BGer 5A_685/2015
 
BGer 5A_685/2015 vom 11.09.2015
{T 0/2}
5A_685/2015
 
Sentenza dell'11 settembre 2015
 
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________ SA,
patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
opponente.
Oggetto
cauzione processuale (appuramento dell'elenco oneri),
ricorso contro la sentenza emanata il 2 luglio 2015
dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
che nel quadro di un'azione di appuramento dell'elenco oneri promossa da A.________ nei confronti di B.________ SA, con decisione 8 gennaio 2015 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha condannato l'attore alla prestazione di una cauzione processuale di fr. 15'000.-- a garanzia del pagamento delle spese ripetibili;
che con sentenza 2 luglio 2015 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo interposto da A.________ contro tale decisione pretorile;
che la Corte cantonale, dopo aver ricordato che in sede di reclamo la produzione di nuove prove è inammissibile (art. 326 CPC), ha sottolineato come l'esistenza di un attestato di carenza di beni di fr. 145'738.10 a carico dell'attore sia sufficiente ad ordinare la prestazione di una cauzione per le spese ripetibili (art. 99 cpv. 1 lett. b CPC) e come l'importo di fr. 15'000.-- non possa considerarsi né eccessivo né sproporzionato poiché al di sotto del limite minimo previsto dalla tariffa cantonale per la fissazione delle spese ripetibili (ritenuto un valore di causa di fr. 3'872'769.40);
che con ricorso in materia civile 7 settembre 2015 A.________ insorge dinanzi al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della cauzione processuale, nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che in concreto l'impugnativa manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione: il ricorrente si limita ad esporre la sua versione dei fatti ed a riproporre le medesime obiezioni formulate davanti all'istanza precedente (segnatamente l'assenza di rischio per la convenuta di ottenere il pagamento delle spese ripetibili e la dismisura dell'importo richiesto quale cauzione processuale), omettendo del tutto di confrontarsi con le dettagliate argomentazioni sviluppate nel contestato giudizio;
che la domanda di assistenza giudiziaria va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 11 settembre 2015
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini