BGer 8C_842/2015
 
BGer 8C_842/2015 vom 04.12.2015
{T 0/2}
8C_842/2015
 
Sentenza del 4 dicembre 2015
 
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente,
Frésard, Heine,
Cancelliere Bernasconi.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino, viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assistenza sociale (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 ottobre 2015.
 
Visto:
il ricorso dell'11 novembre 2015 (timbro postale) contro il giudizio del 9 ottobre 2015 emanato dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
 
considerando:
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere le conclusioni e la loro motivazione,
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 95 e 96 LTF) o contiene accertamenti manifestamente errati (art. 97 cpv. 1 LTF), ossia arbitrari (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62),
che, fatta eccezione di eventualità non realizzate in concreto (art. 95 lett. c e d LTF), la violazione del diritto cantonale non è un motivo di ricorso al Tribunale federale, potendo tutt'al più essere censurata soltanto una sua applicazione arbitraria (art. 9 Cost.; 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69),
che l'eventuale rinvio a disposizioni o a concetti del diritto federale nella legislazione cantonale, segnatamente nelle leggi ticinesi sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (RL/TI 6.4.1.2) o sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (RL/TI 6.4.11.1), non muta la natura cantonale delle disposizioni in questione (DTF 140 III 298 consid. 2 pag. 300; 138 I 232 consid. 2.4 pag. 236 seg.; nel campo dell'assistenza sociale cfr. sentenza 8C_294/2011 del 21 agosto 2012 consid. 1.2 non pubblicato in DTF 138 V 310),
che le esigenze di motivazione sono accresciute laddove è invocata la violazione di diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF),
che in tale evenienza il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232),
che secondo giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata, il Tribunale federale annullando la pronuncia criticata solo se la giurisdizione cantonale ha emanato un giudizio, il quale si dimostra - e ciò non solo nella motivazione, bensì anche nel suo risultato - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un chiaro principio giuridico e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239),
che nell'ambito dell'accertamento dei fatti non basta criticare la decisione precedente come se ci si trovasse in grado di appello, opponendo semplicemente la propria tesi a quella dell'autorità inferiore, bensì occorre spiegare almeno succintamente perché gli accertamenti e gli apprezzamenti del giudice del merito sono manifestamente errati, per giungere a dimostrare come la decisione impugnata sia insostenibile nel suo risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5),
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, poiché si confronta solo in parte con il giudizio cantonale e non spiega dettagliatamente in quale misura vi sarebbero accertamenti manifestamente inesatti,
che la Corte cantonale ha spiegato, nella misura in cui il ricorso è stato respinto, come alla domanda di condono per prestazioni assistenziali indebitamente riscosse facesse difetto la condizione della buona fede, non avendo la ricorrente annunciato i redditi conseguiti negli anni 2009 e 2010 tramite attività online,
che secondo la Corte cantonale la buona fede non poteva essere ammessa per informazioni errate ricevute da un avvocato, per non avere conosciuto esattamente gli importi percepiti (tenenendo la ricorrente una contabilità), per la presenza su alcune decisioni notificatele del dovere di annuncio o ancora per rassicurazioni espresse da funzionari (essendo posteriori rispetto ai fatti determinanti),
che per consolidata giurisprudenza, quando la decisione querelata poggia su diverse motivazioni tra loro indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100 e riferimenti) e che se almeno una delle motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato resiste alla critica, esso non viene annullato (DTF 133 III 221 consid. 7 pag. 228; 132 I 13 consid. 6 pag. 20),
che innanzitutto la ricorrente si dilunga in maniera inammissibile su aspetti non finali, i quali sono stati accolti dalla Corte cantonale, e che dovranno fare oggetto di una nuova decisione (art. 93 cpv. 1 e 3 LTF),
che per il resto, oltre a non confrontarsi con tutte le motivazioni addotte dalla Corte cantonale, la ricorrente non invoca alcuna violazione dei diritti fondamentali, segnatamente alcuna applicazione arbitraria del diritto cantonale,
che a titolo abbondanziale si può soggiungere comunque come le prestazioni dell'assistenza sociale, finanziate esclusivamente dallo Stato, pur dal profilo umano a fronte per l'interessata di comprensibili ragioni familiari, siano circoscritte esclusivamente alle persone indigenti, non potendo far sopportare alla collettività eventuali maggiori introiti percepiti dall'interessata,
che peraltro in tale ambito il rinvio al concetto della buona fede, riferendo di un caso della Pretura penale del Cantone Ticino, non ha alcuna portata, non essendo in questa causa in alcun modo in discussione una colpevolezza penale della ricorrente,
che il ricorso si rivela pertanto inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 109 LTF,
che si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),
che la domanda di esonero dal pagamento delle spese giudiziarie è quindi senza oggetto,
 
 per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Lucerna, 4 dicembre 2015
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Leuzinger
Il Cancelliere: Bernasconi