BGer 6B_771/2015 |
BGer 6B_771/2015 vom 19.10.2015 |
{T 0/2}
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6B_771/2015
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Sentenza del 19 ottobre 2015 |
Corte di diritto penale |
Composizione
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Giudice federale Denys, Presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Decreto di non luogo a procedere,
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ricorso contro la sentenza emanata il 22 luglio 2015
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dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino.
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Considerando: |
che con sentenza del 22 luglio 2015 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello ha dichiarato irricevibile un reclamo presentato da A.________ contro un decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico nell'ambito di un procedimento penale dipendente da una denuncia dell'interessato;
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che, avverso questo giudizio, A.________ ha presentato il 3 agosto 2015un ricorso, trasmesso dal Ministero pubblico per competenza al Tribunale federale;
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che il ricorrente è stato informato il 6 agosto 2015 dal Tribunale federale della possibilità di completare la motivazione del gravame entro il termine di ricorso o eventualmente di ritirarlo;
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che con scritto del 7 settembre 2015 il ricorrente ha sostanzialmente confermato il suo gravame;
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che con decreto presidenziale dell'8 settembre 2015 il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 23 settembre seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 800.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);
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che l'ultimo giorno di detto termine, il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di non ritenere di dovere pagare l'anticipo prima che sia fatta giustizia;
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che, scaduto quindi infruttuoso il termine impartito, con ulteriore decreto presidenziale del 28 settembre 2015 al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 9 ottobre successivo, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
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che il ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;
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che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
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che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
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richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 19 ottobre 2015
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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