'infrazione e la condotta tenuta durante questo periodo; la nazionalità delle diverse persone toccate dalla procedura; la situazione familiare del richiedente e la durata del suo matrimonio, così come altri fattori che attestano l'effettività di una vita familiare; la conoscenza da parte del coniuge dei precedenti penali del partner al momento della creazione della relazione familiare; il tenore delle difficoltà che il coniuge rischia di incontrare nel caso di un trasferimento nel Paese nel quale il suo partner risiede; ecc. (sentenze 2C_1224/2013 del 12 dicembre 2014 consid. 5.2; 2C_365/2013 del 30 agosto 2013 consid. 2.3 non pubblicato in DTF 139 I 325; DTF 139 I 31 consid. 2.3.3 pag. 34 seg.; 139 I 145 consid. 2.4 pag. 149 con ulteriori rinvii, segnatamente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo).
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4.
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4.1. Preso atto della pena privativa della libertà pronunciata nei confronti del ricorrente 1 il 24 agosto 2006, la Corte cantonale ha rilevato il sussistere di un motivo di revoca ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 62 lett. b LStr ed ha opposto al riconoscimento di un permesso di soggiorno giusta l'art. 42 cpv. 1 LStr l'applicazione dell'art. 51 cpv. 1 lett. b LStr.
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Valutati i reati compiuti dal ricorrente 1, ha quindi considerato che l'interesse pubblico alla base del diniego di un permesso di dimora nei suoi confronti prevalga attualmente ancora sull'interesse dei coniugi ad una vita comune nel nostro Paese e che il rifiuto pronunciato sia pertanto rispettoso del principio di proporzionalità.
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4.2. Nella loro impugnativa, gli insorgenti non mettono di per sé in discussione la sussistenza di un motivo di revoca ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 62 lett. b LStr e l'applicazione alla fattispecie dell'art. 51 cpv. 1 lett. b LStr.
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Facendo in sostanza valere il tempo trascorso dal compimento dei reati per cui il ricorrente 1 è stato condannato e il comportamento corretto da lui tenuto dopo il rientro in Kosovo, ritengono tuttavia che il diniego del rilascio di un nuovo permesso per ragioni di ordine pubblico non sia oggi più sostenibile.
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Erwägung 5 |
5.1. Procedendo alla ponderazione degli interessi in discussione, il Tribunale cantonale amministrativo si richiama tra l'altro espressamente alla cosiddetta prassi "Reneja" (DTF 130 II 176 consid. 4.1 pag. 185 con riferimento all'originaria 110 Ib 201 [sotto il regime della vecchia LDDS] e 135 II 377 consid. 4.4 pag. 382 seg. [sotto il regime della LStr]). Detta prassi, che fornisce termini indicativi, trova tuttavia applicazione solo a coniugi stranieri di cittadini svizzeri che chiedono di soggiornare in Svizzera per la prima volta o che hanno soggiornato in Svizzera per poco tempo, ciò che non è manifestamente il caso per il ricorrente 1, visto che lo stesso ha già vissuto nel nostro Paese per quasi un quindicennio (sentenze 2C_46/2014 del 15 settembre 2014 consid. 6.3.1; 2C_858/2013 del 7 febbraio 2014 consid. 3.4.1; 2C_954/2011 dell'11 giugno 2012 consid. 3.3 e 2C_744/2010 del 13 gennaio 2011 consid. 2.2.2).
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5.2. Nel contesto del ricongiungimento familiare richiesto, altrettanto irrilevante è inoltre la sottolineatura del fatto che il ricorrente 1 sia stato a suo tempo colpito da un divieto d'entrata in Svizzera e che questo provvedimento sia oggi ancora in vigore. Come è già stato più volte osservato dal Tribunale federale, la pronuncia rispettivamente il sussistere di un divieto d'entrata non impedisce in effetti per nulla l'ammissione di una richiesta di ricongiungimento familiare. Al contrario. Dal momento che viene riconosciuto il diritto ad un permesso di soggiorno a tal fine, anche il divieto d'entrata dev'essere annullato (sentenze 2C_1224/2013 del 12 dicembre 2014 consid. 5.1.2; 2C_36/2009 del 20 ottobre 2009 consid. 3.4 e 2C_473/2008 del 17 novembre 2008 consid. 2.3).
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5.3. Nonostante queste necessarie precisazioni, la conclusione alla quale è giunta la Corte cantonale, secondo cui la richiesta del rilascio di un nuovo permesso di dimora è prematura, non può però che essere condivisa.
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5.3.1. Come rammentato, l'autorità chiamata ad esprimersi su una domanda di ricongiungimento familiare presentata da una persona che ha delinquito deve apprezzare il rischio di recidiva in funzione della natura e dell'intensità della lesione dei beni giuridici in discussione ed essere tanto più severa quanto più i reati compiuti siano gravi (sentenza 2C_1224/2013 del 12 dicembre 2014 consid. 11 con rinvii).
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E proprio alla luce del genere di reati commesso, della gravità degli stessi e della situazione in cui il ricorrente 1 si è ritrovato a delinquere un giudizio severo si imponeva anche nella fattispecie che ci occupa, concernente una richiesta di ricongiungimento familiare presentata il 29 maggio 2012, ovvero a poco più di 5 anni dalla crescita in giudicato della decisione di revoca del permesso di soggiorno di cui egli disponeva in precedenza (17 aprile 2007) rispettivamente dopo circa 4 anni dal suo rientro in Kosovo (29 aprile 2008).
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5.3.2. Due volte condannato e per altrettante volte ammonito dalle autorità amministrative competenti in materia di stranieri, il ricorrente 1 non si è infatti lasciato impressionare aggravando, e di molto, la sua posizione.
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Arrestato e rinviato nuovamente a giudizio, con sentenza delle assise criminali del 24 agosto 2006 è stato quindi riconosciuto colpevole di una serie di nuovi reati - ovvero di rapina aggravata, in parte tentata, furto aggravato, in parte tentato, violazione di domicilio, in parte tentata, nonché danneggiamento - e sanzionato con una condanna importante, fissata dalla Corte delle assise criminali in tre anni e tre mesi di reclusione e che dà in definitiva conto della sua grave colpa.
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5.3.3. La valutazione della colpa appena espressa - giustificata tra l'altro dalla constatazione che il ricorrente 1 era il "perno" di tutte le operazioni compiute insieme alla banda di cui faceva parte, dall'atteggiamento avido, gretto e noncurante dell'integrità fisica altrui, così come dal fatto che egli ha delinquito nonostante avesse un lavoro che gli garantiva un salario più che dignitoso - non muta d'altra parte in considerazione delle argomentazioni addotte nell'impugnativa presentata davanti a questa Corte.
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Nella misura in cui il ricorrente 1 sottolinea di non dare più adito a lagnanza alcuna da quasi un decennio, occorre innanzitutto ricordare che egli è in realtà libero unicamente dalla fine di aprile del 2008, mentre prima stava scontando la pena inflittagli. Se inoltre è vero che agli atti vi è un certificato di buona condotta rilasciato dalle autorità del Kosovo nel luglio del 2012 è altrettanto vero che dai fatti accertati dal Tribunale cantonale amministrativo praticamente nulla emerge riguardo alla sua vita attuale, all'eventuale attività professionale da lui esercitata, ecc., ossia ad aspetti anch'essi molto importanti nell'esame dell'evoluzione personale del ricorrente 1 e del suo effettivo emendamento (sentenze 2C_1170/2012 del 24 maggio 2013 consid. 4.2; 2C_817/2012 del 19 febbraio 2013 consid. 3.2.3; 2C_964/2010 del 5 dicembre 2011 consid. 3.4).
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Per quanto attiene al rapporto tra i coniugi, che per altro nemmeno risulta essere oggetto di prove specifiche (frequenza delle visite della moglie al marito e, più in generale, dei contatti intrattenuti a partire dal rimpatrio dello stesso, ecc.), va invece osservato che il matrimonio è successivo al rientro del ricorrente 1 in Kosovo e che lo stesso è stato quindi contratto in piena coscienza della situazione in cui egli si trovava (2C_1170/2012 del 24 maggio 2013 consid. 4.3 e 2C_964/2010 del 5 dicembre 2011 consid. 3.4). In parallelo, occorre rilevare che nemmeno sussistono ostacoli insormontabili ad un trasferimento della coniuge presso il marito. Cittadina elvetica dal 2012, ciò che le garantisce la possibilità di tornare in Svizzera in ogni tempo, la ricorrente 2 è infatti anche lei originaria del Kosovo, dove ha vissuto fino all'età di 14 anni e dove è rientrata regolarmente, ragione per la quale è pure possibile che i rapporti familiari vengano vissuti in quel luogo (sentenza 2C_714/2014 del 15 maggio 2015 consid. 4.4).
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Pure il fatto, di per sé positivo, che quello che fu il datore di lavoro del ricorrente 1 ai tempi del suo soggiorno in Svizzera si sia detto in via di principio disposto a riassumerlo al momento del suo ritorno nel Cantone Ticino, non può infine avere influenza determinante sulla valutazione del pericolo di recidiva. Come già osservato, in passato il ricorrente 1 ha infatti delinquito nonostante avesse un lavoro che gli garantiva introiti sufficienti a coprire tutti i suoi bisogni.
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5.4. Per quanto precede, la critica formulata all'indirizzo della ponderazione degli interessi svolta dalla Corte cantonale e segnatamente all'importanza data dalla stessa ai precedenti penali del ricorrente 1 risulta infondata.
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In assenza di cambiamenti di rilievo e ritenuto che condanne penali non sono atte a giustificare indefinitamente una restrizione al diritto al ricongiungimento familiare, occorre tuttavia sottolineare che, trascorsi dai due ai tre anni dal presente giudizio, nulla osterà ad un nuovo e completo esame della fattispecie, nell'ambito del quale - dimostrata l'intensità del rapporto tra i coniugi così come l'effettivo emendamento del ricorrente 1 a far tempo al suo rientro nel Paese di origine - i precedenti penali di cui si è detto ben difficilmente potranno essere di nuovo opposti ai ricorrenti (sentenze 2C_1170/2012 del 24 maggio 2013 e 2C_817/2012 del 19 febbraio 2013).
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Erwägung 6 |
6.1. Nella misura in cui risulta ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto poiché infondato.
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6.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
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3. Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.
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Losanna, 21 agosto 2015
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Zünd
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Il Cancelliere: Savoldelli
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