BGer 1C_399/2015 |
BGer 1C_399/2015 vom 24.08.2015 |
{T 0/2}
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1C_399/2015
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Sentenza del 24 agosto 2015 |
I Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
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Eusebio, Kneubühler,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento |
A.________SA,
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patrocinata dall'avv. Raffaele Dadò,
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ricorrente,
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contro
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1. B.________,
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2. C.________,
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Municipio di X.________,
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Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
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Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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edilizia,
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ricorso contro la sentenza emanata il 15 giugno 2015
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dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. A.________SA, azienda attiva nel ramo della lavorazione degli inerti e della produzione di calcestruzzo, è proprietaria del fondo yyy di X.________, ubicato fuori della zona edificabile; la sua attività si svolge anche su altri fondi confinanti, situati nella medesima zona. Accertato che l'impianto di lavorazione/frantumazione degli inerti era oggetto di interventi, B.________, comproprietaria di fondi siti nelle vicinanze, ha chiesto al Municipio di ordinare l'immediata sospensione dei lavori in corso e di verificare la portata degli stessi, chiedendo in un secondo tempo all'autorità comunale di imporre l'inoltro di una domanda di costruzione. Il 5 febbraio 2014 il Municipio ha respinto quest'ultima richiesta, poiché si sarebbe in presenza di meri interventi di manutenzione, non soggetti a licenza edilizia.
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B. Adito dalla vicina, con decisione dell'8 luglio 2014 il Consiglio di Stato ne ha parzialmente accolto il ricorso, obbligando il Municipio a ordinare l'inoltro di una domanda in sanatoria per i lavori eseguiti. Per quanto qui interessa, con giudizio del 15 giugno 2015, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso dell'azienda.
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C. Avverso questa decisione A.________SA presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, in via principale di annullare la decisione impugnata e di accertare che non sarebbe necessario procedere all'inoltro di una domanda di costruzione, in via subordinata di rinviare la causa alla Corte cantonale per effettuare un sopralluogo.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto: |
Erwägung 1 |
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1).
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1.2. Presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) contro una decisione pronunciata in una causa di diritto pubblico da un'autorità di ultima istanza cantonale, il ricorso in materia di diritto pubblico è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF. La legittimazione della ricorrente è pacifica.
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1.3. La sentenza impugnata non conclude la procedura, ritenuto ch'essa conferma la decisione governativa di imporre al Municipio di ordinare l'inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria: spetterà quindi all'autorità comunale, esperiti i necessari accertamenti nel quadro di un accurato controllo preventivo, stabilire se gli interventi litigiosi abbisognino o meno di un permesso edilizio e se lo stesso, tenuto conto in particolare delle ripercussioni ambientali sotto il profilo fonico ed atmosferico, possa essere rilasciato. Non si è quindi chiaramente in presenza di una decisione finale (art. 90 LTF), ma di un giudizio incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF, in sostanza di un'implicita decisione di rinvio (DTF 138 I 143 consid. 1.2; 133 V 477 consid. 4.1.3 e 4.2). È inoltre pacifico che in concreto, riguardo all'eventuale rilascio dell'autorizzazione eccezionale, al Comune rimane una certa latitudine di apprezzamento e di giudizio (DTF 140 V 282 consid. 4.2; 138 I 143 consid. 1.2 pag. 148 in fine).
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1.4. Secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una siffatta decisione è ammissibile se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del gravame comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). L'adempimento dei citati requisiti dev'essere di principio dimostrato dalla ricorrente, a meno che non sia manifesto (DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine; 133 II 629 consid. 2.3.1). Queste condizioni mirano a sgravare il Tribunale federale, che di massima deve potersi esprimere sull'oggetto del litigio con un'unica decisione, evitando di pronunciarsi parzialmente, senza un esaustivo accertamento della fattispecie, nell'ambito di una prima fase della procedura. Il semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi collegati alla causa non bastano di regola a fondare un simile pregiudizio (DTF 136 II 165 consid. 1.2.1). Deve trattarsi, in linea di principio, di un pregiudizio di natura giuridica (DTF 135 II 30 consid. 1.3.4 pag. 35).
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1.5. La ricorrente non si esprime del tutto su questa questione, decisiva. Nel caso in esame non è ravvisabile alcun pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF), poiché la decisione impugnata, in assenza dell'esperimento degli ulteriori indispensabili accertamenti, visto che l'impianto è ubicato fuori della zona edificabile, lascia aperto il quesito di sapere se, per finire, la richiesta di un permesso edilizio sia necessaria e se il permesso edilizio possa essere rilasciato. Ora, il semplice obbligo di presentare una domanda di costruzione non costituisce manifestamente un pregiudizio irreparabile (sentenza 1C_354/2011 del 25 ottobre 2011 consid. 1.4.3-1.4.4 e rinvii). Come rilevato nella decisione impugnata, con l'emanazione della decisione governativa dell'8 luglio 2014, la domanda d'adozione di misure provvisionali formulata dalla vicina è divenuta priva di oggetto. Fintantoché il Comune non avrà accuratamente compiuto le necessarie verifiche, la ricorrente potrà quindi utilizzare i nastri trasportatori, le tremoggie e la filtropressa litigiosi. Del resto, giova rilevare che l'assunto ricorsuale, secondo cui la richiesta di una domanda di costruzione comprometterebbe l'intero settore dell'industria e dell'artigianato non regge già per il fatto che siffatte attività di massima non possono svolgersi fuori dalla zona edificabile.
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1.6. Nella fattispecie, nemmeno è adempiuta la condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF. Certo, l'eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale: non è tuttavia manifestamente adempiuta l'ulteriore condizione, segnatamente quella di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (cfr. al riguardo DTF 134 II 142 consid. 1.2.3 e 1.2.4, 137 consid. 1.3.3; sentenza 1C_354/2011 del 25 ottobre 2011 consid. 1.4.3-1.4.4). Come risulta dalla decisione impugnata, l'imposto controllo preventivo non comporta infatti accertamenti costosi, né la ricorrente, che minimizza la portata dei lavori eseguiti, lo pretende. I richiesti accertamenti possono infatti essere effettuati rapidamente e senza importanti costi supplementari. Non è del resto escluso, che i contestati interventi possano subire eventuali modifiche in seguito agli ordinati accertamenti, chiaramente incompleti (cfr. DTF 134 II 137 consid. 1.3.3 pag. 141). Ora, come visto, scopo dell'art. 93 LTF è evitare che il Tribunale federale si debba occupare più volte della medesima procedura (DTF 135 I 261 consid. 1.2).
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Erwägung 2 |
2.1. Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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2.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda d'effetto sospensivo.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione ai rappresentanti delle parti, al Municipio di X.________, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 24 agosto 2015
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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